Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17017 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 11/08/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 11/08/2016), n.17017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3977-2012 proposto da:

B.S.I.G., (OMISSIS),

B.S.L.M., B.S.G., e per essi e a proc. spec.

B.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

PRATI DEGLI STROZZI 21, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

SCARNATI, rappresentata difesa dall’avvocato UGO MARINUCCI;

– ricorrenti –

contro

B.C., e per essa in pcor. Gen. B.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE ROSARIO LUCA LIOI, rappresentato e

difese dall’avvocato PIERLUIGI PEZZOPANE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 525/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito l’Avvocato MARINUCCI Ugo, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PEZZOPANE Pierluigi, difensore della resistente che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato a B.C. il 9 gennaio 1992 B.L.L. adiva il Tribunale di L’Aquila domandando, per quanto ancora rileva, di dichiarare aperta la successione del padre, B.G., con formazione di un progetto divisionale sulla base del testamento di quest’ultimo.

Nella resistenza della convenuta, che proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale per assunta lesione della sua quota di legittima, il Tribunale con sentenza dell’11 giugno 2005, provvedeva alla divisione richiesta, con le conseguenti attribuzioni dei beni sulla scorta della disposta consulenza tecnica e rigettava la domanda riconvenzionale di B.C..

Era interposto appello da parte dell’attrice soccombente B.C.; B.L.L. si costituiva. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza non definitiva dell’11 giugno 2008, accoglieva la domanda di riduzione contenendo le disposizioni testamentarie in favore dell’appellato presenti nel testamento olografo del de cuius nella misura dei due terzi del patrimonio ereditario e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per l’espletamento di una nuova consulenza diretta alla stima dei beni ereditari all’attualità e della predisposizione, sulla base dei nuovi valori, del progetto di divisione.

Con successiva sentenza depositata il 13 giugno 2011 la Corte aquilana dichiarava aperta la successione di B.G. e attribuiva le due separate quote ai condividenti, quantificando i relativi conguagli.

Avverso la suddetta sentenza definitiva hanno proposto ricorso per cassazione B.S.I.G., B.S.G., B.S.L.M., che si assumono eredi di B.L.L., rappresentati dalla procuratrice generale B.M.C.: ricorso basato su di un solo motivo. Si è costituita con controricorso l’intimata B.C., che ha chiesto pronunciarsi, in via principale, l’inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, il suo rigetto. Sono state depositate memorie.

Ha eccepito la controricorrente il difetto di legittimazione ad causam in capo ai ricorrenti. Ha assunto che gli stessi avevano proposto ricorso dichiarandosi eredi di B.L.L., senza produrre alcuna prova a conforto di tale asserita qualità. Nella propria memoria difensiva B.C. ha poi rilevato che dalla procura datata 15 novembre 2011, depositata da controparte, emergeva che il defunto B.L.L. risultava coniugato con S.S., la quale non aveva rilasciato la procura conferita a B.M.C., di cui si sono avvalsi i ricorrenti B.S.I.G., G. e L.M..

In effetti, il certificato di morte allegato alla suddetta procura indica in S.S. la moglie di B.L.L.. Reputa pertanto il Collegio che preliminarmente debba disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti della suddetta S.S., quale erede del defunto B.L.L..

PQM

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S.S., assegnando per l’incombente il termine di gg. 180 dalla comunicazione della presente ordinanza; dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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