Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17004 del 09/07/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 17004 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE
ORDINANZA
sul ricorso 13569-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
SOCIETA’ TECNODUE SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 26/07/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di BOLOGNA del 15.3.2010, depositata il 06/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.
Data pubblicazione: 09/07/2013
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dot,
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, IMMACOLATA ZENO. Ric. 2011 n. 13569 sez. MT - ud. 26-06-2013
-2- 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 13569/11 Ricorrente: agenzia entrate
Intimata: società Tecnodue srl. Ordinanza
Svolgimento del processo 1. L'agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 26/07/10, depositata il 6
aprile 2010, con la quale, rigettato l'appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l'opposizione della società Tecnogear Spa., la quale successivamente mutava la ragione
sociale in quella di Tecnodue srl., inerente all'avviso di accertamento, relativo all'Irpeg, Irap ed Iva per il 2003, per
l'acquisto di stracci, pezzame e materiale vario di consumo, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava
che l'atto impositivo si basava sulla verifica svolta dalla Guardia di finanza nei confronti di tale Sergio Bergonzini, che per il
trasporto della merce si era servito del furgone del figlio, ed il
cui movimento di affari, conti bancari e fornitura di merci alla
Tecnogear apparivano verosimili, senza che di contro l'agenzia avesse fornito prova che si fosse trattato di operaz'oni f tizie.
La contribuente non si è costituita.
Motivi della decisione 2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazion i norme di legge, in quanto la CTR non considerava che l'avviso di accertamento era corredato dei tratti essenziali del processo verbale
di constatazione già redatto dalla Guardia di finanza in sede di
verifica a carico di Sergio Bergonzini, coinvolto in un grande giro di soggetti sottoposti a procedimento penale a Modena per un
rilevante traffico di operazioni fittizie con fatture false, tanto
che era stato trovato privo della benché minima organizzazione, Oggetto: opposizione avviso accertamento, 2 \*INPO:!4 nonché di una sede di stoccaggio; era evasore totale; carente di
qualsivoglia contabilità, e risultava con un giro rilevante di
versamenti di assegni in banca e prelievi di contante, e cioè atti
tipici di chi emette fatture false per operazioni inesistenti.
Pertanto l'onere della prova gravava sulla contribuente, che però della Tecnodue non corrispondevano affatto a quelle verificate
dalla GdF nei riguardi dell'apparente cedente Bergonzini.
Il motivo è fondato, atteso che, com'è noto, in particolare in
tema di IVA, nelle c.d. "frodi carosello" - fondate sul mancato
versamento dell'imposta incassata da società o ditte "cartiere" a
seguito di acquisti extra o intracomunitari, o altrimenti esenti,
e successive rivendite anche attraverso l'interposizione di una o
più società o ditte filtro ("buffers") - il meccanismo dell'operazione e gli scopi che la stessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine di praticare prezzi di
ta più bassi, con alterazione a proprio favore del liber
to), fanno presumere la piena conoscenza della frode e la con .pevole partecipazione all'accordo simulatorio del beneficiario finale, con la conseguenza che, in applicazione del relativo principio
sancito dall'art. 17 della direttiva 17 maggio 1977, n.
77/388/CEE, l'IVA assolta dal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la società filtro non è detraibile ai sensi
dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche se le predette operazioni siano state effettivamente compiute e le relative
fatture, al pari dell'intera documentazione contabile, sembrino
perfettamente regolari (V. pure Cass. Sentenza n. 867 del
20/01/2010, Sezioni Unite: n. 30055 del 2008). Gli stessi rilievi
valgono anche in ordine alle altre imposte evase, trattandosi di
effetti consequenziali alla "frode carosello". Infatti se è vero
che l'amministrazione può procedere a rettifica analitica delle
dichiarazioni dei redditi d'impresa, in presenza di irregolarità
della contabilità meno gravi, contemplate dal D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, art. 39, comma 1, utilizzando gli stessi dati forni2 non lo aveva assolto, dal momento che le indicazioni contabili 3 ti dal contribuente, ovvero dimostrando, anche per presunzioni, purché munite dei requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ., l'inesattezza o incompletezza delle scritture medesime, allorquando,
invece, constati un'inattendibilità globale delle scritture, come
nella specie, alla luce di tutte le indagini svolte dalla Guardia autorizzato, ai sensi del successivo secondo comma, a prescindere
da esse ed a procedere in via induttiva, avvalendosi anche di semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costituire prova
presuntiva. La circostanza che le irregolarità contabili fossero
così gravi e numerose da giustificare un giudizio di complessiva
inattendibilità delle stesse rendeva, dunque, di per sè sola legittima l'adozione del metodo induttivo, senza che sui presupposti
per il ricorso ad esso incidessero le modalità con cui tale forma
di accertamento veniva poi eseguita. L'amministrazione poteva
quindi utilizzare elementi esterni rispetto alle scritture,
che dati da queste emergenti, nella misura in cui ris
singolarmente affidabili. L'esistenza dei presupposti per l'applicazione del metodo induttivo non escludeva, infatti, che l'agenzia
delle entrate potesse servirsi, nel corso del medesimo accertamento e per determinate operazioni, del metodo analitico di cui
all'art. 39, comma l, oppure contemporaneamente di entrambe le metodologie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 26388 del 05/12/2005, n.
11686 del 2002, n. 9097 del 2002). Ciò posto, allora era onere della contribuente dimostrare
l'effettiva esistenza delle operazioni, dal momento che l'amministrazione non si era limitata ad una generale ed apodittica non
accettazione della documentazione di Tecnogear, ma aveva indicato
specificamente gli elementi, anche indiziari, sui quali la contestazione si fondava, ed il giudice di merito doveva prendere in
considerazione tali riscontri (V. pure Cass. Sentenze n. 1727 del
26/01/2007, n. 1569 del 2007, n. 27341 del 2005). Peraltro il giudice di appello non considerava che in tema di imposte, ove l'amministrazione finanziaria contestava alla contribuente l'indebita
3 di finanza ed enunciate nell'avviso di accertamento, l'ufficio era 4 detrazione di fatture perché relative ad operazioni inesistenti,
la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni
doveva essere fornita dalla già Tecnogiar medesima. Invero detta
prova non poteva essere costituita dalla sola esibizione dei mezzi
di pagamento, che normalmente vengono utilizzati fittiziamente, e presenza (o assenza) deve essere valutata nel contesto di tutte le
altre risultanze processuali (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 21303
del 7.8.2008).
Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in
modo adeguato, oltre che giuridicamente corretto.
3. Il secondo motivo, formulato in modo subordinato al primo,
ed attinente a vizio di motivazione in ordine alla valutazione di
tutti gli elementi forniti dalla GdF e dall'agenzia, rimane assorbito dal medesimo.
4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice "a
quo", altra sezione, per nuovo esame, e che si unifor ai s dicati principi di diritto.
5. Quanto alle spese dell'intero giudizio, esse aranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia,
anche per le spese, alla commissione tributaria regionale
dell'Emilia Romagna, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
zione civile, il 26 giugno 2013. esta Se- che, pertanto, rappresentano un mero elemento indiziario, la cui