Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1701 del 24/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1701 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BALSAMO MILENA

SENTENZA
sul ricorso 27988-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2017
1759

contro

NUOVA TURALPA SPA IN LIQUIDAZIONE;

intimato

avverso la sentenza n. 536/2011 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 05/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 24/01/2018

udienza del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
BALSAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

chiesto l’accoglimento.

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha

Svolgimento del processo
§1. La società Nuova Turapla spa, in liquidazione,
impugnava la cartella di pagamento per omesso
versamento delle rate di condono di cui alla domanda
presentata ai sensi dell’art. 9 bis L. 2002/289, relativo

rata non seguita dal pagamento delle rate successive non
aveva inficiato la regolarità della definizione del condono.
Si costituiva l’Agenzia, la quale deduceva che, a
seguito del diniego di condono per l’omesso versamento
delle rate successive alla prima, aveva provveduto al
recupero dell’imposta residua, risultante dal controllo
formale della dichiarazione dei redditi ex art. 36 bis DPR
600/73, con riferimento al M.U. 2002 per i redditi dell’anno
2001, nonché all’irrogazione delle sanzioni nella misura del
30%.
La CTP accoglieva il ricorso della società contribuente
sul presupposto che con altra sentenza della CTP – non
passata in giudicata – era stata pronunciata l’illegittimità
del diniego di condono ex art. 9 bis cit.
L’Agenzia interponeva gravame avverso la sentenza di
primo grado, insistendo nel mancato perfezionamento del
condono ed evidenziando come la notifica della cartella era
avvenuta ai sensi della L. 2006/248, nei termini
decadenziali previsti dalla normativa (31.12.2008).
Avverso la sentenza n. 536/2/2011 del 5.12.2011, con
la quale la commissione tributaria Regionale della
Campania (sez. dist. Salerno), a conferma della prima
decisione, rigettava l’appello, ritenendo la validità del

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all’anno 2001, asserendo che il pagamento della sola prima

condono ex art. 9 bis, nonostante l’omesso versamento
delle rate successive alla prima, propone ricorso per
cassazione l’ufficio, affidato ad un unico motivo.
In particolare, secondo i giudici di appello, l’Agenzia
avrebbe dovuto iscrivere a ruolo a titolo definitivo le

applicazione il disposto dell’art. 14 DPR 602/1973 che
prevede anche l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 13
D.Igs 471/97.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§2.1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamentando,
con l’unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex
art.360 n. 3 c.p.c., dell’art. 9 bis della L 289/2002 come
modificato dal D.L. 143/2003, conv. in I. 212/2003,
censura la sentenza della C.T.R. che, aderendo alla tesi
della contribuente, ha affermato la validità del condono ex
art. 9 bis cit. nonostante l’omesso versamento delle rate
successive alla prima.
§.2.2. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha affermato che le disposizioni in materia di
condoni fiscali sono derogatorie di quelle generali
dell’ordinamento tributario ed integrano sistemi compiuti di
natura eccezionale. Ne consegue che ciascuna delle diverse
ipotesi di definizione agevolata previste dalla legge 27
dicembre 2002, n. 289, costituisce una propria specifica
disciplina, di stretta interpretazione, non suscettibile di
essere integrata in via ermeneutica né dalle norme
generali dell’ordinamento tributario, né da quelle dettate

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somme non versate con l’istanza di condono, trovando

per altre forme di definizione, (Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
25238 del 08/11/2013).
Secondo il costante orientamento di questa Corte (dal
quale non v’è ragione per discostarsi), il condono di cui al
citato art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 costituisce una

cioè, degli istituti condoniali di cui agli artt. 7, 8, 9, 15 e 16
della legge n. 289 del 2002, le cui disposizioni
attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di
chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con
regole peculiari rispetto a quello ordinario).
Pertanto, poiché, nell’ipotesi di cui all’art.

9 bis non è

necessaria alcuna attività di liquidazione in ordine alla
determinazione del quantum, esattamente indicato nella
dichiarazione integrativa, presentata ai sensi del terzo
comma dello stesso articolo, con gli interessi di cui all’art.
4, il condono si perfeziona solo con l’integrale pagamento
(anche rateale) di quanto dovuto, essendo insufficiente il
solo pagamento della prima rata cui non segua il
tempestivo ed integrale versamento dì tutte quelle
successive (v., ex plurimis, Cass. n. 20745 del 2010; n.
19546 del 2011; n. 21364 del 2012; n. 10309, n. 10650,
n. 25238 del 2013; n. 9440 e n. 20435 del 2014; n. 420,
n. 5116, n. 7852, n. 8149, n. 8209, n. 8420, n. 9543, n.
10583, n. 10881 del 2015).
L’omesso versamento delle rate successive alla prima circostanza pacifica che emerge sia dalle difese svolte dalla
contribuente nel giudizio di merito sia dalla pronuncia
impugnata – osta al perfezionamento del condono,

forma di condono clemenziale e non premiale (a differenza,

condizionato all’integrale pagamento di quanto dovuto: il pagamento rateale
determina la definizione della lite pendente solo se tale condizione venga
rispettata( v. Cass. 2006/22788; Cass. 2007/12410; Cass. 2010/20745; Cass.
2010/17396;Cass. 2014/23530; Cass. 2016/26683; Cass. 2016/379).
§3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la
sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto,

Ricorrono giusti motivi, in considerazione dell’andamento della lite, per la
compensazione della spese dell’intero giudizio, tenuto conto del recente
consolidarsi della giurisprudenza di legittimità e della condotta processuale
dell’ufficio.
P.Q.M.
La Corte
-accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta l’originario ricorso della società.
– Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.
Così deciso nella camera di Consiglio della quinta sezione civile in data
6.12.2017.
Il Consigliere estensore
Dr. Milena Balsamo
Il Presidente

P_

Dr. Domenico Chindemi
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decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

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