Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17003 del 09/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17003 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 13371-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
SOCIETA’ TECNODUE SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 25/07/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di BOLOGNA del 15.3.2010, depositata il 06/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.

5843
J3

Data pubblicazione: 09/07/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

IMMACOLATA ZENO.

Ric. 2011 n. 13371 sez. MT – ud. 26-06-2013
-2-

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 13371/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimata: società Tecnodue srl.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 25/07/10, depositata il 6
aprile 2010, con la quale, rigettato l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione della società Tecnogear Spa., la quale successivamente mutava la ragione
sociale in quella di Tecnodue srl., inerente all’avviso di accertamento, relativo all’Irpeg, Irap ed Iva per il 2002, per
l’acquisto, quasi mensile, di notevoli quantitativi di sacchi di
pasta lavamani; centinaia di rotoli di carta; numerosi chili di
pezzame e materiale vario di consumo, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l’atto impositivo
si basava sulla verifica svolta dalla Guardia di finanza nei confronti di tale Sergio Bergonzini, che per il trasporto della merce
si era servito del furgone del figlio, ed il cui movimento di affari, conti bancari e fornitura di merci alla Tecnogear apparivano
verosimili, senza che di contro l’agenzia avesse fornito prova che
si fosse trattato di operazioni fittizie. La contribuente non si è
costituita.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione i norme
di legge, in quanto la CTR non considerava che l’avviso di accertamento era corredato dei tratti essenziali del processo verbale
di constatazione già redatto dalla Guardia di finanza in sede di
verifica a carico di Sergio Bergonzini, coinvolto in un grande giro di soggetti sottoposti a procedimento penale a Modena per un

Oggetto: opposizione avviso accertamento,

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rilevante traffico di operazioni fittizie con fatture false, tanto
che era stato trovato privo della benché minima organizzazione,
nonché di una sede di stoccaggio; era evasore totale, oltre che
sfornito di qualsivoglia contabilità; inoltre era stato riscontrato con un giro rilevante di versamenti di assegni in banca e pre-

per operazioni inesistenti. Pertanto l’onere della prova gravava
sulla contribuente, che però non lo aveva assolto, dal momento che
le indicazioni contabili della Tecnodue non corrispondevano affatto a quelle verificate dalla GdF nei riguardi dell’apparente edente Bergonzini.
Il motivo è fondato, atteso che, com’è noto, in par icolare in
tema di IVA, nelle c.d. “frodi carosello” – fondate sul mancato
versamento dell’imposta incassata da società o ditte “cartiere” a
seguito di acquisti extra o intracomunitari, o altrimenti esenti,
e successive rivendite anche attraverso l’interposizione di una o
più società o ditte filtro (“buffers”) – il meccanismo dell’operazione e gli scopi che la stessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore del libero mercato), fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all’accordo simulatorio del beneficiario finale, con la conseguenza che, in applicazione del relativo principio
sancito dall’art. 17 della direttiva 17 maggio 1977, n.
77/388/CEE, l’IVA assolta dal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la società filtro non è detraibile ai sensi
dell’art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche se le predette operazioni siano state effettivamente compiute e le relative
fatture, al pari dell’intera documentazione contabile, sembrino
perfettamente regolari (V. pure Cass. Sentenza n. 867 del
20/01/2010, Sezioni Unite: n. 30055 del 2008). Gli stessi rilievi
valgono anche in ordine alle altre imposte evase, trattandosi di
effetti consequenziali alla “frode carosello”. Infatti se è vero
che l’amministrazione può procedere a rettifica analitica delle
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lievi di contante, e cioè atti tipici di chi emette fatture false

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dichiarazioni dei redditi d’impresa, in presenza di irregolarità
della contabilità meno gravi, contemplate dal D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, art. 39, comma l, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente, ovvero dimostrando, anche per presunzioni,
purché munite dei requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ., l’ine-

invece, constati un’inattendibilità globale delle scritture, come
nella specie, alla luce di tutte le indagini svolte dalla Guardia
di finanza ed enunciate nell’avviso di accertamento, l’ufficio era
autorizzato, ai sensi del successivo secondo comma, a prescindere
da esse ed a procedere in via induttiva, avvalendosi anche di semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costituire prova
presuntiva. La circostanza che le irregolarità contabili fossero
così gravi e numerose da giustificare un giudizio di complessiva
inattendibilità delle stesse rendeva, dunque, di per sè sola legittima l’adozione del metodo induttivo, senza che sui presupposti
per il ricorso ad esso incidessero le modalità con cui tale forma
di accertamento veniva poi eseguita. L’amministrazione poteva
quindi utilizzare elementi esterni rispetto alle scritture, ma anche dati da queste emergenti, nella misura in cui risultassero
singolarmente affidabili. L’esistenza dei presupposti per l’applicazione del metodo induttivo non escludeva, infatti, che l’agenzia
delle entrate potesse servirsi, nel corso del medesimo accertamento e per determinate operazioni, del metodo analitico di cui
all’art. 39, comma 1, oppure contemporaneamente di entrambe le metodologie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 26388 del 05/12/2005, n.
11686

del

2002,

n.

9097

del

2002).

Ciò posto, allora era onere della contribuente dimostrare
l’effettiva esistenza delle operazioni, dal momento che l’amministrazione non si era limitata ad una generale ed apodittica non
accettazione della documentazione di Tecnogear, ma aveva indicato
specificamente gli elementi, anche indiziari, sui quali la contestazione si fondava, ed il giudice di merito doveva prendere in
considerazione tali riscontri (V. pure Cass. Sentenze n. 1727 del
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sattezza o incompletezza delle scritture medesime, allorquando,

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26/01/2007, n. 1569 del 2007, n. 27341 del 2005). Peraltro il giudice di appello non considerava che in tema di imposte, ove l’amministrazione finanziaria contestava alla contribuente l’indebita
detrazione di fatture perché relative ad operazioni inesistenti,
la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni

prova non poteva essere costituita dalla sola esibizione dei mezzi
di pagamento, che normalmente vengono utilizzati fittiziamente, e
che, pertanto, rappresentano un mero elemento indiziario, la cui
presenza (o assenza) deve essere valutata nel contesto di tutte le
altre risultanze processuali (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 21303
del 7.8.2008).
Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in
modo adeguato, oltre che giuridicamente corretto.
3. Il secondo motivo, formulato in modo subordinato al primo,
ed attinente a vizio di motivazione in ordine alla valutazione di
tutti gli elementi forniti dalla GdF e dall’agenzia, rimane assorbito dal medesimo.
4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a quo”,
altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati
principi di diritto.
5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e ri la, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 26 giugno 2013.

doveva essere fornita dalla già Tecnogiar medesima. Invero detta

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