Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17009 del 09/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17009 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 9452-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
CRAGNO ANDREA CRGNDR68P16C817Z, titolare della ditta
individuale “Friulmac di Cragno Andrea”, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato
SINOPOLI VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato
MARIO NUSSI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 09/07/2013

avverso la sentenza n. 15/08/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di TRIESTE del 19/01/2010,
depositata il 16/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2011 n. 09452 sez. MT – ud. 27-06-2013
-2-

BOGNANNI;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 9452/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimato: Andrea Cragno

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 15/08/10, depositata
il 16 febbraio 2010, con la quale, rigettato l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione di
Andrea Cragno, titolare dell’impresa individuale Friulmac, inerente all’avviso di accertamento, relativamente all’Irpef, Irap, Iva
e contributi Inps per l’annualità 2003, veniva ritenuta fondata.
In particolare il giudice di secondo grado osservava che l’atto
impositivo era privo dei necessari presupposti, in quanto il metodo analitico-induttivo non poteva essere utilizzato in assenza di
una contabilità irregolare, anche se tuttavia il ricarico sui costi, operato alla stregua di quello inerente all’anno precedente
(2002) dall’ufficio, poteva considerarsi corretto. Si trattava di
commercio al minuto di macchine ed attrezzi agricoli, e che l’atto
impositivo seguiva una verifica della Guardia di finanza. Cragno
resiste con controricorso, mentre la ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione
112 cpc., giacchè la CTR riteneva che il metodo induttivo seguito
dall’agenzia fosse illegittimo, sul presupposto che la contabilità
tenuta dall’accertato fosse regolare, senza considerare invece che
sia col ricorso introduttivo, che con l’atto di controdeduzioni in
appello, Cragno aveva solo lamentato l’applicazione del ricarico
dell’annualità precedente anche ai costi inerenti all’anno

Oggetto: opposizione ad avviso accertamento,

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d’imposizione, con ciò quindi cadendo il giudice di appello nel
vizio di estrapetizione, trattandosi di un tema non devoluto in
nessuno dei due gradi di merito.
Il motivo è fondato, dal momento che, com’è noto, il poteredovere del giudice di qualificare correttamente la domanda non

altra “causa petendi”, e dunque di introdurre nel tema controverso
nuovi elementi di fatto, particolarmente in grado di appello, in
cui il giudicante non può esaminare una questione neppure tacitamente proposta, perché non in rapporto con quella espressamente
formulata, e di quella non costituente antecedente logicogiuridico, incorrendo egli altrimenti nel vizio di extra o ultrapetizione, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sen enze 519
del 12/04/2006, n. 14573 del 2005).
Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta mo data in
modo giuridicamente corretto, in particolare sotto il profilo della devoluzione.
4. Col secondo motivo la ricorrente denunzia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, giacchè il giudice di
appello non enunciava le ragioni, in virtù delle quali riteneva
che la contabilità del contribuente fosse stata riscontrata regolare, a fronte invece dei vari rilievi formulati dalla Guardia di
finanza e richiamati nell’atto impositivo.
Si tratta all’evidenza di censura che rimane assorbita dal motivo come sopra esaminato, anche se – “ad abundantiam” – si osserva che essa va condivisa, posto che non è dato dedurre il percorso
argomentativo attraverso il quale il giudice di appello perveniva
a ritenere regolare la tenuta della contabilità da parte del contribuente, tale da escludere la possibilità di adottare il metodo
analitico induttivo nella ricostruzione dei ricavi e
dell’applicazione del ricarico sui costi.
5. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a

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consente di sostituire quella proposta con una diversa, fondata su

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quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suindicato principio di diritto.
6. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, nvia,
anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del
Friuli Venezia Giulia, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 27 giugno 2013.

La Corte

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