Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17005 del 04/08/2011
Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 04/08/2011), n.17005
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato PAGANO DOMENICO,
che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) e
per esso ROMEO GESTIONI SPA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2650/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
26.6.09, depositata l’1/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANGELO SPIRITO;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. ed ai difensori delle parti;
“Il relatore, cons. Angelo SPIRITO, Letti gli atti depositati, Osserva:
con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Roma ha confermato la prima sentenza che, su istanza del locatore INPDAI aveva dichiarato risolto il contratto di locazione per inadempimento del conduttore M. ed aveva condannato quest’ultimo al pagamento di mensilità non corrisposte;
propone ricorso per cassazione il M. a mezzo di quattro motivi, non si difende l’intimato;
i motivi sono manifestamente infondati, risolvendosi – benchè formalmente rivolti a censurare violazioni di legge e vizi della motivazione – nella prospettazione di una serie di questioni che non attengono specificamente al tenore della decisione o che contengono considerazioni di fatto tendenti a sovvertire nel merito l’esito della controversia;
così: quanto al primo motivo, che attiene all’accertamento in ordine alla stabilità e continuità dell’occupazione da parte di terze persone; quanto al secondo motivo, con il quale si vuole affermare che l’adempimento della diffida ad adempiere avrebbe neutralizzato l’azione di risoluzione, senza tener conto che la sentenza individua l’inadempimento nella violazione del divieto contrattuale di mutare la destinazione del bene e di sublocarlo o cederlo; quanto al terzo motivo, la sentenza, in tema di mutamento di destinazione d’uso della cosa locata, s’è adeguata al principio secondo cui il decorso del termine di decadenza di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 80 per mancato esercizio da parte del locatore dell’azione di risoluzione del contratto entro tre mesi dall’avvenuta conoscenza, non è rilevabile d’ufficio dal giudice, dovendo la parte interessata, nel sollevare l’eccezione, manifestare chiaramente la volontà di avvalersi dell’effetto estintivo dell’altrui pretesa, ricollegato dalla legge al decorso di un certo termine (Cass. 14765/07) ed ha accertato che l’eccezione in questione era stata tardivamente sollevata dal conduttore; quanto al quarto motivo, esso concerne la questione di fatto relativa all’essersi consolidata o meno la diversa consuetudine rispetto all’anticipato pagamento del canone.
P.Q.M. Il consigliere relatore propone che il ricorso sia respinto.” non sono state depositate memorie per l’udienza;
Diritto
RITIENE IN DIRITTO
che:
le conclusioni alle quali è pervenuto il consigliere relatore debbano essere condivise, e che il ricorso, siccome manifestamente infondato, deve essere respinto, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011