Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17013 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 13/08/2020), n.17013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29221-2015 proposto da:

P.V., P.F., P.G.G.,

PA.VI.MA., P.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VAL D’OSSOLA 100, presso lo studio dell’avvocato MARIO

PETTORINO, rappresentati e difesi dagli avvocati PRIMO CELEBRIN,

GIUSEPPE DI MEGLIO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE GENERALE SEDE CENTRALE, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6296/2015 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 24/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

P.C., nella qualità di comproprietaria di una porzione di fabbricato adibito ad albergo ubicato in (OMISSIS), identificata al foglio 3, particella 411, sub.7, cat. D/2, impugnava, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, il provvedimento di accertamento n. (OMISSIS) del 2003, che aveva rettificato la rendita catastale proposta dalla contribuente a mezzo DOCFA, con cui veniva attributo in via provvisoria la cat.D/2, rendita catastale pari ad Euro 6.764,00. Con la DOCFA era stata predisposta la variazione dell’unità immobiliare identificata dall’ex sub 4 per divisione, originando il sub. 6 area urbana e i subb 7 ed 8. L’Agenzia del Territorio rettificava in aumento la rendita catastale, pari ad Euro 27.178,03. La contribuente assumeva che al solo sub 7 l’Agenzia aveva attribuito un valore assolutamente inattendibile e contraddittorio con le precedenti attribuzioni. L’adita Commissione, con sentenza n. 318 del 2004, determinava il valore catastale del bene, individuato dal solo sub.7, in Euro 24.000,00. P.C. proponeva appello, che veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 145/51/05, sulla base del rilievo che l’avviso di rettifica fosse dettagliatamente motivato e che non risultavano forniti dall’appellante adeguati elementi di contrasto al metodo ed ai valori applicati dall’Agenzia. La contribuente proponeva ricorso per cassazione. La Corte, con sentenza n. 12001 del 2011, cassava le sentenze di primo e secondo grado in ragione della lesione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari. Il giudizio veniva riassunto dalla contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che, con sentenza n. 23/18/13, accoglieva parzialmente il ricorso, determinando la rendita catastale in Euro 18.408,94. L’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, con sentenza n. 6296/48/15, concludeva per la valutazione della rendita catastale in Euro 24.000,00, già stabilita con sentenza n. 318 del 15/5/1/6/2004.

I contribuenti P.C., P., Vincenzo, P.F., P.G.G., Pa.Vi.Ma. propongono ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia testualmente in rubrica:

Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 156 c.p.c., comma 2, nonchè violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, – Motivazione inesistente – Insufficienza della motivazione per relationem – In riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

I ricorrenti deducono che la Commissione Tributaria Regionale, nel rispondere ai motivi di ricorso e di appello ed, in definitiva, per determinare il giusto valore del cespite, avrebbe dovuto prendere posizione su due elementi, costituenti i presupposti necessari per addivenirsi al valore dell’immobile e, quindi, alla rendita catastale. Il primo elemento riguarderebbe la superficie tassabile, che era quella documentalmente provata dal ricorrente. Il secondo elemento riguardava il c.d. “valore unitario”, sul quale la sentenza impugnata non dedurrebbe alcunchè, rinviando, con notevole salto logico motivazionale, a quanto nel merito deciso dalla prima sentenza di primo grado, la n. 318 del 2004. Tale rinvio sarebbe immotivato ed acritico, in quanto non spiegherebbe se il valore unitario sia applicato a determinate superfici.

2. Con il secondo motivo si denuncia testualmente in rubrica:

“Violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3; Violazione e/o insufficiente motivazione; contraddittorietà. Violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1. Violazione dell’art. 2697 c.c., comma 1 e dei principi che regolano l’onere della prova. In riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 5”. I ricorrenti deducono che qualora la Corte dovesse ritenere corretta la motivazione della sentenza oggetto del presente ricorso e, quindi, anche il rinvio alla sentenza di primo grado n. 318/2004, allora la motivazione su cui porre l’attenzione sarebbe quella di quest’ultima decisione. Ma tale statuizione si paleserebbe sfornita da qualsiasi sostegno probatorio, oltre che immotivata e contraddittoria.

