Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17013 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 04/08/2011), n.17013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.F.S. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso il proprio

studio, rappresentato e difeso da se stesso e dall’avvocato VITALONE

WILFREDO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (OMISSIS), in persona del

Vicedirettore degli Affari Legali e Societari, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 2, presso lo studio

dell’avvocato PARISI PIETRO, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 3323/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

21/07/09, depositata l’08/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANGELO SPIRITO;

uditi gli Avvocati P. (ricorrente) e Vitalone, difensore del

ricorrente che si riportano agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che condivide

la relazione.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. ed ai difensori delle parti: “Il relatore, cons. Angelo SPIRITO, Letti gli atti depositati, Osserva:

Il P. ha proposto azione risarcitoria contro la RAI con riferimento al comportamento molesto che questa avrebbe tenuto attraverso l’invio ai suoi familiari conviventi di una serie di solleciti diretti alla regolarizzazione della loro morosità nel pagamento dei canoni; molestie che l’attore sosteneva averlo costretto a distogliere tempo prezioso dalla sua attività d’avvocato.

La domanda, accolta dal primo giudice, è stata respinta dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza che ora il P. impugna per cassazione a mezzo di cinque motivi. Risponde con controricorso la RAI. Manifestamente infondato è il primo profilo del primo motivo. La giurisprudenza è univoca nell’affermare che la sostituzione di un giudice da parte del presidente del collegio è rimessa al suo discrezionale apprezzamento e può essere adottata anche d’ufficio mediante mera annotazione sul ruolo di udienza (tra le varie, Cass. n. 11593 del 2009). Inammissibile è il diverso profilo dello stesso mezzo dove lamenta che il provvedimento di sostituzione del giudice conterrebbe “una irrituale anticipazione del giudizio”: la censura non è neppure bene specificata, occorrendo tuttavia osservare a riguardo che qualsiasi doglianza del genere presuppone l’onere della tempestiva ricusazione del giudice, che, nella specie, non è stato assolto.

Manifestamente infondati sono i motivi secondo e terzo, che possono essere congiuntamente esaminati. La sentenza, nell’affermare l’irrisarcibilità del danno concretamente lamentato dall’attore, s’è adeguata all’orientamento ormai consolidato di questa Corte ed in particolare all’arresto di cui a SU n. 26972 del 2008.

Inammissibile è il quarto motivo che lamenta il vizio di ultrapetizione con riferimento non alla discrasia tra domanda della parte e decisione del giudice, bensì al fatto che il giudice sarebbe pervenuto ad escludere l’esistenza di un danno risarcibile sulla base di argomentazioni mai dedotte nel contraddittorio dalla controparte.

Inammissibile è il quinto motivo (che censura il capo della sentenza che ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio di merito) in quanto il ricorrente sostiene che il giudice avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese in quanto s’era verificata la reciproca soccombenza; desumibile quest’ultima dal fatto che la domanda è stata respinta per ragioni diverse da quelle esposte dalla convenuta. In conclusione, il consigliere relatore propone che il ricorso venga respinto.”. Il ricorrente ha depositato memorie per l’udienza.

Diritto

RITIENE IN DIRITTO

che:

le conclusioni alle quali è pervenuto il consigliere relatore debbano essere condivise, con le seguenti precisazioni:

non sussistono le condizioni per la rimessione della causa alle S.U., non essendo riscontrabile nè un contrasto giurisprudenziale, nè una questione di massima di particolare importanza;

l’art. 366 bis c.p.c. è stato abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47;

la specifica domanda di cui alla L. n. 675 del 1996, art 29 non è stata proposta nel primo grado di giudizio;

ai fini dell’attribuzione delle spese del giudizio il giudice deve tener conto dell’esito finale dello stesso;

dunque, il ricorso, siccome manifestamente infondato, deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte resistente delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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