Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17017 del 04/08/2011
Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 04/08/2011), n.17017
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.E., EMFA DI FALCO E. & C. SAS in persona del
legale
rappresentante pro tempore, ERONE IMMOBILIARE S.S. in persona del
legale rappresentante pro tempore, IMMOBILIARE GIAVER s.s. in persona
del legale rappresentante pro tempore, S.V., ININVEST
SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, M.L.,
ORLANDI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, (già
Tefim Sri), MARIA LAURA 90 S.S. e per essa, essendo sciolta ed
essendo cessata i soci: S.C., S.A., P.
A. (anche quali eredi di S.F.), B.A., B.
S., M.C., V.G., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA VITTORIO COLONNA 26, presso lo studio
dell’avvocato PANZARANI MASSIMO, rappresentati e difesi dall’avvocato
PERGAMI FEDERICO, giusta procura alle liti a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
ACMAR SCPA – ASSOCIAZIONE COOPERATIVA MUTATORI E AFFINI RAVENNA –
(OMISSIS), (in cui si è fusa per incorporazione la Fortex Sidac
Spa), in persona del proprio Presidente e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43,
presso lo studio dell’avvocato PETRONIO UGO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati PINZA RICCARDO, PINZA ROBERTO, giusa
procura in calce al ricorso notificato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 235/2010 del TRIBUNALE di BIELLA, depositata
il 09/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANGELO SPIRITO;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che:
è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. ed ai difensori delle parti:
“Il relatore cons. Angelo Spirito Letti gli atti depositati Osserva:
F.E. ed altri propongono istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Biella ha dichiarato la propria incompetenza a decidere per la dichiarazione di un lodo irritale reso fra le parti in Bologna in data 19.2.2009, sussistendo tra questa causa ed altra di opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi al Tribunale di Ravenna. Resiste la Acmar scpa.
In particolare, il giudice ha rilevato: che la causa pendente innanzi al Tribunale di Ravenna consiste in una opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito il cui titolo è costituito dal lodo arbitrale del quale innanzi al Tribunale di Biella è domandata la dichiarazione di nullità; che il decreto ingiuntivo in questione è stato emesso dal Tribunale di Ravenna in data 12.5.2009 e notificato il 21.5.2009, mentre la causa per la dichiarazione di nullità del lodo è stata successivamente introdotta innanzi al Tribunale di Biella con atto di citazione notificato il 13.5.2009.
I principi giuridici ai quali fa riferimento l’impugnata sentenza risultano corretti e la proposta istanza non contiene alcun concreto e valido elemento di censura alla sua conclusione.
Il consigliere relatore propone, pertanto, che l’istanza stessa sia respinta e sia dichiarata la competenza del Tribunale di Ravenna.”;
la ACMAR spa ha depositato memorie per l’udienza.
Diritto
RITIENE IN DIRITTO
che:
le conclusioni alle quali è pervenuto il consigliere relatore debbano essere condivise, e dunque il ricorso debba essere respinto e dichiarata la competenza del Tribunale di Ravenna;
le spese del giudizio per regolamento di competenza devono essere poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Ravenna e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio per regolamento di competenza, che liquida in complessivi Euro 1800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011