Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17003 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 16/06/2021), n.17003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3253 R.G. proposto da:

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE), in persona del Sindaco pro

tempore elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio n. 37

presso lo studio degli Avvocati Marcello Furitano e Cecilia

Furitano, rappresentato e difeso dall’Avvocato Marco Zanasi;

– ricorrente –

contro

FONTANELLI SOCIETA’ AGRICOLA DI FERRARI E C. S.N.C., in persona del

socio e amministratore F.G., il quale, per quanto

occorrer possa, agisce anche in proprio, elettivamente domiciliati

in Roma, p.le delle Medaglie d’Oro n. 72 presso lo studio

dell’Avvocato Claudio Ciufo, rappresentati e difesi dall’Avvocato

Michele Brunelli;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1108/14/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’Emilia-Romagna pronunciata il 29.01.2018 e depositata

il 16.04.2018, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16.03.2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Il Comune di Cadelbosco di Sopra ha notificato alla società avviso di accertamento per l’omesso/parziale versamento dell’ICI per l’anno 2010 in relazione ad alcuni terreni di proprietà della stessa. La società contribuente ha proposto ricorso alla CTP di Reggio Emilia dolendosi della nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, della omessa valutazione della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e dell’erronea determinazione dell’imposta per utilizzo del coefficiente ordinario in luogo del moltiplicatore del reddito dominicale pari a 110. Il ricorso è stato respinto; ha proposto appello la società che la CTR della Emilia Romagna ha accolto ritenendo applicabile l’agevolazione anche alle società agricole qualificabili come imprenditore agricolo professionale (IAP), richiamando sul punto la giurisprudenza di questa Corte (n. 375/2017).

2. Avverso la predetta sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Ha resistito con controricorso la società contribuente. Il Comune ha deposita memoria. La causa è stata trattata alla adunanza camerale del 16.03.2021.

Diritto

RITENUTO

che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, si denunzia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 comma 1 bis, lett. b); del D.lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2; del D.lgs. n. 99 del 2004, art. 1 e art. 2, comma 4; del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 9; del D.L. n. 133 del 2013, art. 1, comma 1, lett. d); dell’art. 14 preleggi; in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il Comune deduce che la invocata riduzione d’imposta spetta solo nel caso di terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; requisito quest’ultimo carente nella società contribuente che pur essendo IAP, sostiene il Comune, non è soggetto iscritto alla previdenza agricola.

Il motivo è infondato.

In tema società agricole si è avuta una evoluzione della giurisprudenza di legittimità, in linea con la normativa Eurounitaria, secondo cui le disposizioni di cui al D.lgs. n. 228 del 2001, e del D.lgs. n. 99 del 2004, hanno profondamente inciso sulla stessa configurazione del requisito soggettivo per la fruizione delle agevolazioni tributarie; si è quindi valorizzata la nuova disciplina data dalla L. 9 maggio 1975, n. 153, art. 12, quale sostituito dal citato D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10, secondo cui “Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola” e, nel caso di società di persone (lett. a) “qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale”. Di conseguenza, è stato rivisto anche l’orientamento in tema di applicabilità per le agevolazioni fiscali previste in favore di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali. In tema di ICI si è affermato le agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola di persone si applicano – a seguito della modifica della L. n. 153 del 1975, art. 12, da parte del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10, e della sua successiva abrogazione e sostituzione con il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1 – qualora detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ove lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ovvero abbia conoscenze e competenze professionali, ai sensi del Reg. (CE) n. 1257 del 1999 del Consiglio, art. 5, e dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo ricavando da dette attività almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.(Cass. civ. n. 375 del 2017; Cass. n. 28062 del 2018; Cass. n. 11415 del 2019).

Di ciò è consapevole anche il Comune, che nella memoria ultima depositata ne fa espressa menzione, pur ipotizzando una possibile rimessione alle sezioni unite, della quale tuttavia non si ravvisano i presupposti posto che si tratta di una evoluzione ormai consolidata.

4. – Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza per omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c..

Il Comune deduce che la CIR non si è pronunciata sulle eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo, per avere la parte richiesto l’applicazione della normativa IMU, trattandosi invece di ICI, e per chiesto una agevolazione deteriore rispetto all’imposta accertata; rileva come tali eccezioni fossero state accolte dal giudice di primo grado e che a fronte dell’appello della società esso Comune le aveva ribadite nelle controdeduzioni. La CTR avrebbe quindi dovuto pronunciarsi sulla inammissibilità del ricorso introduttivo per palese assenza di motivi specifici relativi all’ambito del tributo oggetto di accertamento e per difetto di interesse. Trascrive i passaggi salienti della sentenza di primo grado ove si è rilevata la “inconferenza dei motivi addotti dal ricorrente in relazione ai benefici previsti dalla legge IMU” mentre di contro non erano stati formulati “motivi (neppure generici) in relazione all’imposta dovuta”.

Il motivo è infondato.

Le deduzioni difensive cui fa riferimento il Comune, non sono questioni assorbite riproposte ex art. 346 c.p.c., poichè sono state condivise dal giudice di primo grado e sono state oggetto di appello, lamentando la parte la mancata applicazione alla società delle agevolazioni previste sia in tema di ICI che di IMU per l’imprenditore agricolo professionale. La CTR accogliendo il motivo ha affermato che la questione di fondo “attiene all’applicazione dell’agevolazione fiscale dell’esenzioni da ICI anche alle società agricole che abbiano i requisiti di IAP”. Così delineato il thema decidendum, da un lato si delinea l’interesse della parte in termini più ampi rispetto a quelli ritenuti dal Comune (applicazione dei benefici fiscali conseguenti alla qualifica IAP riconoscibile anche in favore della società e non solo la questione del coefficiente invocato, peraltro solo con riferimento e non all’ICI) dall’altro diviene irrilevante che la parte abbia indicato una normativa non applicabile al caso, poichè spetta al giudice la individuazione delle norme applicabili alla fattispecie. Sul punto il giudice di appello si si è pronunciato ritenendo la sussistenza del requisito soggettivo e quindi la applicabilità alla società delle agevolazioni ICI, superando così l’argomento della inconferenza dei riferimenti alla legislazione IMU.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 57. Secondo il Comune la società avrebbe proposto una domanda nuova in appello poichè mentre in primo grado ha dedotto che vi era stato un erroneo calcolo ai fini dell’IMU utilizzando il coefficiente ordinario anzichè il moltiplicatore del reddito dominicale 110, in secondo grado ha chiesto il beneficio dell’esenzione dell’imposta ICI o IMU ai terreni agricoli alle società agricole aventi requisiti IAP.

Il motivo è infondato.

Dall’esame del secondo motivo del ricorso di primo grado, trascritto dalla parte in ricorso, si evince chiaramente che la ragione dell’impugnazione dell’avviso è la mancata considerazione del possesso da parte della società della qualifica IA13 con la conseguente applicazione dei benefici tributari. E’ vero che in primo grado si è erroneamente indicata come applicabile alla fattispecie la disciplina IMU, ma si tratta di un errore nel complesso irrilevante poichè la parte non ha allegato fatti storici nuovi o diversi da quelli introdotti in primo grado. La rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, così come la qualificazione giudica della domanda.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità si compensano in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA