Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17017 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 20/07/2010), n.17017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.D. (OMISSIS), G.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 441,

presso lo studio dell’avvocato PAGLIARA PAOLO, rappresentati e difesi

dall’avvocato FATANO RAFFAELE ANTONIO;

– ricorrenti –

e contro

P.L. (OMISSIS), P.M.G.,

P.L., M.M.C. (OMISSIS),

CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS), F.V.

(OMISSIS), GIPS SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), CISAL SRL,

B.L., Z.F., SATIL SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 658/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 08/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito l’Avvocato FATANO Raffaele Antonio, difensore del ricorrente

che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione dell’8.8.1988 C.C. citava davanti al Tribunale di Lecce CISAL srl esponendo che quest’ultima aveva costruito un complesso condominiale a confine con la sua proprieta’ in (OMISSIS), demolendo il muro divisorio preesistente, non rispettando il confine ed invadendo la sua proprieta’, provocando il crollo di un piccolo vano a ridosso del confine. Chiedeva il ripristino dello stato dei luoghi ed i danni.

La convenuta deduceva che il muro era stato costruito rispettando il confine, contestava l’esistenza del piccolo vano ed eccepiva la prescrizione per i danni. L’attrice integrava il contraddittorio nei confronti dei proprietari delle unita’ confinanti P.L., L., M.G. e M.M., che eccepivano il difetto di legittimazione passiva e/o l’infondatezza nel merito.

Successivamente veniva integrato il contraddittorio nei confronti dei coniugi B. e Z., di F.V. e della SATIL srl che, ad eccezione del F.V., si costituivano contestando la domanda; i coniugi B. – Z. chiedevano ed ottenevano di chiamare in causa la SI.PA.FIN srl, loro dante causa, nel frattempo G.I.P.S. srl, che contestava la domanda attorea e quella di garanzia.

Si costituivano, poi, G.E. e D., eredi della C. e, successivamente, era disposta la chiamata in causa del condominio (OMISSIS) che eccepiva il difetto di propria legittimazione e l’infondatezza della domanda. Con sentenza non definitiva n. 537/02 il Tribunale di Lecce, sezione stralcio, estrometteva P.M.G., L. e M.M. C., rigettava per intervenuta prescrizione la domanda di condanna della CISAL alla ricostruzione del piccolo vano.

Proponevano appello i G. con atto notificato a CISAL, P. L. e M.G. e alla M.M. che si costituivano ad eccezione della CISAL. Disposta l’integrazione, si costituivano P.L., il condominio (OMISSIS), F. e la G.I.P.S, gli ultimi tre proponendo appelli incidentali ed il condominio l’estinzione del giudizio.

Nella contumacia del B., della Z. e della SATIL la causa veniva decisa dalla Corte di appello di Lecce che, con sentenza 658/04, rigettava l’appello principale, dichiarava inammissibili gli incidentali e regolava le spese, osservando non essere rinvenibili in atti e non risultare prodotti in appello i documenti circa l’avvenuta interruzione della prescrizione ed/anche a ritenere idonea la lettera 22.4.1980 della C. alla CISAL, la citazione dell’8.8.1988 era oltre i cinque anni.

La prova era inammissibile non specificandosi quando e come la CISAL si sarebbe obbligata a ricostruire il vano.

La censura sulle spese era infondata, stante l’incauta estensione del contraddittorio, inammissibile perche’ generica sull’entita’ della liquidazione, stante anche il valore indeterminabile, mentre l’autonoma liquidazione alle P. non in contrasto con l’art. 5 della tariffa.

Ricorrono i G. con quattro motivi, non svolgono difese le altre parti.

Alla udienza sono stati prodotti gli avvisi di ricevimento mancanti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamenta violazione degli artt. 2943, 2944, 2945 c.c., interruzione del termine prescrizionale, indicando le lettere del 22.4.1980, del 16.6.1980, del 15.11.82, del 21.3.85 dell’avv. D. M. alla CISAL. La deduzione non impugna la ratio decidendi sulla prescrizione quinquennale rispetto alla citazione del 1988, non tiene conto che la lettera del 1985 non proviene dalla parte e non contiene, a quanto riportato, una rituale messa in mora ne’ indica il dies a quo rilevante ai fini della decisione.

Col secondo motivo si lamentano violazione dell’art. 6 della tariffa e vizi di motivazione censurando la sentenza per avere ritenuto di valore indeterminabile la causa, stante il cumulo di domande, senza indicazione dell’ammontare quanto all’azione risarcitoria, affermazione apodittica ed errata. La censura, oltre a non riportare il motivo di appello, non tiene conto che la causa non era relativa solo a regolamento di confini ne’ era rilevante l’asserita non contestazione della rendita catastale.

Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 5 della tariffa citando la relativa disposizione circa la possibilita’ del giudice di liquidare l’onorario aumentato del 20% e la decisione circa la mancata prova del superamento del massimo della tariffa, senza superare la motivazione in ordine alla genericita’ della censura.

La sentenza, invero, alle pagine dieci ed undici, ha dedotto che il Giudice, nel caso di piu’ parti con identica posizione processuale, puo’ liquidare l’onorario di cui alla tabella A, aumentato del 20% per ogni parte fino ad un massimo di sei, e, quindi, senza superare il massimo aumentato del 120%.

Gli appellanti non avevano compiutamente allegato e provato che la liquidazione eccedesse il massimo.

Col quarto motivo si lamenta violazione degli artt. 103, 104, 331, 332 c.p.c. per la condanna alle spese nei confronti dei chiamati.

Si riporta l’ordinanza del consigliere istruttore circa l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti nel giudizio di primo grado, non citate in appello, e si deduce la contestazione circa l’insussistenza de litisconsorzio necessario e di una soccombenza nei loro confronti, che avrebbe giustificato la compensazione.

La deduzione non e’ risolutiva sia perche’ trattavasi di litisconsorzio processuale, sia perche’ i ricorrenti erano appellanti ed, a prescindere dalla soccombenza, le parti avevano dovuto sopportare le spese della costituzione in giudizio, sia perche’, con riferimento all’epoca della decisione, la valutazione circa l’opportunita’ della compensazione delle spese era atto discrezionale non impugnabile. In definitiva il ricorso va rigettato, senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione delle controparti.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

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