Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17008 del 09/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17008 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 9448-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso PAVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
DEL MONACO ANTONIO SRL, in persona dell’Amministratore
Unico e legale rappresentante, già DET, MONACO ANTONIO SAS
di DEL MONACO ANTONIO & C., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 88, presso lo studio dell’avvocato
DOLFINI LORENZA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIORGETTI MARIACARLA giusta procura speciale alle
liti a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 09/07/2013

- controricorrente nonchè contro
MARINA SEREGNI, già Curatoredel FALLIMENTO DEL
MONACO ANTONIO SAS DI DEL MONACO ANTONIO & C.

chiusura del fallimento dichairata dal Tribunale di Monza,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 88,
presso lo studio dell’avvocato DOLFINI LORENZA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGETTI
MARIACARLA, giusta procura speciale alle liti a margine del
controricorso;

– controrícorrente avverso la sentenza n. 117/44/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 27/09/20010,
depositata il 19/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/06/2013 dal Consigliere Relato re Dott. SALVATORE
BOGNANNI;
udito l’Avvocato Dolfini Lorenza difensore della controricorrente che
si riporta al controricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2011 n. 09448 sez. MT – ud. 27-06-2013
-2-

02137650962, cessata dalle sue funzioni dal 17/05/2007 a seguito della

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 9448/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: fallimento società Del Monaco sas. di Del Mo-

Controricorrente: società Del Monaco Antonio srl.
Oggetto: opposizione ad avviso accertamento,
Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Lombardia n. 117/44/10, depositata il
19 ottobre 2010, con la quale, accolto l’appello della società Del
Monaco Antonio SAS di Del Monaco Antonio & C. contro la decisione
di quella provinciale, l’opposizione inerente all’avviso di accertamento, relativamente all’Irap ed Iva per l’annualità 2002, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di secondo g L.
osservava che l’atto impositivo era privo di adeguata motivazA05
e che la produzione del processo verbale di verifica svolta dalla
Guardia di finanza nei confronti della impresa Alba Edil di Meo
Rosalba, che aveva cessato l’attività nel 2001, la quale figurava
invece come emittente delle fatture a favore della contribuente,
che a sua volta aveva detratto dei costi per operazioni inesistenti, non poteva essere consentita in appello, per non essere stato
allegato all’avviso di accertamento, pena la violazione del diritto di difesa della parte privata. La Del Monaco Antonio SAS di Del
Monaco Antonio & C., successivamente trasformata in società Del
Monaco Antonio srl., ed il già fallimento società Del Monaco sas.
di Del Monaco Antonio & C. resistono con separati controricorsi.
Motivi della decisione

2.

Innanzitutto va esaminata l’eccezione pregiudiziale del

controricorrente fallimento, e per esso del già curatore Marina
Seregni, secondo cui esso è carente di legittimazione passiva, at1

naco Antonio & C.

2

teso che era stato chiuso addirittura con decreto del 10.5.2007
dal tribunale di Monza, e quindi prima ancora che la società, tornata “in bonis”, impugnasse quell’avviso con ricorso del
12.7.2007, e quindi successivo, sicchè ormai il fallimento stesso,
che peraltro non era stato mai parte nel presente giudizio, non

