Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17014 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 13/08/2020), n.17014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 45-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G.M., CU.GI., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MELORIA 27, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO

SABA, rappresentati e difesi dall’avvocato PIER PAOLA CABRAS;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 190/2015 della COMM. TRIB. REG. di CAGLIARI,

depositata il 14/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Cu.Gi. e C.G.M. impugnavano la rettifica di rendita catastale con cui l’Ufficio, sottoponendo a verifica la proposta informatica DOCFA dei contribuenti, rideterminava in Euro 25.600,00 la rendita del sub. 2, in categoria D2 (destinazione alberghiera) di un immobile sito nel comune di Fonni. La Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro, con sentenza n. 8-03-11, accoglieva parzialmente il ricorso, con riferimento alla differenza della superficie dei servizi, consistente in mq. 387,70.

I contribuenti proponevano appello denunciando il difetto di motivazione dell’atto impugnato, anche in ragione della omessa valorizzazione del bene nel contesto economico in cui lo stesso era inserito. Tale eccezione veniva ritenuta inammissibile dall’Ufficio, in quanto proposta come nuovo motivo di gravame nel corso del giudizio, non essendo stata dedotta neppure nel giudizio di primo grado. La Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 190/04/15, accoglieva l’appello, annullando l’avviso di accertamento, ritenendo fondato il denunciato vizio di motivazione. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi.

Cu.Gi. e C.G.M. si sono costituiti con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia omesso esame di punti decisivi della controversia, dibattuti nel giudizio di appello, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che la Commissione adduce, acriticamente, a fondamento della pronuncia le argomentazioni proposte da controparte, ma non deduce nulla in ordine ai rilevanti elementi dedotti dall’Amministrazione a sostegno della rettifica, giungendo alla considerazione che: “per integrare il requisito della motivazione dell’atto non è sufficiente la mera indicazione degli elementi utilizzati, ma è necessario indicare i presupposti giuridici e di fatto che hanno portato a privilegiare determinati elementi di calcolo piuttosto che altri ugualmente validi”. La sentenza impugnata non sarebbe conforme alle risultanze di causa, in quanto nella motivazione del provvedimento impositivo erano stati illustrati i presupposti di diritto e di fatto che giustificavano la rettifica, circostanze anche approfondite nel processo; e l’Ufficio, dopo avere minuziosamente descritto le caratteristiche del compendio immobiliare, contrariamente a quanto asserito dal giudice del gravame, aveva indicato il criterio di stima prescelto e precisato le ragioni che l’avevano indotto a tale scelta (stima diretta in base al criterio dei costi, piuttosto che quello comparativo a causa della carenza di atti di trasferimento nel mercato immobiliare del territorio interessato; tariffe d’estimo ed indici Istat).

2.Con il secondo motivo si denuncia testualmente in rubrica: “Ultrapetizione e tardività censura vizio di motivazione. Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 e art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. L’Ufficio lamenta che nè nel ricorso introduttivo nè nell’appello, i ricorrenti avevano chiesto alla Commissione l’annullamento dell’atto impugnato per carenza di motivazione atteso che, nel formulare le conclusioni, domandavano al Collegio giudicante di “…annullare l’atto di accertamento di cui trattasi e confermare i valori comunicati per l’accatastamento ed in subordine una determinazione inferiore all’accertato e più equa…”, nonostante ciò, pur in assenza di una domanda esplicita di controparte, il Collegio si esprimerebbe sul presupposto della carenza di motivazione dell’atto impugnato, travalicando i limiti della domanda contenuta nell’appello e nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

3. Per ragioni di priorità logica va esaminato il secondo motivo di ricorso. La censura è infondata per le considerazioni che seguono.

3.1.11 ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha riportato in ricorso una copia dell’atto introduttivo proposto dai contribuenti avverso l’avviso di accertamento relativo alla ride-terminazione della rendita catastale, dal cui contenuto è dato evincere una chiara contestazione della motivazione dell’atto impugnato. Si lamenta, infatti, il difetto di giustificazione dell’accertamento con l’affermazione testuale: “In sostanza l’Ufficio non motiva concretamente l’accertamento, non motiva la scelta degli elementi alla base dei calcoli, non valorizza il bene tenendo conto del contesto economico in cui lo stesso è inserito”.

Le dedotte censure sono state riproposte nel giudizio di appello (v. pag. 3-4 della sentenza impugnata), tutto incentrato sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento catastale.

