Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17015 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 16/06/2021), n.17015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Latin Plastik Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale notarile di nomina

del nuovo difensore allegata in atti, dall’Avv. Pierluigi Moscarino

del Foro di Latina, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’Avv. Luca Mirabelli, alla via

Savoia n. 84 in Roma.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 832, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Roma, sezione staccata di Latina, il 6.6.2013, e

pubblicata il 6.12.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Dott. Di Marzio Paolo;

la Corte osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

la Srl Latin Plastik, nel corso dell’anno 2006 era assoggettata a controllo fiscale della Guardia di Finanza, in riferimento agli anni 2004, 2005 e 2006. In relazione all’anno 2006 era quindi inviato alla società l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), mediante il quale era rettificato il reddito d’impresa “per omessa certificazione ed annotazione di ulteriori ricavi ai fini delle imposte dirette ed IVA per complessivi Euro 145.079,00, al netto dell’IVA, aliquota ordinaria 20% (pari ad Euro 29.015,80)” (sent. CTR, p. II).

La contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina lamentando, per quanto ancora di interesse, che l’accertamento era stato eseguito nel corso dell’anno 2006, ed in sede di dichiarazione dei redditi, presentata nell’anno successivo ai sensi di legge, la società aveva provveduto a recepire tutti i rilievi proposti dalla Guardia di Finanza. La CTP accoglieva il ricorso della contribuente ed annullava l’atto impositivo, ritenendo che, stante il disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 deve escludersi “l’ipotesi che possa procedersi alle verifiche nel corso dell’anno” (ibidem).

La decisione assunta dalla CTP era gravata di appello dall’Agenzia delle Entrate, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Roma, sezione staccata di Latina. Quest’ultima, nella sua decisione, innanzitutto ricordava che, in sede di verifica, la Guardia di Finanza aveva rinvenuto una contabilità in nero, e la stessa risultava “peraltro non smentita dallo stesso legale rappresentante della società” (sent. CTR, p. III). Osservava quindi, per quanto ancora d’interesse, che la questione cruciale non consiste tanto nell’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39. Infatti, non risulta controverso che l’attività accertativa della Guardia di Finanza si era conclusa il 9.11.2006, “quindi 50 giorni prima della chiusura del bilancio annuale” (ibidem). Ciò che deve essere sottolineato è invece che la società afferma di aver rettificato la propria contabilità e di avere redatto una dichiarazione dei redditi che teneva conto di tutti i rilievi proposti dalla Guardia di Finanza, ma non ha fornito alcuna prova, che ad essa competeva, della fondatezza delle proprie allegazioni. In conseguenza riformava la decisione di primo grado e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’accertamento tributario.

Avverso la decisione assunta dalla CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, ha proposto ricorso per cassazione la società Latin Plastik Srl, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. La società ha quindi depositato nota recante la nomina di un nuovo difensore, in sostituzione del precedente, ed elezione di domicilio. Successivamente la ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la società censura la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, art. 2696 c.c., e art. 116 c.p.c., in cui è incorsa nella decisione impugnata la CTR, e comunque il vizio di motivazione della pronuncia, in ordine alla valutazione della “legittimità dell’operato dell’Agenzia delle Entrate” (ric., p. 5).

2.1. – La società ricorrente, mediante il suo motivo di ricorso, censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cui ritiene essere incorsa l’impugnata CTR, per non aver valutato illegittimo l’operato dell’Amministrazione finanziaria, che ha operato contestazioni sul fondamento di irregolarità contabili riscontrate nel corso dell’anno d’imposta in questione, le quali sarebbero state però sanate in sede di successiva presentazione della denuncia dei redditi.

Nel suo controricorso l’Ente impositore ricostruisce la vicenda che ha dato origine alla presente controversia, e ricorda che i verificatori della Guardia di Finanza in sede di accertamento, relativo anche ad anni precedenti, avevano rinvenuto una pen drive in uso al legale rappresentante dell’odierna ricorrente, riportante l’indicazione di operazioni commerciali concluse dalla società, le quali non risultavano però annotate in contabilità, ed il legale rappresentante della società aveva ammesso che le annotazioni erano relative ad incassi non registrati nelle scritture contabili. Ulteriori incassi non registrati erano stati poi rinvenuti dai finanziari mediante l’esame del file “Prima nota 2006”.

La società contesta però che, essendo stata l’attività di verifica della Guardia di Finanza portata a termine il 9.11.2006 (il processo verbale di costatazione è del 15.1.2007), la Latin Plastik Srl ha ritenuto di adeguarsi ai rilievi proposti dai verificatori, come emergerebbe dalla sua dichiarazione dei redditi per l’anno 2006.

Anche in questa sede, però, nonostante la chiarezza della motivazione adottata dalla CTR, riassunta in premessa, la società insiste nel suo argomento, anche in memoria, senza confrontarsi con la decisione assunta dal giudice dell’appello, e continua a non indicare in alcun modo come abbia provato di aver presentato una dichiarazione dei redditi ottemperante a tutti i rilievi contenuti nel processo verbale di costatazione redatto dalla Guardia di Finanza. E’ principio generale del processo, invero, che la prova dei fatti compete a chi li afferma, e la contribuente non chiarisce perchè, in questo caso, ritenga che la regola possa essere derogata.

Deve anche tenersi conto che l’avviso di accertamento relativo ai redditi conseguiti nell’anno 2006, per cui è causa, è stato notificato alla contribuente il 5.12.2008, quando la dichiarazione dei redditi era stata evidentemente presentata dalla società. In proposito, nel suo controricorso l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che “contrariamente all’assunto posto a fondamento del vizio denunciato, pertanto, l’accertamento emesso muove dalla dichiarazione presentata dalla società per l’anno 2006 e procede proprio in sua rettifica sulla base degli elementi presuntivi emersi a indizio di maggior reddito” (controric., p. 7). Deve pertanto registrarsi anche una specifica contestazione sul punto.

In definitiva, la società ricorrente non ha assicurato la prova del giusto fondamento delle proprie affermazioni, ed il suo ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore della causa e della natura e complessità delle questioni esaminate. Risulta dovuto anche il pagamento del c.d. doppio contributo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso proposto dalla Srl Latin Plastik, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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