Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17008 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 18/03/2021, dep. 16/06/2021), n.17008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 67-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.G., P.M.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO

ROSSI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA

ROSSI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 4586/2014 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della CTR della Campania n. 4586/2014, la quale, nel confermare parzialmente la sentenza di primo grado, respingeva in parte il gravame, rilevando che ai fini degli accertamenti bancari disposti sui conti correnti dei coniugi P.M.A. e M.G. l’ente finanziario non aveva esibito, a fronte delle contestazioni dei contribuenti, le dovute autorizzazioni, confermando la legittimità dell’atto impositivo con riferimento al fondo sito in (OMISSIS) non dichiarato dai proprietari.

I contribuenti resistono con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato.

2. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere – datata (OMISSIS) – con la quale l’Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 8, 9 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l’istanza di trattazione di cui al D.L. n. 119 del a 2018, art. 6, comma 13; che, alla luce di tale richiesta dell’Agenzia delle entrate, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente; che, ai sensi dell’ultimo periodo del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

PQM

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 18 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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