Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17015 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 13/08/2020), n.17015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2376-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDILIZIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 168,

presso lo studio dell’avvocato LUCA TANTALO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1374/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata il 12/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Edilizia S.r.l. impugnava un avviso di accertamento con cui l’Ufficio rettificava, ai sensi del D.M. n. 701 del 1994, il classamento proposto dalla contribuente con dichiarazione DOCFA in cat. C/1 classe 2, mq. 53 e R.C. Euro 465,33 (in cat. D/8 con rendita catastale di Euro 432,00 e stesso foglio e particella sub 2 rettificato da C/2 classe 3 mq.617 R. Euro 701,04 in D/8 e R.C. Euro 5.521,40) denunciando il difetto di motivazione dell’atto e l’erroneo classamento. La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza n. 72/1/12, rigettava il ricorso. La società proponeva appello finanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia che, con sentenza n. 1374/23/15, accoglieva il gravame, ritenendo che “in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante procedura DOCFA, l’atto con cui l’amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere una adeguata motivazione, al fine di delimitare l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso”.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo un solo motivo. La società contribuente si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione di legge per erronea e falsa applicazione del combinato disposto del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto i giudici di appello hanno ritenuto l’atto impugnato carente di motivazione, accogliendo, pertanto, la tesi della società Edilizia S.R.L. che, al punto 5 di pag. 6, aveva eccepito il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento sostenendo che era stata omessa la documentazione con la quale l’Ufficio aveva provveduto alla variazione catastale (richiamando le sentenze di Cassazione nn. 9629 del 2012, 4507 del 2009 e 5757 del 2000). Si deduce che, in sede di notifica dell’accertamento, l’Ufficio provinciale di Lecce avrebbe fornito tutti gli elementi necessari alla determinazione della rendita catastale, mentre la parte, con il ricorso, non avrebbe contestato i dati e le notizie utili all’iscrizione in catasto, ma l’eccessiva valutazione estimale espletata, senza peraltro fornire alcuna prova contraria. Le caratteristiche tipologiche e costruttive dell’unità immobiliare in esame sarebbero ben diverse da quelle del locale commerciale e di locale deposito, e non rientrerebbero in quelle previste per la categoria C/1 e per la categoria C/2. Questa differenza sarebbe intellegibile sulla base del mero richiamo dei dati catastali.

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

Emerge dai fatti di causa che l’avviso di accertamento è stato emesso a seguito di procedura DOCFA proposta dalla società contribuente; tanto è dato rilevare dal contenuto del ricorso e dalla motivazione della sentenza impugnata.

Il tenore dell’atto, per come emerge dalla motivazione della sentenza di primo grado riportata in ricorso, nonchè della sentenza di appello, è rappresentato dalla indicazione dei dati catastali e sulla comparazione con il valore attribuito all’unità ricadente su altra particella (la n. 480) nella stessa zona industriale.

La società contribuente, nel corso del giudizio, si è limitata a contestare il difetto di motivazione dell’atto ma non ha provato la fondatezza delle richieste di classamento e rendita proposte con la procedura DOCFA. Ciò è dato rilevare anche dal contenuto del controricorso, con il quale Edilizia S.r.l. si limita a contestare i vizi di apparente motivazione dell’atto.

Questa Corte, con indirizzo condiviso ha sostenuto che: “Qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 (c.d. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati”, mentre, in caso contrario, e cioè nell’ipotesi in cui la discrasia non derivi dalla stima del bene ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, “la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso”(Cass. n. 12497 del 2016).

Si tratta di un orientamento che si pone in linea con quanto stabilito da Cass. n. 23237 del 2014, la quale, richiamando Cass. n. 3394 del 2014, ha affermato: “in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura DOCFA, l’atto con l’amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un’adeguata, ancorchè sommaria, motivazione, che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria, affermando, appunto, che l’Ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perchè la proposta avanzata dal contribuente con la DOCFA viene disattesa”. La Corte, nella sentenza n. 23237 del 2014, precisa come il principio: “contrasta solo in apparenza con la giurisprudenza citata dal ricorrente (cfr. da ultimo, Cass. n. 2268 del 2014), secondo cui, in ipotesi di attribuzione della rendita catastale a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe, trattandosi di elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente e tenuto conto della struttura fortemente partecipativa dell’atto”, ribadendo che questo indirizzo trova applicazione solo nelle situazioni in cui gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e risultino, perciò, immutati, di tal che la discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita sia la risultante di una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati: in tal caso, appare evidente come la presenza e la adeguatezza della motivazione rilevino, non già ai fini della legittimità dell’atto, ma della concreta attendibilità del giudizio espresso. Diversamente deve però avvenire allorquando: “la rendita proposta con la DOCFA non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente”. In queste ipotesi, “l’Ufficio dovrà, appunto, specificarle, sia per consentire al contribuente di approntare agevolmente le conseguenziali difese, sia per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate”.

Nel caso di specie, l’avviso di accertamento ha proceduto alla modifica della categoria, sulla base dei dati forniti dal contribuente, con conseguente innalzamento della rendita catastale, in ragione di una rivalutazione tecnica del valore dell’immobile, eseguita per la tipologia ritenuta “ben distante dal concetto di locale commerciale e di locale deposito”. Non è stato dedotto, infatti, in controricorso, che l’atto impositivo si sia basato su elementi di fatto differenti da quelli indicati nel modello DOCFA, con la conseguenza che, sulla base dei principi di diritto sopra illustrati ampiamente condivisi dalla giurisprudenza di questa Corte, l’avviso di accertamento impugnato risulta adeguatamente motivato.

La Commissione Tributaria Regionale non ha fatto buon governo dei principi espressi, ritenendo genericamente che in ogni caso in cui l’Ufficio disattende la richiesta di classamento proposta dal contribuente debba illustrare una adeguata motivazione, così accogliendo l’appello e dichiarando assorbito l’altro motivo di censura relativo alla legittimità della categoria proposta dal contribuente (v. motivi di appello sintetizzati a pag.1 sentenza impugnata).

Dal che si evince che il giudice di appello ha sovrapposto il profilo della motivazione dell’avviso di accertamento (mirato a rendere immediatamente comprensibili al contribuente gli elementi costitutivi della pretesa, al fine di valutarne e modularne l’impugnativa), a quello della prova della classificazione stabilita dall’Ufficio.

3. Da siffatti rilievi consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, per l’esame della censura relativa alla legittimità della classificazione stabilita dall’Ufficio, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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