Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17003 del 04/08/2011
Cassazione civile sez. III, 04/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 04/08/2011), n.17003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA LATINA 49, presso lo studio dell’avvocato CENTONZE
MAURIZIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Responsabile della
Direzione Affari Legali di Poste Italiane Spa, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso Affari Legali Poste
Italiane, rappresentata e difesa dall’avvocato CAMPISI ANTONIO
SEBASTIANO, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
C.V.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4436/2009 del TRIBUNALE di ROMA del 16/02/09,
depositata il 26/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato Campisi Antonio Sebastiano, difensore della
controricorrente che si riporta agli scritti e chiede la condanna
alle spese;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che
aderisce alla relazione.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il 12 aprile 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza n. 4436/2009, depositata il 26 febbraio 2009, il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace di Roma, che ha condannato C.S. e C.V. a restituire alla s.p.a. Poste Italiane la somma di Euro 1.032,00, a titolo di indebito arricchimento.
C.S. propone ricorso per cassazione.
Resiste la s.p.a. Poste italiane con controricorso.
C.V. non ha depositato difese.
2.- L’unico motivo di ricorso è inammissibile, sia perchè generico, in quanto non indica le norme di legge che ritiene violate dalla sentenza impugnata, nè altro motivo idoneo a giustificare la proponibilità di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., sia perchè non contiene la formulazione del quesito di diritto, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis cod. proc. civ., nel testo in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata.
4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio.
– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.- Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla s.p.a. Poste Italiane le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 400,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011