Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17012 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 13/08/2020), n.17012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12417-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO LOVISOLO;

– controricorrente –

– avverso la sentenza n. 121/2012 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 06/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

S.F. impugnava l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) per imposta di registro, ipotecaria e catastale (anno 2007), notificatogli quale ufficiale rogante dell’atto di compravendita di un immobile sito nel comune di Finale Ligure, stipulato in data 17.9.2007 dall’Istituto (OMISSIS) e la Società Nuova Urbe, e dallo stesso trasmesso in via telematica ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, art. 3 bis. Con separato atto integrativo, le parti contraenti avevano chiesto di usufruire delle agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 5, essendo l’immobile compravenduto sottoposto ad intervento di recupero urbanistico ai sensi della L. n. 457 del 1978. A fini dell’agevolazione, nell’atto integrativo si faceva riferimento ad un “atto d’obbligo” stipulato il 17.9.2007, con il quale la società acquirente dichiarava di aderire a quanto previsto dal progetto di riqualificazione e recupero approvato dal Comune di Finale Ligure.

Con l’atto impositivo l’Ufficio revocava le agevolazioni di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 5, in quanto non risultava che esistesse per gli immobili oggetto di compravendita nè un piano di recupero di iniziativa pubblica nè un piano di recupero di iniziativa privata, in quest’ultimo caso, convenzionato. L’Agenzia delle entrate rilevava che al momento della stipula dell’atto non era stata sottoscritta alcuna convenzione, inoltre non era applicabile la norma di cui all’art. 1, sesto periodo, della tariffa, parte 1, allegata al T.U. 131 del 1998, in quanto il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8 bis, si riferiva agli immobili diversi da quelli di cui al comma 8 ter, mentre l’immobile compravenduto, classificato come B/5, era un immobile strumentale.

Nel corso del giudizio, in sede di autotutela, l’Ufficio notificava al contribuente un provvedimento con il quale riconosceva le somme versate dalla parte a titolo di imposta di registro, dovute a seguito del pagamento della caparra confirmatoria al momento della registrazione del preliminare, sicchè l’importo oggetto di gravame si riduceva in Euro 336.996,00.

La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 254/10/08, accoglieva il ricorso, annullando l’atto impositivo. L’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria che, con sentenza n. 121/13/12, respingeva il gravame, ritenendo realizzati i presupposti per usufruire del trattamento agevolativo, ai sensi della L. n. 168 del 1982, art. 5, in quanto l’immobile era inserito in un piano di edilizia privata convenzionata e l’acquirente era il soggetto attuatore del recupero.

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo due motivi. Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha presentato memorie. La Procura Generale della Corte di Cassazione, in data 21.6.2017, ha depositato memorie chiedendo il rigetto del ricorso. All’udienza del 13.7.2017 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in quanto il contribuente ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, ma a tale richiesta non è stato dato seguito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 1982, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la corretta interpretazione della norma stabilisce che gli acquirenti interessati devono concretamente attuare il recupero e detto recupero deve essere contemplato in un piano non soltanto esistente, ma, qualora sia di iniziativa privata, già convenzionato. L’Ufficio ricorrente precisa che, secondo l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la L. n. 168 del 1982, art. 5, subordina l’agevolazione all’esistenza di un duplice requisito: uno di carattere oggettivo, costituito dall’inserimento dell’immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata, purchè, in quest’ultimo caso, convenzionata, ed uno di carattere soggettivo, costituito dall’essere l’acquirente uno dei soggetti che pongono in essere il recupero. Nel caso in esame, mancherebbero, o comunque non sarebbe stata data prova dell’esistenza all’epoca del trasferimento, sia di un piano di recupero di iniziativa pubblica, sia di un piano di recupero di iniziativa privata, già convenzionato, dagli atti emergendone la semplice previsione. Nella scheda si attesta la previsione che gli edifici scolastici di proprietà delle Suore (OMISSIS), parte venditrice “potranno essere oggetto di recupero/ristrutturazione”. Il deposito della convenzione stipulata solo il 27.4.2011, ben quattro anni dopo il trasferimento del 17.9.2007, conferma che alla data del trasferimento non esisteva alcuna convenzione.

2. Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto i giudici di appello non avrebbero indicato, nè nella parte in fatto, nè nella parte motivazionale, quali siano i documenti da cui risulterebbero verificate e provate entrambe le condizioni cui la vigente normativa subordina l’operatività dell’agevolazione in corso. In particolare, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla specifica censura, sollevata nell’atto di appello dell’Ufficio che si richiama alla seconda autonoma ragione giustificatrice dell’avviso di liquidazione impugnato da controparte, relativa alla inapplicabilità alla fattispecie della norma di cui all’art. 1, sesto periodo, della tariffa, parte 1, allegata al T.U. 131 del 1986, mancando così di accertare se l’immobile compravenduto dovesse o meno annoverarsi tra quelli strumentali di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8 ter. L’omessa motivazione, da parte dei giudici di appello, sulla questione controversa tra le parti circa la sussistenza o meno di uno dei presupposti, tra loro autonomi, dell’agevolazione, che ha condotto l’Ufficio ad emanare il provvedimento impugnato, si tradurrebbe in una evidente erroneità della decisione di secondo grado sotto il profilo motivazionale.

