Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17014 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 16/06/2021), n.17014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3071/2015 R.G R.G. proposto da:

Consorzio di bonifica Velia, in persona del Presidente pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Martino, presso cui

elettivamente domicilia in Roma alla via Antonio Granisci n. 9;

– ricorrente –

contro

G.R.M., C.A., Equitalia Sud S.p.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione staccata di Salerno, n. 7593, pronunciata in data

7 luglio 2014, depositata in data 11 agosto 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2021

dal consigliere Dott.ssa Giudicepietro Andreina;

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Consorzio di bonifica Velia ricorre con due motivi contro G.R.M., C.A. ed Equitalia Sud S.p.A., per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 7593, pronunciata in data 7 luglio 2014, depositata in data 11 agosto 2014 e non notificata, che ha accolto l’appello di G.R.M. ed C.A., in controversia avente ad oggetto l’impugnativa delle cartelle di pagamento emesse da Equitalia Polis S.p.A. su richiesta del consorzio Velia per la bonifica del fiume Alento per contributi consortili dell’anno 2009;

con la sentenza impugnata, la C.t.r. preliminarmente richiamava il principio sancito dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui “quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza, in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'”an” del contributo, determinante ai fini del “quantum” è l’accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010);

in applicazione di tale principio, il giudice di appello, sul presupposto che la relazione tecnica del geom. D.A., non asseverata da giuramento, costituisse una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, riteneva che fosse infondata la pretesa creditoria del Consorzio, in quanto quest’ultimo non aveva fornito concreti elementi probatori in ordine alla sussistenza di vantaggi diretti ed immediati all’immobile di proprietà dei contribuenti derivanti dall’esecuzione delle opere di bonifica;

a seguito del ricorso, G.R.M., C.A. ed Equitalia Sud S.p.A. sono rimasti intimati;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 25 marzo 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 860 c.c., R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 10 e 11, L.R. Campania 25 febbraio 2003, n. 4, art. 12, art. 2697 c.c., nonchè i principi della ripartizione dell’onere probatorio in materia consortile e l’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;

il ricorrente deduce che i contribuenti, con i ricorsi dei due gradi di merito, non avevano impugnato il Piano di Classifica, ma avevano solo contestato che i loro immobili non avevano tratto alcun beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica realizzate dal consorzio;

secondo il ricorrente, la C.t.r., con la propria decisione, avrebbe reso una motivazione meramente apparente in ordine alla contestazione, mai avvenuta, del Piano di Classificazione da parte dei contribuenti, con conseguente violazione delle norme sulla distribuzione dell’onere probatorio, erroneamente ritenuto gravante sul consorzio;

con il secondo motivo, il ricorrente denunzia, in via gradata, la violazione degli artt. 112,116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, l’omessa pronuncia sulle richieste istruttorie del consorzio di bonifica, la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

secondo il ricorrente, la sussistenza di un piano di Classifica ritualmente approvato era idonea a provocare l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente;

il consorzio deduce di aver prodotto nei gradi di merito il Piano di Classifica per il riparto della contribuenza ed una relazione tecnica, nella quale erano illustrati i benefici arrecati agli immobili, ed aveva richiesto una C.t.u.;

il ricorrente, dunque, lamenta che il giudice di appello non ha tenuto in alcun conto la documentazione prodotta, nè si è pronunciato sulla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio;

il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo;

preliminarmente va rilevato che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte “in tema di contributi di bonifica, qualora l’ente impositore dimostri la ricomprensione dell’immobile nel “perimetro di contribuenza”, e la relativa valutazione nell’ambito di un “piano di classifica”, grava sul contribuente l’onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto; in assenza, invece, di “perimetro di contribuenza” o in caso di mancata valutazione dell’immobile nel “piano di classifica”, grava sul Consorzio l’onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, irrilevante essendo il “catasto consortile”, avente mere finalità repertoriali. Ne consegue che il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l’onere di produrre in giudizio il “piano di classifica” se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell’esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 654 del 18/01/2012; conf. Sez. 5, Sentenza n. 4671 del 23/03/2012; Sez. 5, Sentenza n. 9099 del 06/06/2012; Sez. 5, Sentenza n. 13164 del 11/06/2014; Sez. 5, Ordinanza n. 9511 del 18/04/2018; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26395 del 17/10/2019; Sez. 5, Sentenza n. 6839 del 11/03/2020);

nel caso di specie, la C.t.p. di Salerno, con la decisione integralmente riportata in ricorso, aveva accertato che le cartelle impugnate facevano riferimento al Piano di Classifica, regolarmente approvato, relativo al territorio consortile, nonchè ai criteri di riparto della contribuenza;

pertanto, sarebbe stato onere dei contribuenti dimostrare l’asserita assenza di benefici derivanti dalla opere consortili agli immobili di loro proprietà, dimostrazione che il giudice di prime cure ha ritenuto non avessero fornito;

la C.t.r, con una motivazione meramente apparente, senza illustrare le ragioni della riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto in maniera apodittica che fosse onere del consorzio dimostrare la concreta e specifica utilità conseguita dagli immobili dei contribuenti in conseguenza delle opere consortili di bonifica, prescindendo completamente dalla considerazione che gli immobili fossero ricompresi nel Piano di Classificazione ed omettendo di verificare se tale piano fosse stato oggetto di specifica contestazione da parte dei contribuenti;

con ciò rendendo una decisione priva di adeguata motivazione ed anche lesiva del corretto riparto dell’onere probatorio, che è a carico del consorzio solo in caso di contestazione della legittimità del Piano di Classifica;

invero, come è stato ulteriormente chiarito in una recente decisione di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6839 del 11/03/2020 citata), l’ente impositore è esonerato dall’onere di dimostrare il beneficio derivante ai singoli immobili, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d’intervento e dall’avventa approvazione del piano di classifica, mentre il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova;

infine, appare opportuno sottolineare che, ai fini dell’obbligo contributivo ed in relazione alla natura del vantaggio arrecato ai singoli immobili, va escluso che il contributo implichi l’esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati, poichè non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24070 del 12/11/2014);

in conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r. della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.t.r. della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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