Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1701 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.23/01/2017),  n. 1701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18863/2015 proposto da:

P.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO DELLA GANCIA 1, presso lo studio dell’avvocato ROMOLO

DONZELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla

VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 04/05/2015 R.G.N. 177/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato DONZELLI ROMOLO;

udito l’Avvocato CASELLI GIANCARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avvocato P.L. adiva il Giudice del lavoro di Urbino per ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento senza preavviso intimatogli dall’Agenzia delle Entrate il 4.12.2007 a causa dell’asserito svolgimento di attività professionale forense e di quella di vice procuratore onorario ritenute incompatibili con l’attività di servizio, con condanna della convenuta alla reintegrazione ed al risarcimento del danno. Il Tribunale respingeva il ricorso; la Corte di appello di Ancona con sentenza del 28.2.2013, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’illegittimità del recesso e condannava l’Agenzia delle Entrate a reintegrare il P. nel posto di lavoro e a corrispondere allo stesso tutte le retribuzioni globali di fatto dal recesso all’effettiva reintegrazione. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione e la Corte, con sentenza n. 19682/2014, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa avanti la Corte di appello di Perugia in diversa composizione. La Corte di legittimità accoglieva i due motivi di ricorso dell’Agenzia e riteneva che fosse rilevante ai fini dell’accertamento della legittimità del recesso non solo l’accertamento del danno effettivamente recato al prestigio dell’amministrazione derivato dall’esercizio del ruolo di vice procuratore onorario, incompatibile con la prestazione di pubblico impiego (cui il P. non aveva rinunciato), ma anche l’idoneità del comportamento tenuto dal P. in relazione alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla normativa di riferimento (alla sua potenzialità dannosa per il prestigio e l’immagine della P.A.); inoltre non si era dato il corretto rilievo alla circostanza per cui nei documenti del 19.9.2007 e del 9.11.2007, firmati dal P., l’ammissione di avere svolto attività da avvocato era riferibile anche a dopo il 31.12.2006, cioè ad un’epoca successiva al momento in cui era sorta la questione dell’incompatibilità con l’impiego pubblico del lavoratore. Pertanto la Corte di appello di Perugia, con sentenza del 4.5.2015, rigettava le domande del P.. La Corte territoriale osservava che il ricorrente con le dichiarazioni prima ricordate aveva ammesso di avere svolto attività di avvocato part-time e che tale dichiarazione non si rivolgeva al solo passato e costituiva una confessione stragiudiziale così come era definitivamente accertato lo svolgimento delle funzioni di vice procuratore onorario e conseguentemente emergeva una indubbia incompatibilità con l’impiego pubblico, come da L. n. 339 del 2003, che voleva scongiurare il rischio derivante da situazioni di incompatibilità potenzialmente dannosa per l’immagine ed il prestigio della P.A. La condotta tenuta era tale da minare l’affidamento dell’Amministrazione sul futuro corretto adempimento della prestazione in quanto il dipendente aveva perseguito interessi propri in contrasto con quelli dell’Amministrazione, condotta idonea ad integrare la giusta causa a prescindere da un danno concreto arrecato al datore di lavoro pubblico. La L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 60, faceva divieto di svolgimento di lavoro autonomo e subordinato “tranne che la legge ne prevedano l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione e questa fosse stata concessa”, ed il successivo comma 61, stabiliva che la violazione del divieto costituiva giusta causa di recesso. Pertanto il licenziamento intimato era legittimo.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il P. con tre motivi; resiste controparte con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e art. 329 c.p.c., comma 2. Emergeva dagli atti processuali il carattere modesto ed occasionale delle attività svolte risultante anche dallo stesso modulo sottoposto al dott. P. che parlava di “attività di lavoro autonomo (anche occasionale) svolte dell’ultimo biennio”.

Il motivo appare inammissibile posto che nello stesso motivo si sostiene che nel giudizio di rinvio si doveva valutare la proporzionalità della sanzione in relazione all’avvenuto svolgimento di attività professionale mai autorizzata dall’Amministrazione e dichiarata anche nei moduli sottoscritti dal ricorrente anche in riferimento agli anni di contestazione, tenuto conto che non rileva il danno all’immagine ed al prestigio dell’Amministrazione concretamente arrecato ma il mero rischio di una messa in pericolo di tali beni tutelati dalla legge; la verifica è stata esattamente eseguita nella sentenza impugnata che ha giudicato proprio sui punti individuati nella sentenza di questa Corte e cioè se in relazione a tale attività fosse proporzionata la sanzione del recesso. Quindi la Corte di appello è rimasta fedelmente nel tracciato degli accertamenti demandati nella sentenza di annullamento; per contro si muovono censure di merito del tutto generiche e non comprovate in alcun modo come quella di non aver rilevato che l’attività in discorso era modesta ed occasionale, giudizio che non viene in alcun modo circostanziato nel motivo e che appare totalmente estraneo agli accertamenti disposti nella sentenza di annullamento che invece si incentra sullo svolgimento in sè di attività professionale non autorizzata (anzi per la quale era avvenuta anche una diffida il 17.1.2007 come si rammenta a pag. 7 del provvedimento impugnato). Il riferimento al modulo sottoscritto dal P. è, poi, inconferente in quanto il modulo parla di “attività di lavoro autonomo (anche occasionale)” svolte dell’ultimo biennio e quindi non può certamente comprovare di per sè che si trattasse di attività “modesta”.

