Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17011 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 18/03/2021, dep. 16/06/2021), n.17011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14043/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.G., rappresentato e difeso, in virtù di procura

speciale rilasciata con atto separato rispetto al controricorso, ma

a questo congiunto, dagli Avvocati Alessandro Vito Bonino e

Antonella Costa, elettivamente digitale del domiciliato presso il

domicilio primo procuratore (avv.alessandrobonino.pec.sicon.it);

– controricorrente –

e

V.F., residente in (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1169/2016 della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, depositata in data 3/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 marzo 2021 dal Dott. Napolitano Angelo, svoltasi mediante

collegamento da remoto;

 

Fatto

In data 6/3/2012 la Direzione Provinciale di Venezia dell’Agenzia delle Entrate notificava ai Sigg.ri V.F. e G.G. l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS), recante recupero dell’imposta

proporzionale di registro, di trascrizione e catastale sulla sentenza n. 193 del 2011 con cui il Tribunale di Venezia – sezione distaccata di San Donà di Piave aveva disposto ai sensi dell’art. 2932 c.c. il trasferimento dal G. (promittente venditore) al V. (promissario acquirente) dell’immobile sito in (OMISSIS) in forza di un contratto preliminare sottoscritto tra le parti in data 11/1/2006, per il prezzo di Euro duecentoventimila (detratto l’anticipo di Euro cinquantamila), disponendo la trascrizione della sentenza presso i registri immobiliari.

Il G. e il V. proposero separati ricorsi alla CTP di Venezia, contestando l’applicazione del Tur, art. 27, comma 3, e deducendo che, trattandosi di atto sottoposto a condizione sospensiva, l’Ufficio avrebbe dovuto applicare l’imposta di registro in misura fissa anzichè proporzionale, ai sensi del Tur, art. 27 comma 1.

La CTP adìta, riuniti i ricorsi, li accolse annullando gli atti impugnati compensando le spese.

La CTR, su appello dell’Ufficio, confermò la sentenza di primo grado, compensando anch’essa le spese del grado, sulla scorta della considerazione che il pagamento della residua parte di prezzo da parte dell’attore ex art. 2932 c.c., promissario acquirente, non costituirebbe una condizione sospensiva meramente potestativa, bensì potestativa semplice, con conseguente tassazione della sentenza costitutiva in misura fissa ai sensi del Tur, art. 27, comma 1.

Contro la sentenza della CTR del Veneto, indicata in epigrafe, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un solo complesso motivo.

G.G. resiste con controricorso.

V.F. è rimasto intimato.

Diritto

1.Con il controricorso il G. ha eccepito l’inammissibilità, per tardività, del ricorso dell’Agenzia, che avrebbe proposto l’impugnazione avverso la sentenza della CTR quando già era decorso il termine lungo di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1.

1.1. L’eccezione è infondata.

Ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, convertito in L. n. 96 del 2017, “per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”. Essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 3/11/2016, il termine semestrale veniva a scadere il 3/5/2017, che è una data compresa tra il 24/4/2017, data di entrata in vigore del decreto legge recante la citata disposizione, ed il 30/9/2017.

La sospensione ope legis per sei mesi del termine di scadenza del 3/5/2017 comporta che il termine per la proposizione del ricorso per cassazione scadeva in data 3/11/2017, trattandosi di controversia relativa a tributi non esclusi dalla definizione agevolata, di cui al citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 4.

Ne consegue che l’odierno ricorso, proposto dall’Agenzia delle Entrate in data 30/5/2017 mediante notificazione a mezzo pec alle controparti, è tempestivo.

2. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27 commi 1 e 3, art. 37 comma 1 e del artt. 1 e 8 della tariffa all. A; al D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 1 e art. 1 della tariffa allegata; del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, l’Agenzia ricorrente ha dedotto che la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ritenuto che la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., che dispone il trasferimento di un bene subordinatamente al pagamento del prezzo da parte dell’acquirente, non possa considerarsi sottoposta a condizione sospensiva, e che, comunque, quand’anche si voglia parlare di condizione sospensiva, si tratti di condizione sospensiva meramente potestativa, come tale irrilevante ai fini dell’imposta di registro, ai sensi del Tur, art. 27 comma 3.

