Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1701 del 20/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2022, (ud. 28/10/2021, dep. 20/01/2022), n.1701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4842/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

Contro

C.M., CA.MA., quali soci della C.

Auto s.n.c. cancellata da registro imprese rappresentati e difesi

entrambi giusta delega in atti dall’avv. Marco M. Di Domenico con

domicilio eletto presso l’avv. Filippo Sarcì in Roma, alla via

Circonvallazione Clodia n. 29;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 110/09/14 della Commissione Tributaria

Regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, depositata il

30/01/2014 e non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

28/10/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata la CTR ha rigettato l’appello dell’Ufficio confermando quindi la sentenza di primo grado che aveva statuito la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IRPEG, IVA ed IRAP 2000;

avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resistono con controricorso i sigg.ri C..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 19 e 21 nonché del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20, dell’art. 654 c.p.p. e dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR fatto discendere il mancato coinvolgimento dei contribuenti nella frode carosello contestata dall’esito a questi favorevole dei relativi procedimenti penali instaurati nei loro confronti;

il motivo è fondato;

invero, la CTR fonda la propria ratio decidendi in via esclusiva sulle circostanze relative alla assoluzione degli imputati da parte del Tribunale di Lanciano e alla esclusione della rilevanza penale della loro condotta da parte dei Tribunali di Chieti e Teramo, in quanto “comunque non vi è assolutamente prova che siano stati condannati in sede penale, nemmeno in Belgio o che sia stata accertato la rilevanza penale dei loro comportamenti” (pag. 2 secondo capoverso della parte motiva);

tali elementi hanno indotto il giudice dell’appello, al di là del mero cenno relativo al prezzo pagato, che costituisce mero obiter dictum, a ritenere per ciò solo non fornita la prova da parte dell’Amministrazione Finanziaria del loro coinvolgimento nelle operazioni fraudolente contestate;

l’affermazione in sentenza è però in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27814 del 04/12/2020) in caso di frode carosello, il giudice tributario, nel verificare se il contribuente fosse consapevole dell’inserimento dell’operazione in un’evasione di imposta, non può riferirsi alle sole risultanze del processo penale, ancorché riguardanti i medesimi fatti, ma, nell’esercizio dei suoi poteri, è tenuto a valutare tali circostanze sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito nel giudizio tributario, non potendo attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile su reati tributari alcuna automatica autorità di cosa giudicata, attesa l’autonomia dei due giudizi, la diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione;

ciò discende dalla ulteriore considerazione, pure ormai consolidata nella giurisprudenza di Legittimità (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28174 del 24/11/2017; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16262 del 28/06/2017) in forza della quale in materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna; ne consegue che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie, ma, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli elementi di prova acquisiti al giudizio;

– pertanto, il primo motivo di ricorso è accolto; la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi qui ribaditi;

– alla luce della decisione che precede, il secondo motivo di ricorso è assorbito.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022

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