Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17017 del 10/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.10/07/2017),  n. 17017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11794-2012 proposto da:

R.Z. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

V.A.BAIAMONTI 2, presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA MAIELI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSIA GIORGIANNI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA C.E. (OMISSIS),

MINISTERO SALUTE C.F. (OMISSIS), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI C.F. (OMISSIS), UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA C.F.

(OMISSIS), tutti in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati

e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrenti –

e contro

AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO UNIVERSITARIO DI MESSINA “GAETANO

MARTINO”;

– intimata –

avverso la sentenza n. 511/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 21/03/2012 R.G.N. 1506/2010;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 21.3.2012 la Corte di Appello di Messina, confermando la pronuncia del Tribunale del medesimo luogo, ha respinto la domanda dell’attuale ricorrente – medico iscritto nell’anno accademico 2001-2002 ad un corso di specializzazione – di riconoscimento di adeguamento dell’ammontare della borsa di studio percepita durante il suddetto corso;

che avverso tale sentenza la ricorrente R.Z. ha proposto ricorso affidato a due motivi, illustrato da memoria;

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e l’Università degli studi di Messina hanno resistito con controricorso;

che il P.G. in data 13.3.2017 ha richiesto una pronuncia di inammissibilità del ricorso o, in subordine, di rigetto.

Diritto

CONSIDERATO

che il medico, nel denunciare plurime disposizioni di legge e di direttive comunitarie, assume che spetta l’adeguamento della borsa di studio, anche in via risarcitoria;

che ritiene il Collegio si debbano rigettare i motivi di ricorso, perchè, in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, le Sezioni Unite di questa Corte (n. 29345/2008), successivamente confermate dalle Sezioni semplici (sentenze nn. Cass. n. 20403/2009, 11565/2011, 12624/2015, 18710/2016) hanno statuito che l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (e rideterminato per l’anno 1992) non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dal D.L. n. 384 del 1992, art. 7 (convertito in L. n. 438 del 1992), dalla L. n. 537 del 1993, art. 3, dalla L. n. 549 del 1995, art. 1, dalla L. n. 662 del 1996, art. 1 e dalla L. n. 488 del 1999, n. 488, art. 22 nonchè dalla L. n. 289 del 2002, in quanto il blocco degli incrementi della suddetta borsa dovuti al tasso di inflazione si iscrive in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato, come anche riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sentenza 432/1997), che ha deciso la questione di costituzionalità della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33;

che i motivi di ricorso non prospettano argomenti che possano indurre a disattendere detti orientamenti, ai quali va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento dei principi affermati, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sono integralmente condivise dal Collegio;

che l’attuale ricorrente è medico iscritto a un corso di specializzazione in data successiva al 31.12.1982 e non è, quindi, interessato dalla rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea effettuata dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenze nn. 23581 e 23582 del 2016 (concernente i medici iscritti a corsi di specializzazione in data precedente il 31.12.1982);

che le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate perchè le pronunce sopra richiamate sono intervenute successivamente alla proposizione del ricorso;

che non sussistono la condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

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