Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1701 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/01/2021, (ud. 29/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1718-2019 proposto da:

R.C., R.M., I.F.M., R.E.,

R.B., R.P., R.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CAVALLARO, rappresentati e difesi dall’avvocato CARMELO CHIMIRRI;

– ricorrenti –

contro

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SOC. COOP. P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2172/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI

MARILENA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

R.P., I.M.F., E., L., M., B. e R.C. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 2172-2018 della Corte d’Appello di Catania, pubblicata il 17 ottobre 2018 notificata il 6 novembre 2018, articolando due motivi.

Nessuna attività difensiva risulta svolta dall’intimata.

I ricorrenti espongono in fatto di essere stati convenuti in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’accordo intervenuto in sede di separazione consensuale, omologato con decreto n. 239 del 2009, emesso dal Tribunale di Siracusa con riferimento all’assegnazione in proprietà dei beni mobili ed immobili in esso indicati in favore di C., B., E., L. e R.M.. La banca assumeva di essere creditrice dei coniugi R.- I., in qualità di fideiussori della Erik SRL, della somma di Euro 47.233,51, quale saldo debitore, alla data del 21 ottobre 2009, del rapporto di credito in conto corrente numero 1248372, e della somma di Euro 76.117,36, quale saldo debitorio, alla data del 12 ottobre 2009, del rapporto di credito di conto corrente numero 1248222, produceva in giudizio le copie dei suddetti contratti ed i relativi estratti conto, copia della lettera fideiussoria e del decreto ingiuntivo n. 175 del 2010, emesso dal Tribunale di Siracusa contro il debitore principale Erik SRL.

I convenuti eccepivano l’inammissibilità della revocatoria ordinaria avverso il contenuto necessario dell’accordo di separazione con riferimento ai provvedimenti riguardo alla prole e, in subordine, la infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea per mancanza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c..

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1413 del 2015, accoglieva la domanda.

Avverso detta pronuncia gli odierni ricorrenti proponevano appello dinanzi alla Corte d’Appello di Catania, chiedendo l’accertamento della inammissibilità dell’azione revocatoria avverso il contenuto necessario dell’accordo di separazione, della violazione dell’art. 2901 c.c. e del principio dell’onere della prova.

La Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, respingeva il gravame e regolava le spese di lite.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti censurano l’affermazione della sentenza “secondo cui premesso che non risulta impugnato (e si è quindi formato il giudicato per intervenuta acquiescenza) il punto motivazionale con cui il tribunale, a seguito di verifica in concreto dell’accordo, ha affermato avere lo stesso carattere liberale, e non carattere oneroso… va escluso che l’accordo sia intangibile da parte dei creditori sol perchè contenente disposizioni solutorie a favore della prole, in considerazione della compatibilità tra revocatoria e datio in solutum (pag- 5-7), per violazione dell’art. 29 Cost. nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 147,148,1322,1333,1411 e 2901, c.c., dell’art. 30 Cost. e ogni possibile vizio di motivazione per avere la Corte d’appello ritenuto ammissibile l’azione revocatoria avverso il contenuto necessario dell’accordo di separazione e per avere escluso che il trasferimento costituisse atto dovuto come tale escluso dalla possibilità di revoca”.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza gravata per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2901 c.c. e ss. e dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di Appello erroneamente applicato l’art. 2901 c.c. in assenza dei requisiti e violato il principio disposizione delle prove, con motivazione inesistente e/o illogica e contraddittoria”.

3. Il Collegio ravvisa il difetto di procura speciale.

La procura del presente ricorso, su foglio aggiunto al medesimo, contiene espressioni incompatibili con il giudizio di legittimità: la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, il riferimento ad ogni fase e grado, la possibilità di chiamare terzi in causa, promuovere domande autonome.

In applicazione del principio costante, secondo cui ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell’apposito albo, richiesta dall’art. 365 c.p.c., è essenziale, tra l’altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata.

4. Nel caso di specie non occorre provvedere sulle spese, non avendo svolto difese la parte intimata.

5. Va emessa la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, come novellato dalla L. n. 228 del 2012 la quale deve seguire il principio secondo cui, trattandosi di attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità in mancanza di procura speciale, su di esso – e non sulla parte – grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (Cass. 10/09/2020, n. 21512; Cass. 9/12/2019, n. 32008; Cass. 10/10/2019, n. 25435; Cass. 20/06/2006, n. 14281).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Detto importo, per le ragioni indicate in motivazione, grava su Carmelo Chimirri, difensore dei ricorrenti.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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