Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17017 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 04/08/2011), n.17017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.E., EMFA DI FALCO E. & C. SAS in persona del

legale

rappresentante pro tempore, ERONE IMMOBILIARE S.S. in persona del

legale rappresentante pro tempore, IMMOBILIARE GIAVER s.s. in persona

del legale rappresentante pro tempore, S.V., ININVEST

SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, M.L.,

ORLANDI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, (già

Tefim Sri), MARIA LAURA 90 S.S. e per essa, essendo sciolta ed

essendo cessata i soci: S.C., S.A., P.

A. (anche quali eredi di S.F.), B.A., B.

S., M.C., V.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VITTORIO COLONNA 26, presso lo studio

dell’avvocato PANZARANI MASSIMO, rappresentati e difesi dall’avvocato

PERGAMI FEDERICO, giusta procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ACMAR SCPA – ASSOCIAZIONE COOPERATIVA MUTATORI E AFFINI RAVENNA –

(OMISSIS), (in cui si è fusa per incorporazione la Fortex Sidac

Spa), in persona del proprio Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43,

presso lo studio dell’avvocato PETRONIO UGO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati PINZA RICCARDO, PINZA ROBERTO, giusa

procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 235/2010 del TRIBUNALE di BIELLA, depositata

il 09/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANGELO SPIRITO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. ed ai difensori delle parti:

“Il relatore cons. Angelo Spirito Letti gli atti depositati Osserva:

F.E. ed altri propongono istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Biella ha dichiarato la propria incompetenza a decidere per la dichiarazione di un lodo irritale reso fra le parti in Bologna in data 19.2.2009, sussistendo tra questa causa ed altra di opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi al Tribunale di Ravenna. Resiste la Acmar scpa.

In particolare, il giudice ha rilevato: che la causa pendente innanzi al Tribunale di Ravenna consiste in una opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito il cui titolo è costituito dal lodo arbitrale del quale innanzi al Tribunale di Biella è domandata la dichiarazione di nullità; che il decreto ingiuntivo in questione è stato emesso dal Tribunale di Ravenna in data 12.5.2009 e notificato il 21.5.2009, mentre la causa per la dichiarazione di nullità del lodo è stata successivamente introdotta innanzi al Tribunale di Biella con atto di citazione notificato il 13.5.2009.

I principi giuridici ai quali fa riferimento l’impugnata sentenza risultano corretti e la proposta istanza non contiene alcun concreto e valido elemento di censura alla sua conclusione.

Il consigliere relatore propone, pertanto, che l’istanza stessa sia respinta e sia dichiarata la competenza del Tribunale di Ravenna.”;

la ACMAR spa ha depositato memorie per l’udienza.

Diritto

RITIENE IN DIRITTO

che:

le conclusioni alle quali è pervenuto il consigliere relatore debbano essere condivise, e dunque il ricorso debba essere respinto e dichiarata la competenza del Tribunale di Ravenna;

le spese del giudizio per regolamento di competenza devono essere poste a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Ravenna e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio per regolamento di competenza, che liquida in complessivi Euro 1800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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