Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17010 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 13/08/2020), n.17010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18390-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

ricorrente

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 13/2015 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 08/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Toscana con sentenza n. 13/19/15 del 9 ottobre 2014, pubblicata l’8 gennaio 2015, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Prato n. 48/3/13 di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente M.A., socio della Società Edificatrice l’Industria, soc. coop., avverso l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovute per effetto della esclusione della agevolazione prevista dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 6-bis, convertito in legge, con modificazioni, dalla 1. 29 ottobre 1993, n. 427, in relazione alla registrazione del rogito di assegnazione in proprietà dell’appartamento, sito in (OMISSIS), realizzato dalla ridetta cooperativa edilizia.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato, mediante atto dell’8 luglio 2015, ha proposto ricorso per cassazione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la conferma della sentenza appellata osservando che la tesi della Agenzia delle entrate appellante, in ordine alla abrogazione tacita, della disposizione agevolatrice contenuta nel D.L. 30 agosto 1993, n. 331 cit., art. 66, comma 6-bis, (in dipendenza della esenzione del negozio registrato dalla imposta sul valore aggiunto), era infondata, in quanto non ricorre ” un contrasto evidente tre la normativa che prevede l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e quella che prevede l’applicazione della imposta di registro in misura fissa “; nè peraltro è ” ipotizzabile l’abrogazione della legge senza che vi sia stato l’intervento del legislatore “.

2. – La Avvocatura generale dello Stato sviluppa due motivi di ricorso.

2.1 – Col primo denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 6-bis, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.

Sulla premessa che la agevolazione in parola era correlata alla sottoposizione alla imposta sul valore aggiunto delle assegnazioni degli appartamenti ai soci da parte delle cooperative edilizie, la ricorrente ha dedotto: la modificazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 8-bis, (operata dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 8) ha esentato dalla imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati, trasferiti (come l’appartamento litigioso) dopo quattro anni dalla costruzione; da tanto consegue che, in virtù del principio della alternatività tra l’imposta di registro e la imposta sul valore aggiunto, deve considerarsi ” superata ” (rectius: tacitamente abrogata) la disposizione agevolatrice; sicchè l’imposta di registro deve essere applicata con la ordinaria aliquota proporzionale; mentre la imposta fissa di registro continua ad applicarsi solo nei casi in cui le assegnazioni degli appartamenti ai soci sono soggette all’imposta sul valore aggiunto.

Soggiunge la ricorrente che le ” smagliature delle norme tributarie ” non devono permettere di lucrare alcun ” risparmio di imposta ” mediante comportamenti elusivi, che, a norma dell’art. 37-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono inopponibili alla Amministrazione finanziaria.

2.2 – Col secondo motivo di ricorso l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell’art. 112 c.p.c., comma 1, in relazione alla omessa pronuncia sul motivo di appello, proposto in via gradata, relativamente al regolamento delle spese del giudizio di prime cure.

La ricorrente, previo richiamo dell’atto di gravame (in parte de qua riprodotto testualmente in nota), censura che la Commissione tributaria regionale ha trascurato di provvedere in ordine al motivo di appello in parola, col quale la Agenzia delle entrate, in via subordinata, si era doluta della condanna alle spese, postulandone la compensazione.

3. – Il primo motivo del ricorso è infondato.

3.1 – Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 6-bis, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, recita: ” Alle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualità, in conformità all’art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, si applica la seguente disciplina in materia di imposte di bollo e di registro:

a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto;

b) gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita;

c) gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati “.

La disposizione in parola è tuttora in vigore.

In proposito la giurisprudenza di legittimità ha stabilito: ” In tema d’imposta di registro, agli atti di assegnazione di immobili in favore di soci di cooperative si applica, ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6- bis, (conv., con modif., dalla L. n. 427 del 1993), l’imposta di registro in misura fissa, ancorchè a seguito della modifica del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8-bis, sia stata introdotta la generalizzata esenzione dall’IVA per tutti i trasferimenti di immobili effettuati da imprese costruttrici, atteso che la norma, nell’introdurre una disciplina di favore, non opera alcuna distinzione tra atti di trasferimento soggetti ad IVA o esenti e prescinde dall’applicazione del principio dell’alternatività dell’imposizione tra IVA ed imposta di registro ” (Sez. 5, ordinanza n. 16557 del 05/072017, n. m.; cui adde Sez. 6 – 5, ordinanza n. 27619 del 29/10/2019, n. m.).

3.2 – Al superiore principio – il Collegio lo ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – si è attenuta la Commissione tributaria regionale.

4. – E’, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.

Effettivamente la Commissione tributaria regionale ha omesso di prendere in esame il motivo subordinato di gravame proposto dalla Agenzia delle entrate in ordine al regolamento delle spese del giudizio di prime cure.

La rilevata omissione integra l’inosservanza dell’art. 112 c.p.c., comma 1, e comporta la nullità della sentenza in parte de qua.

5. – Conseguono alle considerazioni che precedono il rigetto del primo motivo di ricorso; l’accoglimento del secondo e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

E, poichè non sono necessari accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito mediante compensazione delle spese del primo e del secondo grado del giudizio.

In proposito, infatti, la considerazione della ” oggettiva incertezza della normativa ” (posta a base dalla stessa Commissione tributaria regionale per la compensazione delle spese del secondo grado del giudizio) giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi.

6. – Il medesimo criterio comporta la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata; e, decidendo la causa nel merito, compensa le spese del primo e del secondo grado del giudizio.

Compensa, altresì, le spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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