Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17007 del 10/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.10/07/2017),  n. 17007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3404-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DON

MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI ZEZZA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/01/2011 R.G.N. 1905/2008.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

udito l’Avvocato GIUSEPPE SOTTILE per delega verbale Avvocato

SALVATORE TRIFIRO’.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 25 gennaio 2011, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto la domanda di accertamento della legittimità della sanzione disciplinare (multa pari a tre ore di retribuzione) inflitta il 21 dicembre 2004 alla dipendente S.R. per il rifiuto di sostituire, in qualità di portalettere, il collega assente in altra zona di recapito nei giorni 18, 19, 20, 21 e 23 ottobre 2004.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva giustificato, come già il Tribunale, il rifiuto della lavoratrice di rendere la prestazione aggiuntiva alla propria ordinaria (di sei ore giornaliere, regolarmente completata) di sostituzione del collega assente (con aggiunta di un’ulteriore zona con il relativo carico di corrispondenza a superamento dell’orario normale e perdita del relativo compenso, da ripartire tra i partecipanti alla sostituzione dell’assente, a norma del punto 3 dell’accordo 29 luglio 2004, sostitutivo di quello per lavoro straordinario), sulla base del modello organizzativo cd. dell’areola (ora sostituita dall’area territoriale). E ciò in quanto comportamento tenuto nel legittimo esercizio del diritto di sciopero, in adesione ad uno legittimamente proclamato e pertanto non meritevole di sanzione.

Con atto notificato il 25 gennaio 2012, Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste la lavoratrice con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 ss. c.c. in relazione all’accordo collettivo 29 luglio 2004, per la natura di prestazione ordinaria di quella anche sostitutiva, nei limiti delle 36 ore settimanali e delle due giornaliere e delle dieci mensili, sulla base del punto 3 del suindicato accordo, in attuazione dell’allegato 9 al CCNL Poste Italiane 2003 e del suo art. 28, in riferimento alle esigenze organizzative caratterizzanti alcune figure professionali quale il portalettere: con la conseguenza dell’integrazione di rifiuto tout court della prestazione dovuta di sostituzione, pertanto legittimamente sanzionabile.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce omessa motivazione sul fatto decisivo e controverso del ritenuto superamento dell’orario normale per la sostituzione di un collega, invece compresa nella prestazione ordinaria, come concordata tra le parti sociali, per la valenza strategica dell’attività di recapito, organizzata in aree territoriali suddivise in zone, da prestare in squadra e con flessibilità di orario, entro i suindicati limiti giornaliero e settimanale, non qualificabile come prestazione straordinaria.

3. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, per ragioni di stretta connessione.

3.1. Essi sono fondati e convergono, sotto i rispettivi profili illustrati, nella censura di erronea applicazione (e di omessa motivazione sul fatto ad essa relativo) dell’accordo collettivo 29 luglio 2004 (integralmente trascritto tra le pgg. 13 e 14 del ricorso e prodotto sub 20 del fascicolo di primo grado di Poste Italiane s.p.a., come dalla stessa specificamente indicato al penultimo capoverso di pg. 9 del ricorso), in attuazione dell’art. 28, comma 2 del CCNL Poste Italiane 2003 e del suo allegato sub 9) (debitamente prodotti sub 19 del predetto fascicolo e trascritti per la parte d’interesse, con specificamente indicato ai primi periodo e capoverso di pg. 9 del ricorso), con assoluzione in tal modo dei relativi oneri di produzione e di specificità del gravame, sub specie di rispetto del principio di autosufficienza.

Bene, è stata poi denunciata la violazione dei canoni ermeneutici negoziali, con specifico riferimento a quello principale di comune intenzione dei contraenti (art. 1362 c.c.), come chiaramente, seppure implicitamente, evidenziato dalla letterale interpretazione dell’accordo ed in particolare del suo art. 3 (Orario di lavoro dell’agente di recapito). In effetti, la disposizione deve essere letta, secondo il suo piano tenore testuale, nel senso dell’inclusione, nella prestazione ordinariamente dovuta dall’agente, della sostituzione di quello assente nei limiti orari (nella modulazione oraria della prestazione giornaliera fino ad un massimo di mezz’ora in più rispetto alle sei ore di riferimento, entro il limite mensile individuale di dieci ore e giornaliero massimo di due ore) e con il compenso (nell’importo di Euro 35,00 come previsto dal terzo comma) fissati: con la chiara autonomia di una prestazione così resa e del relativo trattamento, in quanto non cumulabili, con la previsione del CCNL in materia di lavoro straordinario (secondo quanto stabilito dal quarto comma della norma contrattuale collettiva in esame).

Sicchè, non risultando e neppure essendo stata allegata una prestazione lavorativa maggiore di quella in questione, essa deve essere ritenuta pienamente integrante quella dovuta per contratto.

3.2. E allora, in assenza di contrari profili argomentativi che già non siano stati persuasivamente disattesi, deve essere data continuità al consolidato insegnamento in materia di questa Corte, secondo cui il rifiuto di alcuni portalettere di effettuare la consegna di una parte della corrispondenza, di competenza di un collega assegnatario di altra zona della medesima area territoriale, in violazione dell’obbligo previsto dall’accordo sindacale del 29 luglio 2004, non costituisce astensione dal lavoro straordinario, nè astensione per un orario delimitato e predefinito, ma rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute, sicchè può dare luogo a responsabilità contrattuale e disciplinare del dipendente senza che il comportamento datoriale, di irrogazione delle sanzioni, sia qualificabile come antisindacale (Cass. 26 gennaio 2016, n. 1350; Cass. 6 novembre 2014, n. 23672; Cass. 3 maggio 2011, n. 9714; Cass. 12 gennaio 2011, n. 548; Cass. 16 ottobre 2013, n. 23528).

4. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

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