Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17016 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 04/08/2011), n.17016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE

104, presso l’Ufficio della Signora ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato

e difeso dagli avvocati TORRIANI MARIA ISABELLA, GORI FEDERICO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO,

CONSIGLIO DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI,

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso la decisione n. 13/2009 del CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI

di ROMA del 16/12/09, depositata il 23/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato Gori Federico, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che condivide

la relazione.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. ed ai difensori delle parti:

“Il relatore Cons. Angelo Spirito Letti gli atti depositati, osserva:

Con la decisione ora impugnata per cassazione il Consiglio Nazionale dei Geometri ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso proposto dal geom. R. avverso il provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione per morosità emesso dal Consiglio del Collegio dei Geometri di Bergamo. In particolare, ha rilevato che i provvedimenti impugnati erano stati notificati al geom. R. il 6 aprile 2009, mentre l’impugnazione innanzi al Consiglio Nazionale era stata presentata in data 8 maggio 2009 (ossia, oltre i trenta giorni dal provvedimento impugnato come prescritto dal D.M. 15 febbraio 1949, art. 4).

Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato, siccome il Consiglio Nazionale, nel ritenere irrilevante la circostanza che la raccomandata contenente il ricorso al Consiglio stesso era stata spedita in data 4 o 6 maggio 2009 (ossia tempestivamente rispetto ai termini per la proposizione del ricorso), non s’è adeguato al principio della scissione tra il momento del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario (Corte cost.

n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e n. 154 del 2005); principio pacificamente applicabile anche nel caso (verificatosi nella specie) in cui la notificazione del ricorso avvenga ad opera del difensore ai sensi della L. n. 53 del 1994 (Cass. n. 6402/04).

Ne deriva, dunque, la tempestività del ricorso indirizzato al Consiglio Nazionale; sicchè, il relatore propone l’accoglimento del ricorso.”.

le parti non hanno depositato memorie per l’udienza.

Diritto

RITIENE IN DIRITTO

che:

le conclusioni alle quali è pervenuto il consigliere relatore debbano essere condivise, e dunque il ricorso, siccome manifestamente fondato, debba essere accolto, con la cassazione del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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