Con il secondo motivo si allega la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2: occorreva valutare l’effettiva gravità della condotta e la proporzionalità della sanzione. Mentre la sentenza di annullamento richiamava l’immagine ed il prestigio dell’Amministrazione la sentenza impugnata valorizzava altri elementi e cioè la rottura del vincolo fiduciario tra le parti; inoltre erano state applicate norme mai citate dalla Corte di cassazione (L. n. 662 del 1996), peraltro non applicabili al caso in esame.

Il motivo appare infondato posto che l’accertamento demandato alla Corte di appello riguardava la valutazione di un’attività professionale non autorizzata che la sentenza annullata da questa Corte aveva in precedenza giudicato non rilevante sul piano disciplinare in quanto non era stato dimostrato un danno effettivo al prestigio ed all’immagine dell’Amministrazione che invece la Corte di legittimità ha ritenuto non necessario in quanto sufficiente l’esistenza di un rischio per i menzionati beni giuridici tutelati dalla norma. Quel che doveva fare la Corte di appello, ed ha puntualmente fatto, è valutare la gravità di tale condotta e la proporzionalità della sanzione espulsiva, profilo che certamente riguarda, principalmente, la dimensione della eventuale rottura del vincolo fiduciario tra le parti posto che si tratta di un recesso per giusta causa. Non si vede in quale altro modo la Corte di appello avrebbe dovuto, una volta accertato lo svolgimento dell’attività contestata e la violazione della norma applicabile alla fattispecie sull’incompatibilità, valutare se fosse possibile o meno applicare una diversa sanzione a carattere non espulsivo. Circa la seconda doglianza da un lato la sentenza di annullamento implicitamente da per scontato che la condotta del P. non fosse rispettosa delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività professionale da parte di un dipendente pubblico (in particolare della legge n. 339/2003 e delle sue disposizioni in materia di incompatibilità come chiaramente evidenziato nell’ultima parte della sentenza di annullamento) e dall’altro lato la sentenza impugnata a pag. 7, ultimo capoverso, spiega dettagliatamente perchè il contratto del P. part-time (richiamando sul punto anche la L. n. 662 del 1996) impedisse di svolgere la contestata attività professionale senza una specifica valutazione dell’Amministrazione e su tale punto Il motivo non offre argomentazioni di sorta.

Con il terzo motivo si allega la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e violazione dell’art. 2119 c.c.; il fatto non era stato idoneamente valutato e non era stata esaminata la parte disciplinare del CCNL. Il P. aveva un contratto part-time e poteva invocare un affidamento circa la possibilità di continuare ad esercitare la professione forense anche con un rapporto di pubblico impiego, come osservato in talune decisioni di legittimità. Non erano state esaminate e valutate circostanze essenziali come la modesta estensione temporale dell’attività incompatibile svolta, l’esiguità dei ricavi, lo stretto rapporto intercorrente tra l’attività forense e le funzioni di Vice Procuratore onorario.

Il motivo appare inammissibile in quanto, come già osservato, nella sentenza di rinvio si dà per pacifica e quindi per implicitamente accertata la violazione delle norme di legge sulla incompatibilità; inoltre parte ricorrente non allega come e quando siano state avanzate le censure in ordine alla sproporzione della sanzione alla luce della contrattazione collettiva o in relazione dalla natura part-time del rapporto in atto (che sembrano questioni “nuove”, la seconda delle quali non affronta neppure quanto osservato dalla Corte di appello in ordine alla necessità comunque per il P. di ottenere una specifica autorizzazione). In ogni caso la Corte di appello ha esaurientemente, con motivazione congrua e logicamente coerente, valutato (come doveva fare per indicazione di questa Corte) la proporzionalità della sanzione rispetto alle violazioni commesse e nel motivo su tale punto si sviluppano in sostanza censure di merito e concernenti la motivazione della sentenza impugnata, certamente inammissibili (ancorchè articolate come vizi di legge) alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis (cfr. Cass. sez. Un. n. 8053 e n. 8054/2014).

Si deve quindi rigettare il ricorso. Le spese di lite, liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza.

La Corte ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

La Corte al sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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