Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17015 del 25/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 25/06/2019), n.17015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12838-2018 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO

2, presso lo studio dell’Avvocato GIONFRIDDO ILENIA, rappresentato e

difeso dagli avvocati AVETTA ALBERTO, CASTELNUOVO ANDREA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTAGNETO PO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato GENCO MASSIMILIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 144/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

B.E. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 2053/2016 della Commissione tributaria provinciale di Torino in accoglimento del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento in rettifica, liquidazione ed irrogazione delle sanzioni emesse dal Comune di Castagneto Po relativamente al pagamento ICI 2010-2011 ed IMU 2012-2014, non corrisposte per effetto dell’affermata riunione tra la propria unità abitativa e quella appartenuta al defunto padre;

resiste con controricorso il Comune di Castagneto Po;

il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di non autosufficienza del ricorso per violazione degli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, posto che a differenza di quanto si sostiene nel controricorso la sentenza è stata sottoposta a specifica impugnazione nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, ed avendo il ricorrente corredato l’atto degli elementi essenziali, descrittivi tanto della vicenda fattuale, quanto della vicenda processuale (pagg. 2-3 del ricorso), volti a riassumere ed illustrare le ragioni ed i presupposti della pretesa tributaria, con la conseguenza che il ricorso per cassazione si palesa adeguato a consentire alla Corte di comprendere le censure prospettate fornendo una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione, oggetto dei motivi di ricorso di seguito illustrati;

2.1. va accolto il primo motivo di ricorso con cui si censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (“violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8 comma 2”) per aver affermato, in relazione all’imposta ICI, che “l’unitario accatastamento degli immobili” fosse necessario per l’applicazione delle agevolazioni riguardanti l’abitazione principale;

2.2. il ricorrente prospetta in particolare di risiedere anagraficamente in unico appartamento che catastalmente si compone di due subalterni, il che, costituirebbe presupposto per l’esenzione dal pagamento delle imposte in questione;

2.3. si osserva che, secondo il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 6, comma 3 (nel testo “sostituito” dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 53), “l’imposta” comunale sugli immobili (ICI) “è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente”; lo stesso D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 1, considera “base imponibile” il “valore degli immobili” soggetti all’imposta, inteso (comma 2) come “valore” dei fabbricati iscritti in catasto “quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto.. i moltiplicatori” di cui al D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2;

2.4. in forza dello stesso art. 6, comma 2, poi, “l’aliquota… può essere diversificata …, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”: con questa norma il legislatore ha imposto al Comune di deliberare comunque un trattamento fiscale meno gravoso per l'”abitazione principale”;

2.5. il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n, 446, art. 59, lett. e), di poi, ha espressamente previsto la possibilità, per il Comune, di “considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela”;

2.6. con l’attuazione di questa previsione, ovviamente, debbono essere considerate “abitazioni principali” tutte quelle “concesse in uso gratuito a parenti”: tanto, all’evidenza, in via logica, mostra l’irrilevanza del collegamento, propugnato come necessario dal Comune, della nozione di abitazione principale (beneficiaria dell’esenzione) con quella di unica unità immobiliare catastale in quanto lo stesso soggetto passivo fruisce dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione previste per tutti i suoi immobili adibiti ad “abitazioni”, siano “principali” ovvero da considerare tali perchè concessi “in uso gratuito a parenti”;

2.7. il favore del legislatore per l'”abitazione principale”, inoltre, si evince ulteriormente del D.L. 27 maggio 2005, n, 86, art. 5 -is, comma 4 (convertito nella L. 26 luglio 2005, n. 148) con il quale, al dichiarato “fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale”, si è concesso ai Comuni (alla “condizione” ivi prevista) la facoltà (“possono”) di “deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario”;

2.8. il concetto di “abitazione principale”, quindi, non risulta necessariamente legato a quello di “unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio” (poi “catasto dei fabbricati”) nè, di conseguenza, limitato ad una sola unità come identificata catastalmente, ma viene in rilievo esclusivamente per la speciale considerazione, da parte del legislatore, dello specifico uso quale “abitazione principale” dell’immobile nel suo complesso;

2.9. in tale contesto normativo l'”accatastamento unitario” ritenuto dal Comune necessario per l’applicazione delle “agevolazioni tributarie riguardanti i tributi che qui occupano ICI ed IMU” si rivela mero escamotage fattuale, non rispettoso dell’evidenziata finalità legislativa di ridurre il carico fiscale sugli immobili adibiti ad “abitazione principale”, confermata dalla previsione (“a decorrere dall’anno 2008″) dell'”esenzione” totale dell’imposta de qua sull’abitazione principale, disposta dal D.L. 21 maggio 2008, n. 93, art. 1;

2.10. di conseguenza – essendo pienamente mutuabile la ratio che sorregge le statuizioni di questa Corte (cfr. 9030/2017, 15198/2014, 4739/2008, 24986/2006) in tema di agevolazioni c.d. per l’acquisto della “prima casa”, previste dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1, comma 6, mutandis mutandis, deve affermarsi il principio secondo cui ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come “abitazione principale” non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota prevista per l'”abitazione principale”, sempre che (cfr. analogamente, per l’agevolazione “prima casa”, Cass. n. 563/1998) il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma (la prova dell’effettivo, utilizzazione ad “abitazione principale” dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando, ovviamente, la spettanza della detrazione prevista dell’art. 8, comma 2, una sola volta per tutte le unità (cfr. Cass. n. 3393/2010);

3.1. va invece disatteso il secondo motivo di ricorso con cui si prospettano sostanzialmente le medesime doglianze (“violazione e falsa applicazione del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201l, art. 13, comma 2”) anche con riferimento all’Imposta Municipale Unica (IMU);

3.2. con riguardo all’agevolazione prevista per l’IMU dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011, art. 13, comma 2, convertito, con modificazioni, nella L. 24 dicembre 2011, n. 214, si osserva che, secondo quanto anche di recente affermato dalla Corte (cfr. Cass. n. 20368/2018), il tenore letterale della norma in esame è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsione sull’ICI in tema di agevolazione relativa al possesso di abitazione principale, oggetto di diversi interventi normativi;

3.3. il citato D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, per quanto qui rileva, statuisce che “l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (… J. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”;

3.4. ciò comporta, per un verso, la non applicabilità della citata giurisprudenza della Corte formatasi in tema di ICI, riferita ad unità immobiliari contigue che, pur diversamente accatastate, fossero destinate ad essere in concreto utilizzate come abitazione principale del compendio nel suo complesso (cfr. Cass. sez. 5, 29 ottobre 2008, n. 25902; Cass. sez. 5, 9 dicembre 2009, n. 25279; Cass. sez. 5, 12 febbraio 2010, n. 3393; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, 3011), per altro la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare dimorino ivi stabilmente e vi risiedano anagraficamente;

3.5. ciò, d’altronde, è conforme all’orientamento costante espresso da questa Corte, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, più di recente, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 20 novembre 2017, n. 242);

3.6. peraltro, come indiretta conferma di quanto sopra osservato, rileva anche la modifica introdotta, nel contesto del citato D.L. n. 201 del 2011, art. 13, con l’aggiunta, ad opera della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 10, della previsione, al comma 3, del comma 0a), secondo cui, solo con decorrenza dal 1 gennaio 2016, la base imponibile dell’imposta municipale propria è ridotta del 50% “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori stabilmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato (…)”;

3.7. il secondo motivo è quindi infondato;

4. il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo motivo, respinto il secondo, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla CTR del Piemonte, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla CTR del Piemonte, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2019

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