la ricorrente va condannata al risarcimento del danno p colpa
grave.
L’eccezione è fondata in parte. Invero la proced a c co suale in
cui era stata posta la società Del Monaco era cessata quando il
presente processo era stato instaurato, e poiché essa non era stata parte nei gradi di merito, conseguentemente, e a maggior ragione, non poteva essere evocata in giudizio nella sede di legittimità. In ordine poi alla questione della lite temeraria, va osservato tuttavia che tale ipotesi non sembra ravvisarsi nella fattispecie, posto che, peraltro come ammesso dallo stesso ex curatore Seregni, l’avviso di accertamento era stato notificato all’inizio
anche al medesimo, che l’aveva impugnato, anche se il relativo
giudizio era stato definito con sentenza, passata in giudicato, di
non luogo a procedere, per essere stato il fallimento dichiarato
chiuso. Nei limiti di cui sopra quindi il ricorso dell’agenzia nei
confronti del fallimento della società va dichiarato inammissibile
per carenza di legittimazione passiva, senza che tuttavia vi si
ravvisino gli estremi della responsabilità aggravata dell’agenzia,
atteso che l’avviso di accertamento, notificato il 7.5.2004 in realtà si riferiva all’anno d’imposta 2002, quando la società era
ancora operativa prima della dichiarazione di fallimento del
18.3.2004, poi dichiarato chiuso con decreto del 10.5.2007, mentre
il legale rappresentante impugnava quell’atto impositivo per conto
della società, tornata “in bonis”, il successivo 17.5.2007, come
riconosciuti “ex actis” dalle stesse parti. Invero la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento
in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, come pure la chiusura del fallimento, priva la società stessa o il cura2

poteva esservi evocato col ricorso in sede di legittimità, sicchè

3

tore della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione
della “fictio iuris” contemplata dall’art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con e-

soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc.
civ. (V. pure Cass. Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013).
3.

In

ordine

poi

all’altra

questione

relativa

all’inammissibilità del ricorso, sollevata dalla società controricorrente, secondo cui la CTR aveva deciso quelle di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, e l’esame dei motivi
non offrirebbe elementi per confermare o mutare l’orientame
della stessa, essa è infondata, come si dirà appresso.
4. Tutto ciò premesso, col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto
il giudice di appello non considerava che quello di primo grado
ben poteva disporre l’esibizione di documenti, e nella specie del
pvc. della GdF relativo alla verifica svolta nei confronti
dell’impresa Alba Edil, come pure esso ben poteva essere prodotto
direttamente in appello dalla parte pubblica, stante la specialità
della relativa disciplina in materia tributaria.
Il motivo è fondato, dal momento che, a prescindere dalle vicende relative al primo grado, in cui la CTP aveva disposto la
produzione del verbale di verifica della polizia tributaria, comunque esso era stato regolarmente prodotto in quello di appello.
Invero, com’è noto, in materia di produzione documentale in grado
di appello nel processo tributario, alla luce del principio di
specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale
quest’ultima – la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma,
cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009,
n. 69) non trova applicazione, essendo la materia regolata
3

ventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei

4

dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti
di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cfr. anche
Cass. Sentenze n. 18907 del 16/09/2011, n. 12008 del 2011).
Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in

5. Ne deriva che, mentre il ricorso proposto dall’agenzia nei
confronti del fallimento della società originaria va dichiarato
inammissibile, invece l’altro relativo alla società Del Monaco Antonio S.A.S. di Del Monaco Antonio & C. va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che
la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono
ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del ricorso in opposizione della contribuente avvers l’atto
impositivo.
6. Quanto alle spese dell’intero processo, quel e inep7 ti al
rapporto col fallimento, limitate solo al presente giudizio, vanno
poste a carico dell’agenzia soccombente, mentre per le altre del
rapporto con la società contribuente, sussistono giusti motivi per
compensare quelle del doppio grado, tenuto conto delle questioni
trattate, e delle alterne vicende di esso nei gradi di merito,
mentre invece le successive, concernenti il presente giudizio,
vanno poste a carico della controricorrente, e si liquidano come
in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE
Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del
fallimento; accoglie quello inerente al rapporto con la società
controricorrente; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del doppio
grado, e condanna l’agenzia ricorrente al rimborso di quelle di
questo giudizio a favore del fallimento, che vengono liquidate in
C 100,00 per esborsi ed C 1.700,00(millesettecento/00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge; condanna
4

modo giuridicamente corretto.

5

la controricorrente società Del Monaco Antonio alla rifusione delle altre pure di questo giudizio a favore della ricorrente, li
date in C 1.700,00(millesettecento/00) per onorario, oltre a
le prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.

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