Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17016 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 11/08/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 11/08/2016), n.17016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1952/2012 proposto da:

R.M.L. (OMISSIS), nella qualità di Amministratore di

sostegno della sig.ra F.L. c.f. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in SALERNO, VIA P. DE GRANITA 7, presso lo studio

dell’avvocato LEONARDO COTOGNO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIAN LUCA ROMAGNANO giusta procura speciale

per Notaio Elena Bertazzi di Verona del 24.03.2016 Rep. n. 65;

– ricorrente –

contro

M.G. (OMISSIS), M.I. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati STEFANO SARTORI BARANA, ANDREA MANZI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2268/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato LORENZO GIUA, con delega

dell’Avvocato LEONARDO COTOGNO difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato EMANUELE COGLITORE, con delega dell’Avvocato LUIGI

MANZI difensore dei controricorrenti, che si riporta agli atti

depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Venezia, depositata il 18 novembre 2010, che ha rigettato l’appello proposto da F.L. avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 2019 del 2004, e nei confronti di M.I. e M.G..

1.1. – F.L., vedova di Ma.Gi. deceduto il (OMISSIS), aveva agito nei confronti di M.I. e Gu., figli del predetto e della prima moglie, affinchè, accertata la simulazione dell’intestazione degli immobili siti in (OMISSIS), si procedesse alla ricostituzione della massa, con obbligo di collazione da parte dei coeredi, e quindi alla divisione ereditaria in base alle regole della successione legittima. L’attrice aveva disconosciuto il testamento olografo del de cuius. I convenuti avevano chiesto il rigetto delle domande, e in via riconvenzionale che l’attrice conferisse per imputazione l’immobile sito in (OMISSIS), oggetto di donazione indiretta da parte del de cuius.

1.3. – Il Tribunale aveva rigettato le domande, sul rilievo che le prove testimoniali e documentali avevano dimostrato l’autenticità del testamento olografo; che mancavano riscontri dell’asserita simulazione degli atti di intestazione degli immobili ai fratelli M.; che il relictum era costituito da depositi bancari la cui quota di spettanza dell’attrice era già stata messa a disposizione dai convenuti.

2. – La Corte d’appello, previa consulenza grafologica sul testamento olografo prodotto, ha rigettato il gravame proposto dalla sig.ra F..

2.1. – La Corte territoriale, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha evidenziato che la verifica grafologica del testamento, già richiesta dai convenuti M. nel giudizio di primo grado ma non disposta dal Tribunale, aveva confermato l’autenticità del testamento; che non sussisteva omissione di pronuncia sulla domanda di divisione ereditaria, essendo l’eredità relitta circoscritta ai depositi bancari del de cuius e la quota di spettanza dell’attrice-appellante sig.ra F. risultava già messa a sua disposizione dai coeredi; che mancavano elementi anche di carattere presuntivo riguardanti la simulazione delle compravendite degli immobili intestati ai convenuti-appellati; che non vi era prova dell’appropriazione da parte dei convenuti-appellati di danaro e titoli, sia alla morte del genitore, sia in epoca precedente; che i documenti prodotti dalla sig.ra F. non dimostravano donazioni indirette a favore dei figli del de cuius, ma soltanto la consistenza del deposito titoli del predetto alla data 31 dicembre 1993, pari a 630 milioni di lire.

3. – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.M.L., in qualità di amministratore di sostegno di F.L. come da decreto in data 11 dicembre 2008 n. 2812 del Tribunale di Verona, sulla base di nove motivi. Resistono con controricorso M.I. e G.. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – In via preliminare si deve esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta nel controricorso, per difetto di rappresentanza in capo al sig. R., amministratore di sostegno di F.L., nominato con decreto del Tribunale di Verona in data 11 dicembre 2009. Si contesta la genericità dell’autorizzazione, contenuta nel decreto indicato, alla “gestione delle controversie in corso con i parenti”, senza altra precisazione.

1.1. – L’eccezione è infondata.

La giurisprudenza di questa Corte afferma, con orientamento costante riferito alla tutela dell’interdetto ma applicabile anche all’amministrazione di sostegno in forza del rinvio contenuto nell’art. 411 c.c., che il tutore non ha bisogno di autorizzazione per coltivare le liti promosse dall’interdetto in epoca anteriore all’interdizione (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 7068 del 2009). Si ritiene infatti che l’art. 374 c.c., n. 5, con l’espressione “promuovere giudizi”, si riferisca ai giudizi introdotti ex novo dal tutore, rispetto ai quali sussiste l’esigenza di compiere la preventiva valutazione in ordine all’interesse ed al rischio economico per l’incapace. In questa prospettiva, evidentemente, perde rilevanza la specificazione delle controversie in corso nell’ambito del decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, e il ricorso per cassazione non si differenzia, sotto il profilo indicato, dagli altri mezzi di impugnazione.

1.3. – Nel merito, il ricorso è infondato.

1.4. – Con il primo motivo è dedotta violazione dell’art. 345 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, e si contesta la tardività della produzione in giudizio del testamento olografo da parte dei convenuti M., avvenuta solo all’atto della costituzione degli stessi nel giudizio di appello, come tempestivamente eccepito dall’appellante.

2. – Con il secondo motivo è dedotta violazione degli artt. 184 e 345 c.p.c., in riferimento alla produzione del testamento olografo, e si denuncia la nullità della sentenza per assenza di motivazione sulla ammissione della prova documentale tardivamente prodotta e per violazione delle norme in tema di preclusioni.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte sulla nozione di indispensabilità dei mezzi di prova, evidenziando che la produzione del testamento e la sua verificazione hanno determinato un diverso esito della lite, là dove la Corte d’appello avrebbe dovuto decidere in base alle prove acquisite nel rispetto delle preclusioni, e quindi prendere atto dell’apertura della successione ab intestato.

3. – Con il terzo motivo è dedotta violazione degli artt. 184, 216 e 345 c.p.c., e conseguente nullità della sentenza, e si contesta l’ammissione della verificazione del testamento olografo, richiesta soltanto in grado di appello.

4. – Con il quarto motivo è dedotta violazione egli artt. 184, 216 e 345 c.p.c., in riferimento all’ammissione della verificazione del testamento olografo, in assunto richiesta dai sigg. M. soltanto in grado di appello, nonchè omessa motivazione in ordine al provvedimento di ammissione della verificazione del testamento olografo.

Il ricorrente evidenzia, inoltre, l’errore in cui era incorsa la Corte d’appello nell’affermare che la prova era stata richiesta già nel giudizio di primo grado, a fronte delle contestazioni di parte appellante.

4.1. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto contestano sotto diversi e concorrenti profili la produzione del testamento olografo e la sua verificazione, sono infondate.

4.2. – Occorre in primo luogo evidenziare che l’esistenza del testamento olografo di Ma.Gi. non è mai stata in discussione: l’attrice F. ha dichiarato di disconoscerlo in tutti e tre i giudizi promossi contro Giulio ed M.I., chiedendo che si procedesse alla divisione del relictum sulla base delle regole della successione legittima. Non solo, quindi, non sussisteva una questione di “produzione tardiva” del testamento, ma la contestazione dell’autenticità del testamento – effettuata con la dichiarazione di disconoscimento in citazione – introduceva una domanda di accertamento negativo, e pertanto il relativo onere probatorio gravava sull’attrice che aveva impugnato l’atto di ultime volontà.

In proposito, le Sezioni Unite di questa corte, con la sentenza n. 12307 del 2015 hanno composto il contrasto pluriennale tra i due orientamenti che riconducevano la contestazione dell’autenticità del testamento olografo, rispettivamente, al paradigma del disconoscimento della scrittura privata, con onere di verificazione a carico della parte interessata all’efficacia della scheda testamentaria, o invece a quello della querela di falso, con conseguente onere probatorio a carico della parte che contesti la genuinità della scheda testamentaria.

La richiamata pronuncia, valorizzando la peculiarità sul piano sostanziale dell’atto di ultime volontà, tale da non consentire l’equiparazione ad una qualsiasi scrittura privata proveniente da terzi, ha affermato il principio di diritto secondo cui, “la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa”.

5. – Con il quinto motivo è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, e si contesta l’omessa pronuncia sulla domanda di divisione dei beni relitti e sulle richieste istruttorie finalizzate all’accertamento degli stessi beni, individuati sin dall’atto di citazione negli immobili donati dal de cuius ai figli, nell’immobile sito in via (OMISSIS) e nei depositi del de cuius.

5.1. – La doglianza è in parte infondata e in parte inammissibile.

