Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17008 del 10/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.10/07/2017),  n. 17008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12055-2012 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MAURIZIO

MARAZZA, MARCO MARAZZA che la rappresentano e difendono, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell’avvocato FABIO FABBRINI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEOPOLDO

SPEDALIERE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3630/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/11/2011 R.G.N. 2366/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MAURIZIO MARAZZA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 9/11/2011, la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del primo giudice che aveva dichiarato il diritto di M.A. nei confronti di Telecom Italia s.p.a. all’inquadramento nel livello G previsto dal CCNL del 9 settembre 1996 Area quadri, a decorrere dall’aprile 1997, con attribuzione del correlativo trattamento economico e normativo. La Corte territoriale, esaminando la disciplina della disciplina collettiva applicabile nella specie, riteneva che al M., originariamente inquadrato nella categoria del quadri, livello 3, in base al CCNL per i lavoratori della SIP del 1992, non potesse essere assegnato, sulla base del CCNI Telecom del 1996, il livello F, appartenente alla categoria degli impiegati; rilevava quindi che tale contratto, sancendo la costituzione di un’area quadri all’interno della quale sarebbe stato collocato il livello G, aveva previsto, con una norma transitoria, che “il personale appartenente all’ex livello 3 che alla data del 31.2.97 non avrebbe trovato collocazione nel livello G sarebbe stato inquadrato nel livello F”; interpretava la regolamentazione pattizia nel senso che la stessa presupponeva una equiparazione ordinamentale proprio fra l’ex terzo livello c.c.n.l. SIP del 30/6/1992 e quello rivendicato dal lavoratore.

Per la cassazione di tale sentenza Telecom Italia Spa ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo.

Ha resistito con controricorso la parte intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico mezzo di impugnazione la società istante denuncia violazione dell’art. 2095 e dell’art. 2697 c.c., nonchè della disposizione transitoria allegata al contratto collettivo 9 settembre 1996 anche in relazione agli artt. 1362 e 1364 c.c., ed in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, prospettando altresì vizio di motivazione ex art. 5 c.p.c., per avere la Corte desunto dalla previsione della erogazione dell’assegno ad personam previsto dalle disposizioni transitorie del c.c.n.l. di settore in caso di passaggio del personale al livello G, una volontà delle parti sociali di equiparare il livello 3 del c.c.n.l. del 1992 al livello G del contratto 1996.

Il ricorso, in quanto espressamente fondato sulla regolamentazione offerta al rapporto controverso dalla successione di due contratti collettivi nazionali di cui si denuncia la violazione e falsa applicazione ad opera dei giudici d’appello, deve essere dichiarato improcedibile a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come già statuito da questa Corte in vicende processuali sovrapponibili a quella qui scrutinata (vedi al riguardo, Cass. 18/5/2012, n. 7865 causa Telecom Italia s.p.a. Ginex; Cass. 30/9/2016 n. 17515 causa Telecom Italia s.p.a. Pinta).

Come le Sezioni Unite insegnano, l’onere del deposito degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o degli accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso, sancito, a pena di sua improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, è soddisfatto: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, mediante il deposito di quest’ultimo, specificandosi, altresì, nel ricorso l’avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile; b) se il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che lo stesso è depositato nel relativo fascicolo del giudizio di merito, benchè, cautelativamente, ne sia opportuna la produzione per il caso in cui quella controparte non si costituisca in sede di legittimità o la faccia senza depositare il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso, oppure attinente alla fondatezza di quest’ultimo e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante il suo deposito, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. SS.UU. 7/11/2013 n. 25038).

Inoltre questa Corte, sempre a Sezioni Unite, con sentenza del 23/10/2010 n. 20075 ha sancito che il richiamato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve interpretarsi nel senso che, allorchè il ricorrente denunci la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il deposito suddetto deve avere ad oggetto, a pena d’improcedibilità non già solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, ma anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni.

L’onere del deposito assume infatti, una sua rilevanza autonoma – ed è distinto, perciò, dall’onere di “autosufficiente” indicazione e trascrizione delle clausole contrattuali nel corpo dei motivi – corrispondendo alla funzione nomofilattica del giudice di legittimità, che si esercita – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – anche con riferimento ai contratti e accordi collettivi nazionali, in ragione della peculiare efficacia di tali atti, sì che la distinta produzione (oltre che la specifica indicazione, in ricorso,, delle singole disposizioni dedotte) è finalizzata ad una compiuta ricognizione da parte della Corte di Cassazione, chiamata alla interpretazione dei medesimi (vedi ex plurimis, Cass. 8/11/2016 n. 22668).

Tale onere è soddisfatto, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, mediante il deposito di quest’ultimo, specificandosi, altresì, nel ricorso l’avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile (per tutte, Cass. SS.UU.cit. n. 25038/2013).

Nello specifico la società ricorrente si è limitata depositare solo stralci del contratto collettivo di cui deduce la violazione (segnatamente, pagg. 37 – 40 e 155 – 157 c.c.n.l. 1992; stralcio c.c.n.l. pagg. 29 – 33 c.c.n.l. 1996 e stralcio norme di armonizzazione).

Nè ha prodotto alcun accordo atto a comprovare il raggiungimento di intese fra le parti sociali in ordine alla collocazione del personale addetto alle mansioni ascritte al M., nel livello F attribuito, così come stigmatizzato dal giudice dell’impugnazione.

In definitiva, alla stregua delle sinora esposte considerazioni, il ricorso va dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono, quindi, la soccombenza, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell’avv. Leopoldo Spedaliere.

PQM

 

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge da distrarsi in favore dell’avv. Leopoldo Spedaliere.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

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