Trattandosi di una categoria speciale che imponeva la stima diretta, incombeva all’Agenzia individuare e spiegare, adempiendo all’onere motivazionale a cui era onerata ai sensi della L. n. 241 del 1990, ex art. 3, le sopravvenute circostanze di fatto, idonee a giustificare l’enorme aumento di valore, rispetto ai valori precedentemente attribuiti, soprattutto perchè nel caso concreto nessun proporzionato intervento di miglioria o ampliamento risultava intervenuto sui cespiti verificati. La sentenza n. 318 del 2004, nel ritenere che: “la Commissione, esaminati gli atti di causa, le risultanze processuali, i dati riportati nel ricorso nonchè la relazione presentata dalla parte ricorrente, determina la rendita catastale dell’immobile oggetto della controversia in Euro 24.000,00” adotterebbe una espressione vuota e, quindi, una motivazione apparente.

3. I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto inerenti alla medesima questione, sono inammissibili oltre che infondati, per i principi di seguito enunciati.

a) Va premesso che la formulazione delle dedotte censure, proposte nello sviluppo illustrativo senza una effettiva distinzione tra i predicati vizi di violazione di legge e omessa pronuncia, seguite da una completa rivisitazione delle risultanze processuali e delle questioni dibattute nei vari gradi di giudizio di merito, sono sufficienti a dare conto dell’inammissibilità del ricorso, in base ai rilievi che seguono.

I ricorrenti propongono una mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione intrinsecamente eterogenei, facenti riferimento alle diverse tipologie contemplate sotto l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, così mostrando di non tenere conto dell’impossibilità di prospettare una medesima questione, nella specie relativa alla mancanza di idonea valutazione della rendita catastale, sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi di fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o della falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intendere precisamente mettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un fatto decisivo della controversia, nonchè la denunciata contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nell’impugnata sentenza, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

b) A sua volta, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa intende rimettere alla Corte decidente il compito di isolare le singole censure teoricamente suscettibili di valutazione in sede di legittimità, onde ricondurle poi ad uno dei mezzi di impugnazione enunciati in rubrica, nonchè, una volta fatto ciò, di ricercare, nel caso della violazione di norme, quale o quali disposizioni della L. n. 241 del 1990 e del codice civile e di procedura civile richiamate, sarebbero utilizzabili allo scopo, e nel caso di vizio di motivazione, quale tra l’omessa pronuncia o contraddittorietà ed illogicità della motivazione si tratterebbe. Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, è inammissibile, perchè sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l’altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell’esposizione avversaria.

c) Con le dedotte doglianze, in sostanza, le parti ricorrenti propongono alla Corte una inammissibile rivalutazione dei fatti, mediante una diversa lettura delle risultanze processuali, già correttamente effettuata dal giudice del merito, con motivazione priva di vizi logici, quindi sottratta al sindacato di legittimità, in quanto congruamente motivata. Da ciò consegue anche l’infondatezza dei motivi, atteso che la Commissione Tributaria Regionale, anche se con sintetica illustrazione, ha stabilito con accertamento in fatto, che la superficie indicata in complessivi mq. 1196 dalla Agenzia delle entrate non era corretta, valorizzando le risultanze della consulenza di parte proposta dai contribuenti, e quindi indicandola in mq. 990,09, così condividendo le conclusioni della sentenza n. 318 del 2004, che concludeva per la riduzione del valore della rendita catastale in Euro 24.000,00.

I contribuenti, inoltre, nel denunciare il difetto di motivazione della sentenza richiamata, omettono di specificare in ricorso quali elementi avrebbe dovuto indicare il giudice del merito per addivenire ad altra conclusione, e quindi illustrare gli apprezzamenti di fatto disattesi che inficierebbero l’iter logico seguito nel caso concreto.

4. In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i soccombenti al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei soccombenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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