2.1. Il motivo è fondato.

Il Collegio intende dare seguito all’orientamento, recentemente consolidatosi all’interno della giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 5, n. 8544/14; n. 16818/14; n. 21625/15; n. 18006/16), secondo il quale “in materia di imposta di registro, la sentenza che, ai sensi dell’art. 2932 c.c., abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento da parte sua del corrispettivo pattuito, è di per sè soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, dovendo trovare applicazione, in via estensiva, il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, comma 3, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente”.

Infatti, fatta salva l’ipotesi in cui la prestazione consistente nel pagamento del corrispettivo non sia ancora esigibile al tempo della pronuncia della sentenza, affinchè il promissario acquirente ottenga per via giudiziaria il trasferimento del diritto reale ex art. 2932 c.c. è necessario che egli adempia alla sua obbligazione di pagare il prezzo ancora dovuto o, in alternativa, che offra seriamente di pagarlo, non indefettibilmente tramite offerta formale (Cass., sez. 2, n. 27342/2018).

Il fatto che l’offerta “nei modi di legge” di pagare il prezzo sia normativamente equiparata all’effettivo pagamento del prezzo, al fine dell’ottenimento della sentenza che “produca gli effetti del contratto non concluso” (compravendita), rende evidente che la scelta di acquistare effettivamente ed irretrattabilmente la proprietà dell’immobile oggetto del preliminare il promissario acquirente la compie con l’esercizio dell’azione costitutiva ex art. 2932 c.c., con la conseguenza che l’eventuale mancato pagamento del prezzo dopo il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva rileva, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di registro, allo stesso modo del mancato pagamento dell’ultima rata di prezzo da parte di colui che abbia acquistato un immobile con patto di riservato dominio: così come quest’ultimo è tenuto al pagamento dell’imposta proporzionale per il fatto di avere concluso l’atto di compravendita immobiliare, benchè l’acquisto della proprietà in capo a lui avvenga con il pagamento dell’ultima rata di prezzo (art. 1523 c.c.), allo stesso modo il promissario acquirente che proponga azione giudiziale per ottenere, e di fatto ottenga, una sentenza (ex art. 2932 c.c.) che tenga luogo del contratto con effetti reali (art. 1376 c.c.) non concluso è tenuto al pagamento dell’imposta proporzionale, nonostante che gli effetti traslativi, in ottemperanza alla sentenza, si producano solo con l’effettivo pagamento del prezzo.

Si deve, dunque, sistematicamente concludere che, in tema di contratti con effetti reali o di sentenze costitutive ex art. 2932 c.c. che tengano luogo dei contratti con effetti reali, la condizione sospensiva meramente potestativa che non modifica la tassabilità degli atti traslativi in misura proporzionale è quella esterna alla manifestazione della volontà negoziale, ossia alla costituzione del vincolo obbligatorio (che il Tur, art. 27, comma 3 non considera rilevante ai fini del pagamento dell’imposta in misura fissa, secondo la regola del Tur, art. 27, comma 1).

Quando, di converso, la condizione sospensiva meramente potestativa agisca condizionando (ed escludendo) l’esistenza stessa di una seria ed effettiva volontà negoziale (non a caso Cass., sez. 5, n. 8544/2014 ha acutamente e condivisibilmente spiegato che l’ambito applicativo dell’art. 27 Tur, comma 4 è perfettamente sovrapponibile all’ambito applicativo dell’art. 1355 c.c., che sanziona con la nullità l’assunzione di un obbligo subordinata alla mera volontà del debitore, “cum voluero”), l’imposta di registro sarà determinata in misura fissa (art. 27 Tur, comma 4).

2.2. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata cassata senza rinvio e la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto dei ricorsi proposti in primo grado dai contribuenti.

3. Considerato che l’orientamento giurisprudenziale di legittimità favorevole alle tesi dell’odierna ricorrente si è definitivamente consolidato in pendenza del giudizio di merito, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi proposti in primo grado dai contribuenti.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, svoltasi mediante collegamento da remoto, il 18 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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