Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17004 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 04/08/2011), n.17004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19588/2009 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato PATRIZI CARLO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale per atto notaio

Alberto Clavarino di Genova, rep. n. 9833 del 13/05/2011, allegata in

atti;

– ricorrente –

contro

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI GENOVA,

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDUCCI, 4, presso lo studio

dell’avvocato GAGGERO PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta

mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA;

– intimato –

avverso la decisione n. 5/2009 del CONSIGLIO NAZIONALE dei GEOMETRI e

GEOMETRI LAUREATI di PERUGIA, depositata il 27/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato Patrizi Carlo, difensore della ricorrente che

insiste per l’accoglimento del ricorso e deposita procura speciale

notarile;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che condivide

la relazione.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. ed ai difensori delle parti: “Il relatore, cons. Angelo SPIRITO, Letti gli atti depositati, Osserva:

con la decisione ora impugnata per cassazione il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati ha respinto il ricorso proposto dal geom. B.C. contro la deliberazione del Consiglio Direttivo del Collegio di Genova che le aveva irrogato la sanzione dell’avvertimento, ritenendo deontologicamente riprovevole la scarsa attenzione prestata nell’espletamento dell’incarico conferitole da tal R.M., per non avere esplicitato le difficoltà operative nella predisposizione dei primi elaborati grafici;

il ricorso per cassazione della B. (al quale resiste con controricorso il Consiglio Nazionale) è svolto in due motivi:

attraverso il primo la decisione è censurata per non avere specificato la norma del codice deontologico che sarebbe stata violata; attraverso il secondo si sostiene che la decisione – laddove afferma che la professionista avrebbe dovuto far emergere le difficoltà incontrate già nella redazione dei primi elaborati – violerebbe l’art. 4 del Codice deontologico;

i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati: occorre infatti ribadire che le previsioni del codice deontologico forense hanno la natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività, sicchè, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il nomen juris o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali richiamanti il dovere di astensione da contegni lesivi del decoro e della dignità professionale, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme (Cass. sez. un. 15852/09); nella specie, la decisione impugnata, attraverso una congrua e logica motivazione, fornisce una compiuta descrizione della condotta contestata e delle ragioni per le quali essa è stata ritenuta contraria ai doveri comportamentali del professionista.

P.Q.M.:

Il consigliere relatore propone che il ricorso sia respinto”; la ricorrente ha depositato memoria per l’udienza; ritiene che:

le conclusioni alle quali è pervenuto il consigliere relatore debbano essere condivise, in quanto il principio giurisprudenziale sopra riportato (riferito al disciplinare forense) va sicuramente applicato anche al disciplinare dei Geometri, nè dalla memoria depositata emergono argomentazioni che consentono di giungere a diversa conclusione; sicchè il ricorso, siccome manifestamente infondato, deve essere respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte resistente delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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