Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17015 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 04/08/2011), n.17015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.P.M.T. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato

LIO SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

NATOLI ORESTE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LATTANZIO 66, presso lo studio dell’avvocato LA LUMIA

ANTONINO, rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE ROMANO, LO RE

VINCENZO, MAURO BADAGLIACCO, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 65/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

29/01/10, depositata il 15/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’avvocato Lio Sergio difensore della ricorrente che si riporta

agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che condivide

la relazione.

La Corte.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. ed ai difensori delle parti: “Il relatore, cons. Angelo SPIRITO, Letti gli atti depositati, Osserva:

La Corte d’appello di Palermo, riformando la prima sentenza e decidendo sull’opposizione allo sfratto per morosità intimato dalla locatrice F. alla conduttrice A., ha respinto la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento proposta dalla F..

Il ricorso per cassazione proposto da quest’ultima è svolto in tre motivi. Non resiste l’intimata.

Il primo motivo è infondato, in quanto la sentenza s’è adeguata al consolidato principio dell’indipendenza ed autonomia tra la richiesta del termine per sanare la morosità L. n. 392 del 1978, ex art. 55 e la contestazione della morosità stessa a mezzo di opposizione (Cass. 7289/96 – 4505/00).

Il secondo motivo è infondato, in quanto l’interpretazione data dal giudice al contratto ed alle modalità di pagamento del canone in esso fissate è sorretta da congrua e logica motivazione.

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto tende ad una diversa valutazione degli elementi probatori emersi e concerne, altresì, un’argomentazione meramente corroborativa contenuta nell’impugnata sentenza.

In conclusione, il consigliere relatore propone il rigetto del ricorso siccome manifestamente infondato.”;

la ricorrente ha depositato memorie per l’udienza.

Diritto

RITIENE IN DIRITTO

che:

le conclusioni alle quali è pervenuto il consigliere relatore debbano essere condivise, in quanto le memorie depositate non apportano argomenti idonei a pervenire a diverso esito;

occorre ribadire, quanto al primo motivo, che, in tema di locazione, qualora il conduttore, convenuto in giudizio per la convalida di sfratto per morosità, contesti il fondamento dell’intimazione e proponga a sua volta domanda riconvenzionale, pur chiedendo e ottenendo termine di grazia e adempiendo tempestivamente al pagamento di quanto chiesto da parte del locatore, l’opposizione così proposta determina la conclusione del procedimento sommario e l’instaurazione di un autonomo processo a cognizione ordinaria, nel quale il giudice dovrà esaminare e considerare tutte le contrapposte domande, eccezioni e contestazioni, rispettando il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass. n. 25393/09);

dunque, il ricorso, siccome manifestamente infondato, deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte resistente delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA