Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17006 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 16/06/2021), n.17006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21513-2017 proposto da:

C M C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA, 29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO TARDELLA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANISPERNA, 95,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO GUIDOTTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato RENATO CICERCHIA;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del sindaco pro tempore,

con sede in Guidonia Montecelio (Roma);

– intimato –

avverso la sentenza n. 521/2017 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 13/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

P.q.m.

Vedi Provvedimento Allegato.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. La spa C.M. C.M.-Industria Travertino Romano ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2008, notificato ad essa ricorrente dalla srl Tre Esse Italia, quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’Ici del Comune di Guidonia Montecelio, riguardo ad alcune aree destinate ad attività estrattiva e classificate come edificabili dal P.R.G. con inserimento nella sottozona (OMISSIS) ed attribuzione alle stesse, con relazione tecnica del comune in data (OMISSIS), di un valore venale medio di Euro 54,75;

2. la srl Tre Esse Italia resiste con controricorso;

3. il Comune non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso la società lamenta la violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, art. 53 Cost., e art. 2697 c.c.. Sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere le aree in questione soggette ad ICI in quanto inserite nella sottozona (OMISSIS) del PRG e dunque in quanto qualificate dal Comune come destinate ad attività estrattiva ed edificatoria, laddove invece la CTR avrebbe dovuto considerare che “stante la specifica normativa di settore cui è soggetta l’attività mineraria, la sussistenza del presupposto impositivo ai fini ICI non può essere desunta dal PRG e/o dalla classificazione urbanistica ivi attribuita ai terreni estrattivi bensì dallo specifico regime cui sono assoggettati i terreni estrattivi, desumibile dagli atti autorizzatori-concessori” della amministrazione regionale.

2. il motivo è infondato. Questa Corte, con sentenza n. 31079/2019, sul richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 25506 del 2006 (“In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi”), ha affermato il seguente principio: “In tema di ICI, l’area classificata come D3 nel piano regolatore generale adottato dal Comune, ancorchè concretamente destinata unicamente a cava e ad attività estrattiva, non è perciò solo qualificabile come agricola, in quanto avente potenzialità edificatoria, sia pure limitata alla sola realizzazione di fabbricati strumentali, con la conseguenza che è soggetta comunque all’imposta, indipendentemente dal suo concreto utilizzo, non contemplato tra i casi, tassativi, di esenzione”. Questo Collegio condivide l’affermazione di principio sopra riportata. L’affermazione non è toccata dall’argomento della ricorrente per cui, come previsto dalla L.R. Lazio n. 14 del 1999, e L.R. Lazio n. 17 del 2004, vi è una generale competenza regionale in materia di ricerca e coltivazione delle cave, “l’attività estrattiva esula dalla potestà urbanistica comunale… lo sfruttamento delle risorse minerarie è una tipica attività d’impresa che costituisce oggetto di un’autonoma considerazione normativa e pur incidendo sul territorio non può qualificarsi come trasformazione edilizia o urbanistica in senso proprio”;

3. con il secondo motivo di ricorso la società lamenta la violazione del d.Lgs n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, nonchè della L. n. 1150 del 1942, artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. La ricorrente deduce che la Giunta Regionale del Lazio, in sede di approvazione (con Delib. n. 430 del 1976) del PRG adottato dal Comune (con Delib. n. 115 bis del 1971), aveva modificato la delibera Comunale nel senso che mentre questa consentiva la costruzione di “impianti di servizio delle zone destinate ad industrie estrattive del travertino (zona (OMISSIS))” fino ad una data cubatura (“2.000.000 di mc per impianti e oltre 200.000 mc per uffici”), la delibera finale poneva un “vincolo di incostruibilità” salvo le (consentite) “opere in precario ritenute effettivamente indispensabili alla coltivazione dei giacimenti”;

4. il motivo è non ha fondamento. Come già evidenziato a proposito del primo motivo, ciò che rileva ai fini dell’assoggettamento di un’area ad ICI è la potenzialità edificatoria dell’area stessa secondo lo strumento urbanistico di riferimento. La deduzione della ricorrente conferma che le aree de quibus presentavano tale potenzialità sia pure limitata alla realizzazione di immobili indispensabili allo sfruttamento della cava e -in quanto tali- “precari”;

5. con il terzo motivo di ricorso la società lamenta violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, e dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto corretta la stima del valore venale di cui alla Delib. del Comune n. 23 del 2007, senza considerare “gli elementi probatori addotti da essa Società ed in particolare la Delib. della Giunta comunale n. 174 del 2008 nonchè la perizia dell’Agenzia del Territorio del (OMISSIS)”;

