Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17016 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 13/08/2020), n.17016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4318-2016 proposto da:

V.L., N.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STEFANO BETTI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE DI GENOVA, AGENZIA DELLE

ENTRATE, DIREZIONE CENTRALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 798/2015 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 09/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

N.M. e V.L. impugnavano l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) del (OMISSIS), con cui l’Agenzia del Territorio di Genova modificava il classamento da A/2 cl. 7 ad A/1 cl. 4, e la relativa rendita catastale ad Euro 4573,23 di un immobile sito in (OMISSIS), contestando la denuncia di variazione DOCFA proposta dai contribuenti, avente ad oggetto una diversa distribuzione degli spazi interni. I ricorrenti denunciavano l’omessa motivazione dell’atto e la mancanza dei requisiti sostanziali, sotto il duplice profilo dimensionale e qualitativo dell’attribuzione da parte dell’Ufficio della categoria A/1, ribadendo che il classamento automatico della procedura DOCFA attribuiva all’immobile la categoria A/2. La Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con sentenza n. 228 del 2011, respingeva il ricorso, ritenendo sufficiente la motivazione dell’avviso di accertamento ed infondata la tesi secondo cui l’immobile avrebbe dovuto essere classificato in categoria A/2 anzichè in quella A/1. I contribuenti spiegavano appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria che, con sentenza n. 798 del 2014, rigettava il gravame.

N.M. e V.L. ricorrono per la cassazione della sentenza, svolgendo un unico motivo, illustrato con memorie. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia testualmente in rubrica: “ex art. 360 c.p.c., commi 1, n. 3: violazione e falsa applicazione di legge ai sensi della L. n. 241 del 1990, ex art. 3 e/o della L. n. 212 del 2000, art. 7, sul difetto di motivazione dell’accertamento eccepito in via pregiudiziale in appello e in primo grado”.

I contribuenti deducono di avere presentato una dichiarazione di variazione DOCFA in data 18.11.2009, avente ad oggeto VSI – Diversa distribuzione degli spazi interni, illustrando le ragioni della classificazione dell’immobile nella categoria A/2, atteso che: a) tale categoria risultava attribuibile, in modo totalmente automatico e senza interventi da parte dell’operatore, in seguito alla elaborazione dei dati con procedura DOCFA;

b) la stessa categoria A/2 risultava già assegnata ad altre unità abitative dello stesso caseggiato;

c) apparivano comunque assenti i requisiti dimensionali (superficie inferiore a 200 mq) e le proprietà qualitative per la configurazione della categoria “signorile”, posto che l’appartamento rispondeva solo a 3 dei 16 requisiti previsti dalla tabella al DM 4/12/1961 B/1X.

L’avviso di accertamento avrebbe dovuto, quindi, contenere tutti gli elementi necessari per rendere edotto il contribuente delle ragioni che giustificavano l’attribuzione di un diverso classamento e di una maggiore rendita dell’immobile rispetto alla DOCFA presentata. In particolare, l’avviso di accertamento avrebbe dovuto specificare le differenze riscontrate rispetto gli elementi di fatto indicati dal contribuente, laddove, invece, non indicava quali operazioni comparative erano state concretamente condotte, quali immobili erano stati utilizzati a paragone e con quale esito. I contribuenti lamentano che il mero richiamo a disposizioni di legge non aveva consentito in alcun modo il pieno esercizio dei diritti di difesa, non limitando neppure l’oggetto di un eventuale contenzioso, essendo del tutto oscura la ratio della decisione di ricondurre l’immobile a categoria A/1. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, pertanto, non avrebbe correttamente applicato le disposizioni di cui alla L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 7 della L. n. 212 del 2000, erroneamente ritenendo che l’atto impositivo in questione dovesse ritenersi motivato anche in presenza della sola indicazione dei dati acclarati dall’Ufficio e della indicazione della classe attribuita all’immobile.

2. Il ricorso non è fondato e va rigettato per i principi di seguito enunciati.

2.1. Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha sostenuto che: “Qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993 e dal D.M. n. 701 del 1994 (c.d. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati”, mentre, in caso contrario, e cioè nell’ipotesi in cui la discrasia non derivi dalla stima del bene ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, “la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (Cass. n. 12497 del 2016). Si tratta di un orientamento che si pone in linea con quanto stabilito da Cass. n. 23237 del 2014, la quale, richiamando Cass. n. 3394 del 2014, ha affermato: “in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura DOCFA, l’atto con l’amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un’adeguata, ancorchè sommaria, motivazione, che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria, affermando, appunto, che l’Ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualque elemento che spieghi perchè la proposta avanzata dal contribuente con la DOCFA viene disattesa”. La Corte, nella sentenza n. 23237 del 2014, precisa come il principio: “contrasta solo in apparenza con la giurisprudenza citata dal ricorrente (cfr. da ultimo, Cass. n. 2268 del 2014), secondo cui, in ipotesi di attribuzione della rendita catastale a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe, trattandosi di elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente e tenuto conto della struttura fortemente partecipativa dell’atto”, ribadendo che questo indirizzo trova applicazione solo nelle situazioni in cui gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e risultino, perciò, immutati, di tal che la discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita sia la risultante di una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati: in tal caso, risulta evidente come la presenza e la adeguatezza della motivazione rilevino, non già ai fini della legittimità dell’atto, ma della concreta attendibilità del giudizio espresso. Diversamente deve però avvenire allorquando: “la rendita proposta con la DOCFA non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente”. In queste ipotesi, “l’Ufficio dovrà, appunto, specificarle, sia per consentire al contribuente di approntare agevolmente le conseguenziali difese, sia per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate”.

2.2. Nel caso di specie, l’avviso di accertamento (il cui contenuto è stato riportato per stralcio in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza) ha provveduto alla modifica della categoria dell’immobile, da A/2 ad A/1, sulla base dei dati forniti dal contribuente, con conseguente innalzamento della rendita catastale, in ragione di una rivalutazione tecnica del valore dell’immobile. Non è stato dedotto in ricorso che l’atto impositivo si sia basato su elementi di fatto differenti da ‘quelli indicati nel modello DOCFA (atteso che si è, invece, contestato che non sono state specificate le differenze riscontrate rispetto agli elementi di fatto indicati dal contribuente), ed è stato ritenuto dai giudici di appello, adeguatamente motivato, “anche in presenza della sola indicazione di dati acclarati dall’Ufficio e della indicazione della classe attribuita all’immobile, trattandosi di dati idonei a consentire al contribuente di comprendere il petitum, mettendolo così in condizioni di potersi adeguatamente difendere”, mentre, con riferimento alla ragione della classamento la Commissione, con motivazione congrua e priva di vizi logici (neppure censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ha ritenuto corretta la variazione operata dall’Ufficio, sulla base del rilievo che l’unità immobiliare in questione era composta da undici vani e mezzo per un superficie catastale di duecentoventotto metri quadrati ed era ubicata in pieno centro, all’interno di un contesto di pregio, concludendo che: “tali caratteristiche qualificano l’immobile come abitazione di tipo signorile e, dunque, rientrante nella categoria A/1”, ed “a suffragare la correttezza di siffatta classificazione si osserva che che nel DOCFA compilato dal precedente proprietario l’immobile viene classificato nella categoria A/1”.

La Commissione Tributaria Regionale ha, pertanto, fatto buon governo dei principi espressi nella giurisprudenza citata, con la conseguenza che il motivo non può trovare accoglimento.

3. In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della soccombente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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