Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17017 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 13/08/2020), n.17017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7116-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7908/2015 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 07/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

A.A. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio attribuiva ad un prefabbricato non dichiarato in catasto, la categoria C/2, la seconda classe e la rendita presunta di Euro 213.81, in difetto di proposta di aggiornamento ex D.M. n. 701 del 1994, non depositata entro il termine del 30.4.2011 fissato dal D.L. n. 78 del 2010. Il contribuente lamentava che sul fondo oggetto di accertamento era posizionato un piccolo container non ancorato al suolo e privo di fondazione, che non doveva essere accatastato, evidenziando anche che la superficie era di 20 mq e non di 115 mq come riportato nell’avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, con sentenza n. 5855/09/14, accoglieva il ricorso. L’Ufficio proponeva appello, denunciando che il prefabbricato era stato già utilizzato nell’attività commerciale di vendita di pedane di legno e la precarietà dell’opera edilizia non dipendeva dai materiali utilizzati, ma dalla funzione che l’immobile era destinato a svolgere e dalla natura delle esigenze che doveva soddisfare, deducendo che il container (o casa su ruote) era un manufatto non precario, in quanto irrilevante era l’ontologica trainabilità e mobilità. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 7908/52/15, rigettava l’appello. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo un solo motivo.

La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione di legge per erronea e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, lett. e, art. 5, comma 1 e del D.M. n. 28 del 1998, art. 2, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’Ufficio ricorrente precisa che il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, lett. e, art. 5, comma 1, stabilisce che sono comunque da considerarsi nuove costruzioni le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano usuali come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili “che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”. Il D.M. n. 28 del 1998, art. 2, comma 3, precisa che sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorchè semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale. I giudici di appello avrebbero espresso delle motivazioni scevre di riferimenti e rilievi critici e giuridici rispetto ai motivi del gravame proposto. La nozione di unità immobiliare che si ricaverebbe dal D.M. n. 28 del 1998, art. 3, comma 3, non lascerebbe spazi ad interpretazioni conformi a quella offerta dai giudici di appello e non vi sarebbe alcun accenno alla dotazione impiantistica che “potrebbe valere ad attribuire al manufatto un autonomia funzionale e reddituale, ovvero a farlo ritenere stabilmente assicurato al suolo”. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2010 avrebbe tracciato alcuni parametri che definiscono la nozione di precarietà di un manufatto edilizio; tale concetto assumerebbe una accezione per così dire oggettiva (tipologie di materiali usati durante l’intervento) ed un’altra definita funzionale (caratterizzata dalla temporaneità dell’intervento). Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2842 del 2014, avrebbe chiarito che la precarietà andrebbe letta secondo il profilo oggettivo (materiali di costruzione) ed il profilo funzionale.

2. Il ricorso è fondato e va accolto, per i principi di seguito enunciati.

La questione all’esame della Corte è se ad un container o roulotte (come definito dai giudici di appello) adibito ad ufficio fin dall’anno 2006, possa essere attribuita, con avviso di accertamento notificato nel 2012, la categoria C/2 e quindi la relativa rendita catastale.

2.1. Va premesso che ai sensi del R.D.-L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4, “si considerano come immobili urbani, i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costruite, diverse dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti stabilmente assicurati al suolo”.

Secondo la disposizione richiamata, in termini generali, la stabile collocazione di una struttura determina un’alterazione del territorio, che non può ritenersi nè precaria nè transitoria.

I requisiti necessari per poter definire una costruzione come precaria possono essere individuati facendo riferimento: a) alla destinazione obiettiva della struttura che deve essere finalizzata ad un’esigenza contingente e cioè ad una necessità momentanea o temporanea; b) all’intenzione originaria di rimozione della struttura da realizzarsi al venire meno della necessità di soddisfacimento del bisogno o esigenza temporanea; c) all’adeguata dimostrazione del rapporto di strumentalità della struttura con la situazione di necessità temporanea.

Quindi, la precarietà e la mobilità di un manufatto che rende non necessario il suo assoggettamento a concessione edilizia, dipende non già dal sistema d’ancoraggio, ma dalla sua inidoneità a determinare una stabile trasformazione del territorio, per cui non è precaria quella struttura destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo.

