Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17016 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 20/07/2010), n.17016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS), P.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G G BELLI 60,

presso lo studio dell’avvocato COLANTONI LUCIANA, che li rappresenta

e difende unitamente agli avvocati RICCOMI ROBERTO, DELLA COSTANZA

MAURIZIO;

– ricorrenti –

contro

IL POGGIO SRL P.IVA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

Unico C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO

20, presso lo studio dell’avvocato RIZZO CARLA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato COLI FRANCESCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/2004 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 03/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato COLANTONI Luciana, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato COLI Francesco, difensore del resistente che ha

chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 31.1.1995 la srl Il Poggio conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Pesaro, B.G. e P. M. per sentirsi dichiarare che la scrittura privata con i medesimi stipulata in data (OMISSIS) aveva efficacia di negozio traslativo, chiedendo in subordine, nel caso in cui tale scrittura fosse ritenuta come preliminare di vendita, pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. Deducevano che con la suddetta scrittura privata i convenuti avevano venduto ad essa societa’ per il prezzo di L. 12.000.000 interamente versato, un appezzamento di terreno agricolo con una porzione di casa colonica distinto al catasto terreni di (OMISSIS).

Si costituivano in giudizio i coniugi B. – P., contestando la domanda attrice, di cui chiedevano il rigetto;

assumevano che ogni diritto nascente dalla menzionata scrittura privata del (OMISSIS) era prescritto per non essere stato esercitato nei dieci anni successivi. L’adito tribunale di Pesaro, con sentenza n. 329 in data 5.4.2001, qualificata la suddetta scrittura quale preliminare di compravendita, accoglieva la domanda attrice, disponendo il trasferimento della proprieta’ dei beni in essa indicati in favore della srl “Il Poggio”. Il tribunale rigettava l’eccezione di prescrizione in quanto nelle trattative svoltesi tra le parti nel 1985 e nel 1993 per la definizione di un confine del terreno ceduto, sarebbe ravvisabile il riconoscimento da parte dei convenuti del diritto della societa’ ad ottenere il trasferimento della proprieta’; riteneva altresi’ provato l’avvenuto pagamento del prezzo stabilito per la cessione del bene.

Avverso l’indicata decisione i soccombenti proponevano appello per la riforma della stessa; si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto del gravame. L’adita Corte d’Appello di Ancona con sentenza n. 75/2003 depos. in data 3.02.04 confermava la decisione impugnata, rigettando la proposta impugnazione, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado. Avverso la suddetta pronuncia i coniugi B. – P. propongono ricorso per cassazione articolato sulla base di 3 mezzi; resiste con controricorso la srl Il Poggio; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso gli esponenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c.; deducono la nullita’ della procura per illeggibilita’ della firma dell’amministratore della srl Il Poggio posta in calce alla procura autenticata dal difensore a margine della citazione introduttiva, non essendo stato indicato in nessuna parte dell’atto il nominativo del legale rappresentante della societa’. Contestano l’affermazione della Corte d’appello che invece ha ritenuto ben leggibile la firma di C.L., in quanto “appare apodittica ed inidonea a comprendere l’ter logico che ha portato il Giudice a ritenere infondata l’eccezione di nullita’ della procura e prima ancora leggibilita’ della firma…” La censura e’ infondata ed era comunque inammissibile in quanto proposta per la prima volta nel giudizio d’appello.

Peraltro la S.C., ha ribadito in proposito che “…l’illeggibilita’ della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell’atto con il quale sta in giudizio una societa’ esattamente indicata con la sua denominazione, e’ irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d’autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quel fatto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualita’ di legale rappresentante, si determina nullita’ relativa, che la controparte puo’ opporre con la prima difesa, a norma dell’art. 157 c.p.c. facendo cosi’ carico alla parte istante d’integrare con la prima replica la lacunosita’ dell’atto iniziale, mediante chiara e non piu’ rettificabile notizia del nome dell’autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidita’ della procura ed inammissibilita’ dell’atto cui accede (Cass. Sez. U, n. 4814 del 07/03/2005). Nella fattispecie inoltre, come ha ricordato il giudice d’appello, la nullita’ in questione non poteva essere comunque dichiarata in quanto la societa’ appellata aveva documentato in quel grado del giudizio (non poteva fare diversamente in quanto l’eccezione, come s’e’ detto, era stata dedotta solo in appello), che C.L. era amministratore unico della srl Il Poggio.

Cio’ posto, per motivi di pregiudizialita’ logico – giuridica appare opportuno procedere subito all’esame del terzo motivo del ricorso;

con il quale gli esponenti eccepiscono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2944, 1309, 1316 e 1317 c.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). La censura riguarda l’eccezione di prescrizione decennale, in relazione alla quale gli esponenti avevano sostenuto che le trattative che erano intercorse in due occasioni (anno 1985 e anno 1993) tra le parti, per sistemare alcune questioni sorte con il preliminare de quo, non costituivano ne’ interruzione ne’ rinuncia alla prescrizione e che in ogni modo il preteso riconoscimento del diritto era stato fatto dal solo B. in quanto solo lui aveva partecipato a dette “trattative”, per cui non avrebbero avuto effetto alcuno nei confronti dell’altro contraente, P.M..

Cio’ premesso, gli esponenti sottolineano la contraddittorieta’ e l’illogicita’ della motivazione della sentenza impugnata, laddove la Corte di merito, per superare l’eccezione di prescrizione da essi sollevata, facendo riferimento alle menzionate “trattative” sorte tra le parti, osserva che esse riguardavano la determinazione dei confini tra i mappali n. (OMISSIS) e la restante proprieta’ B. – P., e non gia’ l’esistenza, validita’ o efficacia del contratto preliminare; nonostante cio’, ed in contrasto con tale premessa, la Corte di merito afferma tuttavia che le stesse “…

trattative non sarebbero altrimenti spiegabili in capo alla parte promittente la vendita, se non con la consapevolezza dell’esistenza dell’altrui diritto, e la volonta’ esternata, di dargli attuazione in adempimento dell’obbligazione assunta..) per cui conclude per l’avvenuto riconoscimento tacito del diritto, nel 1995, nonche’ per l’avvenuta rinuncia tacita alla prescrizione nell’anno 1993. Analoga critica i ricorrenti svolgono con riguardo all’ulteriore circostanza per la quale, nonostante che le trattative fossero state condotte dal solo B.G., doveva (o meglio, poteva) ritenersi – secondo la Corte territoriale – che costui avesse agito anche quale mandatario della moglie P.M. e cio’ soltanto in forza del principio “id quod plerumque accidit”.

Secondo i ricorrenti inoltre sussisterebbero anche le denunciate violazioni di legge perche’ le c.d. trattative di bonario componimento non valgono ad interrompere la prescrizione, ne’ costituiscono riconoscimento del diritto; l’art. 2944 c.c. e’ inapplicabile nella fattispecie in quanto manca un qualsiasi atto che manifesti in modo inequivoco la volonta’ di riconoscimento del diritto in questione. La doglianza appare fondata.

La motivazione della decisione in effetti appare chiaramente contraddittoria perche’ pur avendo la Corte affermato che le trattative non riguardavano la validita’ del preliminare nel suo complesso (ma solo un confine del terreno compravenduto), deduce che esse costituivano comunque il riconoscimento del diritto scaturente dallo stesso preliminare per l’anno 1995 (quando la prescrizione non si era ancora maturata) ovvero rinuncia alla prescrizione stessa per l’anno 1993, (quando il periodo di dieci anni era gia’ decorso).

Ugualmente contraddittoria e’ la motivazione laddove cerca di estendere gli effetti del riconoscimento del diritto anche alla moglie del ricorrente, non presente nelle trattative, soltanto in base alla supposta eventualita’ che quest’ultimo avesse agito quale suo mandatario.

Cio’ posto e’ bene ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte “… le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva, ne’ possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima, perche’ non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta – senza, cioe’, possibilita’ alcuna di diversa interpretazione – con la volonta’ di avvalersi della causa estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’art. 2937 c.c., comma 3, a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione e’ mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all’esistenza di tale diritto”.

(Cass. Sez. 3, n. 5327 del 08/03/2007; Cass. n. 27169 del 19.12.2006;

Cass. n. 5327 del 8.3.2007). Il ricorso dunque dev’essere accolto, assorbito il 2 motivo dello stesso (violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2730 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.; nonche’ l’omessa e contraddittoria motivazione). Cio’ comporta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Bologna, la quale dovra’ pronunciarsi sulla base dei principi come sopra enunciati.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il 1 motivo del ricorso; accoglie il 3 motivo, assorbito il 2 motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche spese le spese del giudizio, alla Corte d’Appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

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