3.2. Appare, invece, fondato il primo motivo di ricorso.

Non è contestato, per essere stato precisato in ricorso, ed accertato dal giudice di appello nella sentenza impugnata, che l’attribuzione della rendita catastale è avvenuta per stima diretta, sicchè l’ammontare della rendita stessa è derivata dal valore attribuito al bene, ottenuto tenendo conto dei costi di acquisto dell’area, dei costi di costruzione del fabbricato e dell’incidenza della vetustà.

Il giudice del merito deduce che, pur essendo corretto il metodo di accertamento seguito dall’Agenzia delle Entrate, non sono giustificate le scelte operate.

Il percorso logico giuridico seguito dal giudicante non appare però coerente nelle conclusioni, tenuto conto dell’apoditticità delle affermazioni che conducono all’annullamento dell’atto impugnato, in quanto si deduce semplicemente la mancanza di presupposti giuridici e di fatto che hanno portato a privilegiare determinati elementi di calcolo, piuttosto che altri ugualmente validi, senza illustrare quali avrebbero dovuto essere valorizzati e, soprattutto, quali sarebbero stati pretermessi, a fronte delle specifiche contestazioni proposte dai contribuenti.

Tale motivazione appare tautologica e meramente apparente, posto che i giudici di appello non hanno indicato i criteri seguiti per determinare gli elementi su cui hanno basato la decisione, in ordine al difetto di motivazione dell’atto impugnato.

A tale riguardo, va ricordato che questa Corte, con indirizzo condiviso, ha precisato che: “In tema di classamento di immobile, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c. d. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni; mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (Cass. n. 310809 del 2018; Cass. n. 12777 del 2018).

Ne consegue che solo allorquando la rendita proposta con DOCFA non venga accettata in ragione delle ravvisate differenze relative a taluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente, l’Ufficio dovrà, appunto, specificarle, sia per consentire al contribuente di approntare agevolamente le conseguenziali difese, che per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate; principio questo che si pone in consonanza con la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9626 del 2012; Cass. n. 19814 del 2012; Cass. n. 21532 del 2013; Cass. n. 17335 del 2014; Cass. n. 16887 del 2014).

3.3. Ora, nel caso di specie, l’avviso di accertamento contiene le ragioni della difformità del classamento rispetto a quello proposto, motivando le ragioni dello scostamento. Dal tenore dell’atto impugnato, il cui contenuto è stato riportato in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, si evince che l’Agenzia del Territorio ha indicato i dati identificati e la collocazione urbana, le caratteristiche costruttive e di finitura “come da dichiarazione di parte verificata in sopralluogo in data 3.03.2010”, lo stato di conservazione e manutenzione, la consistenza della unità immobiliare, la scelta del criterio di stima, tenendo conto dei costi di acquisto area e relativi oneri, nonchè dei costi afferenti il fabbricato, del valore fabbricato deprezzato per vetustà, del valore complessivo del fabbricato e dell’area riferito alla data di presentazione del DOCFA, con illustrazione dei relativi calcoli e conteggio nelle allegate tabelle.

I relativi conteggi sono stati oggetto di specifico motivo di impugnazione da parte dei contribuenti nel corso della fase del merito, e tali deduzioni difensive sono state contestate dall’Ufficio, ma emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata che la Commissione Tributaria Regionale non si è fatta carico di questi profili, concludendo apoditticamente per il difetto di motivazione dell’atto impugnato, senza indicare le ragioni del proprio convincimento, omettendo di precisare le allegazioni delle parti, anche al solo fine di confutarle, o di dare conto anche delle ragioni che si è ritenuto di disattendere, il che denota il predicato vizio motivazionale censurato con il secondo mezzo.

Dal che si evince che il giudice di appello ha indebitamente sovrapposto il profilo della motivazione dell’avviso di accertamento, mirato a rendere immediatamente comprensibili al contribuente gli elementi costitutivi della pretesa, al fine di valutarne e modularne l’impugnativa sulla base di motivi di opposizione per loro natura insuscettibili di essere aggiunti o modificati in corso di causa, a quello della prova della classificazione stabilita dall’Ufficio, che è stata contestata dai contribuenti (v. ricorso introduttivo e atto di appello).

4. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, per il riesame sulla base di principi espressi, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

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