3. I motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto inerenti alla medesima questione.

Le censure sono fondate per i principi di seguito enunciati.

a) Ai sensi della L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, nell’ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, purchè convenzionati, di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, artt. 27 e ss., ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa.

Si legge nella norma l’inciso “purchè convenzionati”, specificazione che consente di dedurre che, all’atto della registrazione degli atti di trasferimento degli immobili inseriti nei piani di recupero si applichi la misura fissa delle imposte di registro, catastali e ipotecarie, perchè tanto il requisito soggettivo (soggetto attuante il recupero), quanto, e soprattutto, il requisito oggettivo (inserimento degli immobili in un piano di recupero) dell’agevolazione tributaria sono dichiarati e, quanto alla effettiva attuazione, sono meramente progettati nell’atto di trasferimento sottoposto a registrazione secondo la convenzione, mentre l’attuazione effettiva da parte del soggetto che si impegna in tal senso è un evento necessariamente futuro rispetto alla registrazione. Infatti, l’Ufficio può svolgere accertamenti, successivamente alla registrazione, se il duplice requisito, soggettivo ed oggettivo, sia effettivamente realizzato e, ove l’accertamento dia esito negativo, può chiedere la differenza di imposta.

b) La convenzione per l’attuazione del Piano di recupero è disciplinata dalla L. 5 agosto 1978, n. 457, artt. 27-30.

Lo scopo della convenzione consiste nel disciplinare l’attività urbanistica ed edilizia da attuarsi mediante i mezzi e le risorse dei privati al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, concretando una sorta di collaborazione tra P.A. e cittadini nel contemperamento dei rispetti interessi. La L. n. 1150 del 1942, art. 28, richiamato per i piani di recupero dalla L. n. 457 del 1978, art. 30, comma 3, sancisce l’obbligo di trascrivere (a cura del proprietario) la convenzione di attuazione del piano di recupero. La convenzione, oltre a prevedere una parte necessaria concernente la pianificazione urbanistica, non negoziabile, in quanto di stretta applicazione delle norme e delle previsioni della legge e del P.R.G., ed una parte disponibile concernente la determinazione dei modi e dei tempi esecutivi suscettibili di accordi ricollegabili ad elementi di opportunità e convenienza, stabilisce anche l’obbligo per i proprietari, in caso di cessione delle aree a terzi, di porre a carico degli acquirenti tutti gli obblighi discendenti dalla convenzione, salva la responsabilità solidale dei proprietari originari verso il Comune per l’adempimento nei termini.

Questa Corte ha precisato che: “In tema di agevolazione tributarie, la L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, il quale, nell’ambito dei piani di recupero (di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata, purchè convenzionati) di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, artt. 27 e ss., prevede il beneficio dell’applicazione delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie in misura fissa, alla duplice condizione che gli immobili trasferiti siano già inseriti in un piano di recupero del patrimonio edilizio, approvato dal Comune, ovvero da questo adottato, unitamente alla convenzione per la loro diretta attuazione, su proposta dei proprietari, e che gli interventi di recupero siano effettuati dai medesimi acquirenti. Esulano, invece, da tale previsione normativa (anche nel testo sostituito dalla L. n. 179 del 1992, art. 14), gli interventi di restauro e di ristrutturazione su immobili non assoggettati ad alcun piano, ancorchè la loro esecuzione nelle zone di recupero, individuate dai comuni nell’ambito degli strumenti urbanistici generali, venga, subordinata, per quanto riguarda globalmente gli edifici costituiti da più alloggi, ad un atto diretto a garantire il mantenimento della destinazione residenziale, il concorso negli oneri di urbanizzazione e l’adeguatezza dei prezzi di vendita o di locazione delle abitazioni) (Cass. n. 14478 del 2003; Cass. n. 5044 del 2003).

Dal principio enunciato nella motivazione della sentenza richiamata si evince che la convenzione debba sussistere al momento della redazione dell’atto, atteso che il trattamento agevolativo, quale eccezione e deroga a norma regime impositivo, non può essere concesso laddove il progetto di recupero non venga regolamentato secondo la pianificazione urbanistica imposta dall’Amministrazione al momento del trasferimento dell’immobile.

Il regime agevolato delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie previsto dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, è stato definito da questa Corte: “una specie di imposta indiretta agevolata a presupposti differiti”(v. Cass. n. 8480 del 2009), con riferimento all’attuazione effettiva da parte del soggetto che s’impegna ad attuare il recupero, secondo i criteri ovviamente fissati dalla “convenzione” progettati nell’atto di trasferimento sottoposto a registrazione.

4. La Commissione Tributaria Regionale non ha fatto buon governo dei principi espressi, posto che ha ritenuto non necessario ai fini della concessione del trattamento agevolativo l’esistenza della convenzione al momento della stipula dell’atto di compravendita, in fattispecie in cui è incontroverso che la convenzione era stata stipulata solo il 27 aprile 2011, ossia quattro anni dopo il trasferimento del bene (17 settembre 2007).

In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Le spese di lite dei gradi di merito, per il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all’epoca della introduzione della lite, vanno interamente compensate tra le parti, mentre la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna il soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del soccombente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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