Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17005 del 09/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17005 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 7976-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
CINCOTTA SALVATORE CNCSVT53B15G273V, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato
RIZZO CARLA, rappresentato e difeso dall’avvocato PACI ALDO
giusta mandato a margine del controricorso;

controricorrente-

avverso la sentenza n. 28/24/0 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONE di PALERMO del 18/12/2009, depositata il 19/02/2010;

Data pubblicazione: 09/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2011 n. 07976 sez. MT – ud. 27-06-2013
-2-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 7976/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: Salvatore Cincotta

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Sicilia n. 28/24/10, depositata il 19
febbraio 2010, con la quale, accolto l’appello di Salvatore Cincotta contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione relativa all’avviso di accertamento per Irpef, Irap ed Iva, inerenti
all’anno 1999, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice
di secondo grado osservava che l’agenzia presumeva un maggior reddito in capo al contribuente, titolare di ditta esercente
l’attività di commercio di mobili, su altra presunzione, costituita da contabilità in nero riscontrata dalla Guardia di finanza, e
quindi in base ad una doppia (presunzione), non consentita. Cincotta resiste con controricorso, ed ha depositato me o i
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del

or

la r orrnte de-

duce violazione di varie norme di legge, in quanto l non considerava che l’avviso di accertamento era scaturito dalla verifica
della Guardia di finanza, nel corso della quale era emersa la presenza di un’agenda, con annotazioni specifiche di cessioni di mobili tra il fornitore Renato Mazzucco e il contribuente inciso,
sicchè si trattava di presunzione precisa, munita del carattere di
gravità e precisione, che comportava la legittimità del metodo induttivo e l’inversione dell’onere della prova, tuttavia non assolto dal soggetto interessato.
Il motivo è fondato, atteso che in tema di accertamento delle
imposte sui redditi, l’art. 39, comma primo, lett. c), del d.P.R.

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggior reddito,

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29 settembre 1973, n. 600 consente di procedere alla rettifica del
reddito anche quando l’incompletezza della dichiarazione risulta
“dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri
contribuenti”. In tal caso, l’esistenza di attività non dichiarate
è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, con conse-

tando al contribuente dimostrare – persino anche in presenza di
scritture contabili formalmente corrette – l’infondatezza della
pretesa fiscale (V. pure Cass. Sentenza n. 28342 del 21/12/2005).
Peraltro in tema di IVA, l’art. 62-sexies del d.l. 30 agosto 1993,
n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel prevedere
al coma 3 che gli accertamenti condotti ai sensi dell’art. 54 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere fondati anche
sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compe

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corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desum
caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della speirica
attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi
dell’art. 62-bis dello stesso d.l. n. 331 del 1993, autorizza
l’ufficio finanziario, allorché ravvisi siffatte “gravi incongruenze”, a procedere all’accertamento induttivo anche fuori delle
ipotesi previste dal detto art. 54 e, in particolare, anche in
presenza di una tenuta formalmente regolare della contabilità. Ciò
costituisce un’ulteriore deroga, in materia di accertamento, ai
limiti fissati dall’art. 54, con la conseguente ammissibilità
dell’accertamento induttivo oltre le ipotesi già previste dal successivo art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, e cioè anche in presenza di contabilità formalmente regolare (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 5977 del 14/03/2007, n. 26919 del 2006).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in
modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori

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guente inversione dell’onere della prova, come nella specie, spet-

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accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del
ricorso in opposizione del contribuente avverso l’atto impositivo.
4. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, mentre le altre di questo giudizio seguono la
soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, decidendo
nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del
doppio grado, e condanna il controricorrente al rimborso di quelle
di

questo

giudizio,

che

liquida

in

euro

1.500,00(millecinquecento/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.

P.Q.M.

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