Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17010 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 18/03/2021, dep. 16/06/2021), n.17010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23722/2017 R.G. proposto da:

Sant’Andrea Servizi srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Leonardo

Bernardini, elettivamente domiciliata in Roma, via Mondragone 10;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di

Bologna, n. 785/5/17, depositata il 27 febbraio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2021

dal relatore Dott. Cavallari Dario.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla Sant’Andrea Servizi srl due avvisi di liquidazione con i quali era disconosciuta l’agevolazione D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 32 di cui quest’ultima società si era avvalsa per l’applicazione dell’imposta di registro fissa in luogo di quella proporzionale in relazione a due atti notarili.

La società summenzionata ha impugnato con due ricorsi i detti avvisi davanti alla CTP Rimini che, riunite le opposizioni, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 157/01/2016, le ha respinte.

La Sant’Andrea Servizi srl ha proposto appello che la CTR Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 785/5/17, ha respinto.

La Sant’Andrea Servizi srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.

La Sant’Andrea Servizi srl ha depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la falsa ed erronea applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32 perchè la CTR avrebbe errato nel ritenere che l’agevolazione in questione non potesse riguardare la cessione di un terreno da parte di un soggetto privato in favore di uno pubblico.

La doglianza è infondata.

Il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32 dispone che “Il reddito delle case economiche e popolari costruite ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, è esente dall’imposta locale sui redditi per venticinque anni o per quindici anni secondo che le case stesse siano realizzate su aree date in concessione o cedute in proprietà.

Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge indicata nel comma precedente e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonchè agli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cuì al titolo IV della legge indicata nel comma 1”.

Questa disposizione è stata interpretata dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 58, nel senso che “Ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, comma 2, si interpreta nel senso che l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della L. 22 ottobre 1971, n. 865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali”.

Per comprendere l’ambito di applicazione del summenzionato art. 32 occorre considerare, secondo la prospettazione di parte ricorrente, che fa riferimento alla realizzazione di insediamenti produttivi, il testo della L. n. 865 del 1971, art. 27, per il quale:

“1. I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.

2. Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell’ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi, dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.

(…).

5. Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.

6. Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell’ambito di programmi già approvati dal C.I.P.E.

(…).

8. Contestualmente all’atto di concessione, o all’atto di cessione della proprietà dell’area, tra il comune da una parte e il concessionario o l’acquirente dall’altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell’acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza”.

Nella specie, la società ricorrente, formalmente società di diritto privato (è una srl), ma di proprietà pubblica (per il 90% di un Comune), aveva acquistato da soggetti privati degli immobili soggetti a procedura espropriativa.

La Sant’Andrea Servizi srl ha chiesto, in ordine agli acquisti de quibus, di beneficiare dell’agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32.

La questione giuridica che deve essere risolta è quella dell’individuazione dei soggetti che devono procedere alla realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico, mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree interessate, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 27, e che, pertanto, possono beneficiare del beneficio fiscale previsto dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2.

La società ricorrente sostiene di avere diritto a tale beneficio perchè, pur essendo un ente formalmente privato, sarebbe ente strumentale del Comune di San Clemente, con la conseguenza che dovrebbe essere considerato un soggetto pubblico.

Questa ricostruzione non può essere condivisa.

Con riferimento alla L. n. 865 del 1971, art. 27 (che concerne i cosiddetti PIP), infatti, si rileva che la L. n. 865 del 1971, art. 32, comma 2, allorchè prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, “per agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della L. n. 865 del 1971 e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse”, vuole limitare il regime agevolativo alle aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, che il comune può utilizzare o mediante la cessione in proprietà o mediante la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime, in entrambi i casi finalizzata alla realizzazione delle menzionate iniziative imprenditoriali, ed accompagnata (“Contestualmente all’atto di concessione, o all’atto di cessione della proprietà dell’area”) dalla stipula della convenzione per disciplinare gli oneri posti a carico del concessionario o dell’acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza.

In particolare, il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, è disposizione di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione analogica (Cass., Sez. 5, n. 30180 del 15 dicembre 2017, non massimata sul punto).

Se ne ricava che il beneficio de quo può essere riconosciuto solo in favore dei Comuni e non di enti diversi, come la Sant’Andrea Servizi srl, la quale è una società di capitali di diritto privato, pur se di proprietà pubblica.

Nella specie, la CTR ha, dunque, correttamente accertato che il beneficio de quo non poteva spettare alla Sant’Andrea Servizi srl, atteso che venivano in rilievo, diversamente da quanto previsto dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2 e della L. n. 865 dei 1971, art. 27, degli atti di compravendita conclusi da privati con una. società di diritto privato, concernenti aree non rientranti nei piani comunali delle aree destinate ad insediamenti produttivi e non ritrasferite, in seguito alla loro acquisizione, ad altri privati, con la conseguenza che neppure era stata stipulata la convenzione imposta dalla normativa citata.

2) Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta la falsa ed erronea applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio perchè la CTR non avrebbe tenuto conto che negli atti di compravendita oggetto di causa era stata “partitamente indicata la Previsione Urbanistica di Piano degli Insediamenti Produttivi costitutiva del vincolo espropriativo”.

La doglianza (che, peraltro, potrebbe anche non essere esaminata alla luce del rigetto del primo motivo) è inammissibile per difetto di specificità.

Infatti, la CTR ha tenuto conto dei menzionati atti, citandoli nella parte motiva della sua decisione, e la società ricorrente non ha riportato dettagliatamente i passaggi di detti contratti dai quali si evincerebbe l’erroneità della valutazione del giudice di appello.

3) Il ricorso è respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 18 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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