Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17013 del 10/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.10/07/2017),  n. 17013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5193/2012 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA

DI BOLZANO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

D.D.Z.I. C.F. (OMISSIS), E.K.H. C.F.

(OMISSIS), domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIANNI LANZINGER, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

COOP. SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 22/2011 della CORTE D’APPELLO di TRENTO SEZ.

DIST. DI BOLZANO, depositata il 10/12/2011 R.G.N. 67/2009;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano, con sentenza n. 22/2011, ha confermato la sentenza di prime cure, con la quale il Commissariato del Governo di Bolzano era stato condannato in solido con la Cooperativa Servizi, società cooperativa corrente in (OMISSIS), al pagamento, in favore di D.D.Z.I. e di E.K.H., rispettivamente della somma di Euro 5.144,57 e di Euro 4.371,65 oltre accessori, a titolo di retribuzioni non corrisposte, contribuzioni previdenziali e assicurative non versate, in relazione al periodo in cui i suddetti lavoratori avevano svolto, alle dipendenze della cooperativa e nell’ambito dell’appalto conferito dallo stesso Commissariato del Governo, attività di pulizie;

che la Corte di appello ha ritenuto applicabili alle pubbliche amministrazioni, quando committenti in contratti di appalto di servizi, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, ed in particolare l’art. 29, comma 2, riguardante la solidarietà passiva del committente per le obbligazioni retributive assunte dall’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno – Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano sulla base di tre motivi, ai quali hanno opposto difese i controricorrenti;

che il P.G. ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso sulla base dell’osservazione che l’inapplicabilità del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, ai contratti di appalto stipulati dalla pubblica amministrazione è stata affermata da Cass. n. 20434/2016.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1 e art. 29, comma 2 e della Legge Delega n. 30 del 2003, art. 6, censura la sentenza per avere ritenuto applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale del committente prevista dal richiamato art. 29, interpretando la disposizione senza considerare il chiaro tenore letterale dell’art. 1, comma 2, dello stesso D.Lgs. e omettendo di considerare la diversità tra appalti pubblici e appalti privati;

che il secondo motivo denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4, motivazione apparente e nullità della sentenza per avere omesso di enunciare le ragioni per le quali era stata disattesa l’eccezione svolta dall’Amministrazione resistente secondo cui la solidarietà passiva poteva operare solo fino a concorrenza delle somme ancora dovute dal committente all’appaltatore nel momento della domanda giudiziale e, nel caso in esame, a tale data non vi erano più provviste disponibili;

che il terzo motivo denuncia, in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell’art. 1676 c.c. e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, atteso che l’operatività dell’azione diretta dei lavoratori dipendenti deve ritenersi circoscritta e condizionata all’esistenza e all’entità dei crediti vantati dall’appaltatore nei confronti dell’amministrazione committente; ogni contraria interpretazione determinerebbe lo snaturamento dell’istituto disciplinato dall’art. 1676 c.c., che espressamente contemplata tale limitazione, e consentirebbe ai lavoratori non solo di espropriare i crediti del loro datore di lavoro ma di aggredire indiscriminatamente ed illimitatamente il patrimonio ed i beni dell’ente pubblico, trasferendo in definitiva i relativi oneri sui contribuenti;

che il ricorso è fondato, in quanto la sentenza impugnata si pone in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte (Cass. 10.10.2016 n. 20327; Cass. 22.11.2016 n. 23746; Cass. 21.11.2016 n. 23651; Cass. 11.10.2016 n. 20434 e, quanto all’inapplicabilità dell’art. 29 agli appalti pubblici, Cass. 23.5.2016 n. 10664; Cass. 24.5.2016 n. 10731; Cass. 7.7.2014 n. 15432), espresso nel seguente principio di diritto: “Ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del richiamato decreto. Il D.L. n. 76 del 2013, art. 9, nella parte in cui prevede la inapplicabilità dell’art. 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, non ha carattere di norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, ma lo stesso non ha innovato il quadro normativo previgente, avendo solo esplicitato un precetto già desumibile dal testo originario del richiamato art. 29 e dalle successive integrazioni”;

che a detto orientamento il Collegio intende dare continuità, perchè la motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi qui trascritta ex art. 118 disp. att. c.p.c., affronta tutte le questioni prospettate negli scritti difensivi delle parti, escludendo i profili di illegittimità costituzionale della interpretazione accolta e ponendo in risalto le differenze fra appalto pubblico e appalto privato che giustificano la diversità della disciplina;

che, in particolare:

– per gli appalti pubblici l’ordinamento prevede un complesso articolato di tutele, volte tutte ad assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori, tutele che difettano nell’appalto privato e che compensano la mancata previsione della responsabilità solidale prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, non applicabile alla pubblica amministrazione in quanto in contrasto con il principio generale (oggi rafforzato dal nuovo testo dell’art. 81 Cost., che affida alla legge ordinaria il compito di fissare “i criteri volti ad assicurare l’equilibrio fra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni”) in forza del quale gli enti pubblici sono tenuti a predeterminare la spesa e, quindi, non possono sottoscrivere contratti che li espongano ad esborsi non previamente preventivati e deliberati;

– la responsabilità prevista dall’art. 1676 c.c., applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, al pari dell’intervento sostitutivo di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006, opera nei limiti di quanto è dovuto dal committente all’appaltatore, mentre l’art. 29 comporta la responsabilità dell’appaltante anche nell’ipotesi in cui lo stesso abbia già adempiuto per intero la sua obbligazione nei confronti dell’appaltatore;

– detta responsabilità non può essere estesa alle pubbliche amministrazioni in relazione alle quali vengono in rilievo interessi di carattere generale che sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell’opera pubblica, quale conseguenza dell’inadempimento dell’appaltatore;

– la diversità delle situazioni a confronto e degli interessi che in ciascuna vengono in rilievo giustifica, quindi, la diversa disciplina e rende manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, in relazione all’art. 3 Cost.;

che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Trento in diversa composizione/sezione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto sopra richiamato e provvedendo anche sulle spese d giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Trento in diversa composizione/sezione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

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