Secondo l’indirizzo espresso dalla Sezione Penale di questa Corte, con sentenza n. 32551 del 2006, sono da considerarsi precari i manufatti destinati a soddisfare esigenze contingenti, specifiche, cronologicamente determinate e ad essere rimossi dopo il momentaneo uso. Per tale ragione, si è escluso che possa considerarsi manufatto precario un container dotato di ruote e munito di libretto di circolazione se adibito ad abitazione e, quindi, a funzione diversa da quella di locomozione per la quale era stato fabbricato (Cass. n. 32551 del 2006).

2.2. L’assunto trova conferma anche da quanto dispone il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, comma 1, lett. e. 5), recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, ai sensi del quale, sono considerate nuove costruzioni, comportanti la trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio: “l’istallazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”.

Tali manufatti non possono considerarsi opere precarie, e, quindi, vanno incluse tra gli interventi di nuova costruzione e relativa disciplina.

In materia edilizia, al fine del riscontro del requisito della precarietà di un’opera, necessario per escludere la modifica dell’assetto del territorio, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e la più o meno agevole rimovibilità, bensì le esigenze temporanee alle quali l’opera sia eventualmente destinata (Cass. Pen. 38073 del 2000). La natura precaria di un manufatto, pertanto, non dipende dal tipo di materiale usato o dalle tecniche di costruzione o dalla facile rimovibilità, ma dalla natura oggettiva dell’opera e della destinazione d’uso.

In sostanza, ai sensi dell’art. 3 del Testo Unico Edilizia, la nozione di nuova costruzione si applica anche ai manufatti che, anche se amovibili, hanno come caratteristica un’utilità prolungata, che ne esclude la provvisorietà.

Le strutture sopra specificate, pur apparendo mobili perchè munite di ruote, quando sono stabilmente sistemate sul suolo, perdono in concreto la mobilità e, quindi, necessitano di titoli autorizzativi (in tal senso Consiglio di Stato sent. n. 1291 del 2016).

2.3. Nella fattispecie, non è contestato che il container, che dovrebbe essere adibito al trasporto di beni, è stato utilizzato come ufficio dal 2006 (v. sentenza impugnata), dovendosi così desumere, sulla base dei principi sopra espressi, che lo stesso abbia assunto una funzione stabile nel tempo, sicchè l’utilità prolungata dello stesso e la specifica finalità, ne escludono le caratteristiche di provvisorietà e precarietà (v. Consiglio di Stato Sez. V, n. 1354 del 2008, TAR Puglia, n. 404 del 2009; T.A.R. Toscana n. 681 del 2014).

Il principio è stato recentemente condiviso da questa Corte, con ordinanza n. 4426 del 20.2.2020, con cui si è affermato in fattispecie analoga che: “Nell’ambito di strutture turistico- ricettive all’aperto (campeggi, villaggi turistici), l’istallazione stabile di mezzi (teoricamente) mobili di pernottamento, quali i maxi caravan, determina una trasformazione irreversibile o permanente del territorio e, dunque, incide nel processo valutativo della rendita catastale, non potendo ritenersi che gli stessi soddisfano un bisogno oggettivamente provvisorio”.

Nella fattispecie, il container o roulotte oggetto di accertamento non è stato adibito alla funzione di locomozione per la quale era stato realizzato, ma si trovava stabilmente sul suolo, essendo stato utilizzato per una funzione diversa (ufficio), non predeterminata nel tempo; per tali peculiari caratteristiche, non può considerarsi una struttura transitoria, pertanto allo stesso va applicata la relativa rendita catastale.

3. I giudici di appello, pur facendosi carico degli indirizzi espressi dalla giurisprudenza amministrativa sulla natura dei container, illustrando anche il contenuto del D.M. n. 28 del 1998 (Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale), e pur dando dato atto del concreto utilizzo dello stesso, hanno erratamente escluso la rilevanza di tali circostanze, disattendendo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, sulla base del rilievo che l’Agenzia delle entrate non aveva nè dedotto nè provato che il manufatto non potesse considerarsi rimorchio e tutti gli effetti e conseguentemente dotato di assicurazione R.C., laddove, come si è detto, ciò che esclude la precarietà della struttura è la funzione del bene stabile nel tempo, che non scaturisce dall’ancoraggio definitivo al suolo ma del perdurare dell’utilizzo, come nella specie è stato accertato.

4. In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ricorrendone le condizioni, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

Le spese di lite di ogni fase e grado vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto della esigua giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

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