Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17007 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 13/08/2020), n.17007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26410-2014 proposto da:

TECLA DI P.M.T. & C. SAS, S.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA ADRIANA 5, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO MASIANI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RICCARDO VIANELLO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 480/2014 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 18/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Te.Cla. S.a.s. di P.M.T. & C. propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 489/31/14 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, svolgendo un solo motivo, in controversia riguardante l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate liquidava l’imposta di registro, ipotecaria e catastale, con riferimento all’atto di compravendita di un immobile sito in Venezia/Zelarino al prezzo dichiarato di Euro 130.000,00, per un valore accertato di Euro 333.900,00.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Con memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, Te.Cla.S.a.s. di P.M.T. & C. ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, allegando la relativa documentazione. La contribuente ha depositato, altresì, atto di rinuncia al ricorso per cassazione, chiedendo la compensazione delle spese di lite.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata della pretesa fiscale, proposta ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, e documentazione relativa ai pagamenti, comunicando, con nota del 13 gennaio 2020, istanza di rinuncia al ricorso notificata all’Agenzia delle entrate.

Sulla base della documentazione così prodotta, attestante l’avvenuta definizione della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.

Le spese di lite di lite vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell’indirizzo espresso da questa Corte, secondo cui: “In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, (conv., con modif., nella L. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la “ratio” della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicchè, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese” (Cass. n. 10198 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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