5.2. – La Corte d’appello ha rigettato il motivo di gravame con il quale era denunciata l’omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di divisione, evidenziando che il Tribunale aveva escluso l’esistenza di beni relitti ulteriori rispetto ai depositi bancari, e accertato che la quota di spettanza dell’appellante F., sulla base della scheda testamentaria, era già stata messa a disposizione della predetta, sicchè non rimaneva altro da dividere. Non sussiste sul punto la violazione dell’art. 112 c.p.c., che non è neppure apprezzabile con riferimento alle istanze istruttorie, con la conseguenza che la doglianza in parte qua è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie, per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (ex plurimis, Cass., Sez. U, sentenza n. 15982 del 2001).

6. – Con il sesto motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 118 e 191 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, e si contesta la mancata ammissione dei mezzi di prova senza alcuna motivazione al riguardo.

7. – Con il settimo motivo è dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., nonchè omessa motivazione e si contesta che, a fronte della produzione documentale con cui l’appellante aveva dimostrato l’avvenuta donazione diretta di somme di danaro in favore degli appellati, la Corte territoriale si sia limitata ad affermare, recependo acriticamente le difese degli appellati, che i predetti documenti dimostravano soltanto l’esistenza di un deposito titoli pari al Lire 630 milioni alla data del 31 dicembre 1993.

8. – Con l’ottavo motivo è dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 737 e 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione.

Il ricorrente contesta che gli appellati non avevano allegato nè provato circostanze ostative alla collazione, e che la Corte d’appello, con evidente inversione dell’onere della prova, aveva affermato l’insussistenza dell’obbligo di collazione essendo provato che gli acquisti contestati sarebbero stati effettuati in proprio dagli appellati.

9. – Con il nono motivo è dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 1415, 1417, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonchè vizio di motivazione e si contesta l’erronea valutazione delle risultanze probatorie, anche sotto il profilo dell’inversione dell’onere della prova. La parte ricorrente evidenzia di avere segnalato alla Corte d’appello che la sentenza di primo grado aveva affermato l’esistenza di fatti che non erano stati oggetto di verifica – quale la possidenza da parte degli appellati di beni provenienti dall’eredità materna -, e che erano stati posti a fondamento della decisione.

In particolare, la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta a dimostrazione dell’avvenuta simulazione degli acquisti degli appartamenti intestati agli appellati, quali l’incasso dei relativi canoni da parte del de cuius, la procura a vendere il cespite sito in Borgochiesanuova senza obbligo di rendiconto e le stesse dichiarazioni rese dai convenuti-appellati all’udienza del 17 ottobre 2000, da cui emergeva che all’epoca dell’acquisto degli immobili i predetti lavoravano l’uno come borsista all’università e l’altra come fisioterapista.

9.1. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.

9.2. – In premessa si ribadisce che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (ex plurimis, Cass., sez. 5, sentenza n. 27197 del 2011).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata risulta esaustiva ed immune da vizi logico-giuridici.

La Corte d’appello ha escluso l’esistenza di donazioni dal de cuius ai figli Giulio e Isabella, richiamando le valutazioni del Tribunale sulla carenza di elementi probatori riguardo alla simulazione delle compravendite degli immobili intestati ai predetti, che erano all’epoca degli acquisti già economicamente indipendenti e titolari di beni ricevuti in eredità dalla madre, mentre risultavano generiche e complessivamente inattendibili le dichiarazioni testimoniali di segno contrario. La stessa Corte ha poi escluso che Giulio e M.I. si fossero appropriati di danaro e titoli di proprietà del padre, richiamando gli accertamenti contenuti nel provvedimento di archiviazione del procedimento penale instaurato a seguito di denuncia-querela della sig.ra F.. La Corte di merito, infine, ha confermato che il relictum, costituito da depositi bancari, era già stato messo a disposizione dell’attrice sig.ra F. per la parte alla stessa assegnata dal testamento.

9.3. – Non sussiste, pertanto, il denunciato vizio motivazionale con riguardo al rigetto delle domande di accertamento della simulazione e di divisione, con valenza assorbente ai fini della collazione, che è una fase della divisione – come si ricava oltre che da considerazioni di ordine logico, dall’inserimento sistematico della relativa disciplina all’interno del titolo quarto del libro secondo del codice civile riguardante appunto la divisione -, come tale priva di una ragion d’essere al di fuori del giudizio divisorio.

10. – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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