6. con il quarto motivo di ricorso la società lamenta “l’omesso esame circa il fatto che per i terreni estrattivi della sottozona (OMISSIS) non è congrua la stessa valutazione dei terreni destinati a stabili insediamenti ed impianti industriali delle sottozone (OMISSIS) e (OMISSIS) in quanto le aree non sono omogenee”. La ricorrente deduce (di aver sostenuto fino dal primo grado di giudizio), innanzi tutto, che, in base alle norme attuative del PRG, i terreni ricadenti in (OMISSIS) avevano un indice di edificabilità “esiguo” – precisamente: “1/50 dell’intero lotto” per quanto concerne gli “edifici adibiti alla lavorazioni connesse all’attività estrattiva”; “1/10 dell’area coperta degli impianti adibiti ad attività produttiva per quanto concerne gli edifici destinati ad uffici” – mentre i terreni in (OMISSIS) e (OMISSIS) non avevano indici di edificabilità altrettanto limitati. Deduce (di aver sostenuto) altresì che l’amministrazione comunale aveva proceduto alla rettifica del valore di altri terreni estrattivi, analoghi alle aree oggetto di accertamento, acquistati da un terzo nel 2003, attribuendo a tali terreni il valore di Euro 15,00 al mq, come da perizia dell’Agenzia del territorio in data (OMISSIS) depositata unitamente al ricorso originario. Deduce (di aver sostenuto), infine, che lo stesso Comune di Guidonia Monticello aveva proceduto, con la Delib. della Giunta comunale n. 174 del 2008, a rideterminare, rispetto alla stima contenuta nel regolamento del 30 maggio 2007, il valore dei terreni estrattivi in (OMISSIS), differenziandolo dal valore dei terreni in (OMISSIS) e in (OMISSIS), e riducendolo da Euro 54,75 a Euro 7,82;

7. il terzo ed il quarto motivo, prospettano -pur se, il terzo, come violazione di leggi in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la questione dell’omesso esame di fatti decisivi e controversi in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Gli stessi sono in parte fondati. Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, (nella versione applicabile ratione temporis) “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”. La Corte ha precisato che “In tema di ICI, ove l’area sia adibita ad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e suscettibile, in conformità allo stesso, di edificazione, ancorchè limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valore venale” (Cass. n. 14409 del 2017). La Corte ha altresì, in più occasioni e sotto diversi profili, sottolineato che le delibere previste dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, con le quali il Comune determina periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, sono fonte solo di presunzioni “hominis” (v, tra altre, Cass. n. 11643 del 2019; (Cass. n. 27572 del 2018; Cass. n. 15312 del 2018; Cass. n. 4605 del 2018). La CTR ha dichiarato che “non sembra irragionevole che il valore attribuito nel regolamento comunale sia omogeneo per tutti i terreni delle tre sottozone identificate trattandosi piuttosto di una scelta di merito dell’amministrazione frutto del procedimento che presiede a tale esito”. Ha poi descritto il procedimento. Ha infine negato rilievo agli elementi di comparazione tra le aree della ricorrente e l’accertamento impugnato e altri terreni e le vicende dei relativi accertamenti in rettifica, portati dalla ricorrente per superare la stima contenuta nel regolamento comunale, sul rilievo che non vi era prova della reale omogeneità tra i dati comparati. Non ha esaminato (i rilievi della ricorrente basati su) le risultanze della delibera della giunta comunale n. 174/2008 nè le risultanze della norme tecniche di attuazione del PRG relative ai limiti di edificabilità gravanti specificamente sui terreni estrattivi di che trattasi siccome inclusi nella sottozona (OMISSIS). Merita aggiungere, con riguardo alla delibera della giunta, che non ha alcuna incidenza l’eccezione della controricorrente per cui detta delibera non sarebbe stata recepita dal consiglio comunale. Non solo infatti, come la Corte ha già avuto modo di affermare, “In tema di ICI, sebbene il potere di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili sia attribuito, dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), al consiglio comunale, lo stesso può essere esercitato anche dalla giunta, cui il D.Lgs. n. 267 del 2000, ha assegnato la competenza in materia di ICI, atteso che i regolamenti adottati nell’esercizio di tale potere non hanno natura impositiva” (Cass. n. 27572/2018), ma, nel caso di specie, la delibera della giunta – quand’anche potesse dirsi emessa da organo non competente- sarebbe nondimeno elemento potenzialmente idoneo – e che, quindi, avrebbe dovuto essere preso in esame dalla CTR-, alla stregua di stima prodotta dal contribuente, a superare la ridetta presunzione “hominis”;

7. in ragione di quanto precede i motivi terzo e quarto devono essere accolti parzialmente accolti. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame;

8. il giudice del rinvio dovrà provvedere alla liquidazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

la Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

 

 

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