Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17004 del 10/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/07/2017, (ud. 21/03/2017, dep.10/07/2017),  n. 17004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19078/2012 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

D.A.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

REHO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PISTILLI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 253/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 05/03/2012 R.G.N. 583/2011.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza in data 8/03/2012 la Corte d’Appello di Genova, adita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a conferma della sentenza del locale Tribunale n. 263/2011, ha ritenuto sussistente il diritto alla progressione professionale retributiva e alle differenze stipendiali maturate in ragione dell’anzianità di servizio, in capo a D.A.M., collaboratrice scolastica in forza di una successione di contratti a termine;

Che avverso la sentenza della Corte d’Appello ha interposto ricorso il MIUR affidato a un unico motivo, al quale ha opposto difesa D.A.M. con controricorso, presentando altresì memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che la domanda era accolta dal giudice di merito in conformità della clausola 4 punto 1 dell’Accordo Quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato (e della Direttiva 1999/70/CE recepita in Italia dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6), la quale dispone che, per quanto riguarda le condizioni d’impiego i lavoratori a tempo determinato “…non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un lavoro a tempo determinato, salvo che non sussistano ragioni oggettive”;

Che il Ministero ricorrente, nell’unico motivo, deduce violazione e falsa applicazione di una pluralità di norme (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36; D.Lgs. n. 368, artt. 1 e 10, come modif. D.Lgs. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, conv. con modif. in L. n. 106 del 2011, art. 1, comma 2; L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4; Direttiva 1999/70/CE), le quali, sul presupposto dell’autonomia e della specialità della normativa sul reclutamento del personale docente e amministrativo nel settore, consentirebbero di stipulare per il personale non di ruolo della scuola contratti a termine per far fronte a esigenze contingenti. Pertanto, l’esclusione della progressione economica legata all’anzianità di servizio sarebbe sorretta da ragioni oggettive tali da escludere qualsiasi disparità di trattamento con i lavoratori a tempo indeterminato dello stesso comparto;

Che codesta Corte, con sentenza n. 22558/2016, ha riconosciuto che nel settore scolastico la clausola dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE di diretta applicazione, “…impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dall’anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

Che a dette conclusioni, codesta Corte è giunta valorizzando la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia Europea sulla clausola 4 dell’Accordo Quadro, la quale afferma l’illegittimità di qualsiasi disparità di trattamento con riguardo alle condizioni d’impiego in base alla mera natura temporanea di un rapporto di lavoro e pone in capo agli Stati membri l’obbligo di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, prescindendo dal termine apposto al contratto (Corte di Giustizia 13/09/2007 C-307/5 Del Cerro; Corte di Giustizia 22/12/2010 C-444/09 Gavieiro);

Che il motivo di ricorso del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, non prospetta argomenti tali da indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

Che in definitiva, il ricorso va rigettato.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

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