Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17006 del 09/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17006 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 9417-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
C. & L. TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE 07341900012;

intimata

avverso la sentenza n. 16/34/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO del 19/01/2010,
depositata il 17/02/2010;

Data pubblicazione: 09/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2011 n. 09417 sez. MT – ud. 27-06-2013
-2-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 9417/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimata: società C. & L. Trasporti srl. in liquidazione

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Piemonte n. 16/34/10, depositata il 17 febbraio 2010, con la quale, rigettato l’appello della medesima contro
la decisione di quella provinciale, l’opposizione della società C.
& L. Trasporti srl. in liquidazione, inerente alla cartella di pagamento, relativa all’Iva e Irpeg per il 2003, veniva accolta. In
particolare il giudice di secondo grado osservava che l’atto esecutivo era stato preceduto da comunicazione non notificata regolarmente, ancorché nella sede sociale, e quindi non era stato preceduto dal necessario interpello, con la conseguenza che per iò
era da annullare. La contribuente non si è costituita.
Motivi della decisione

2. Pregiudizialmente va rilevato che l’atto di i..ugn-ione
non è stato notificato compiutamente alla intimata so ‘età . & L.
Trasporti, posto che la notificante ha esperito la • • cedura di
notificazione a mezzo del servizio postale, di cui all’art. 149
cod. proc. civ., ai fini della legittimità della notificazione del
gravame, e che ha omesso di produrre il relativo avviso di ricevimento del piego raccomandato, come anche verificato all’udienza
odierna. Peraltro tale adempimento è necessario in funzione della
prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio
e, dunque, della valida instaurazione del contraddittorio, sicchè,
non risultando esso compiuto, il ricorso è colpito da inammissibilità ai sensi dell’art. 375 cpc., senza che si possa procedere alla delibazione dei motivi addotti a sostegno di esso, che perciò

Oggetto: opposizione a cartella pagamento,

2

rimangono assorbiti (Cfr. anche Sez. U, Sentenza
14/01/2008),.
3. Quanto alle spese del giudizio, es
posto che l’intimata non ha svolto alcuna
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.

La Corte

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