Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17002 del 27/06/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 17002 Anno 2018
Presidente: ORILIA LORENZO
Relatore: GRASSO GIANLUCA

ORDINANZA
sul ricorso 11239/2014 proposto da:
PINI MICHELE e PINI ANTONIO, rappresentati e difesi in forza di
procura speciale rilasciata a margine del ricorso dagli avvocati
Umberto Pillitteri e Marcello Caci, elettivamente domiciliati in
Roma, Via Buccari, 11, presso lo studio dell’avvocato Pierluigi
Tiburzi;
– ricorrenti contro

LUCCHINI ALBERTO, rappresentato e difeso in forza di procura
speciale rilasciata in calce al controricorso dall’avvocato Antonio
Sala Della Cuna, elettivamente domiciliato in Roma, Via Merulana
234, presso lo studio dell’avvocato Cristina Della Valle;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1976/2013 della Corte d’appello di Milano,
depositata il 15 maggio 2013;

Data pubblicazione: 27/06/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5
aprile 2018 dal Consigliere Gianluca Grasso;
viste le memorie difensive depositate dalle parti ex art. 380 bis 1
c.p.c.

2005 Alberto Lucchini conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di
Sondrio, Michele e Antonio Pini chiedendo che le opere da questi
eseguite sul fabbricato sito nel Comune di Grosio (f. 60, mapp.
510) contiguo alla propria casa (f. 60, mapp. 106 ora 506-990) e
alla corte comune (f. 60 mapp. 507), realizzate in sopraelevazione
dell’edificio in violazione delle vigenti N.T.A. e del P.R.G., con
apertura di vedute, luci e balconi sulla corte comune senza il
rispetto delle relative distanze o senza i requisiti di legge,
venissero demolite o riportate nei limiti della legalità;
che si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle
domande proposte, deducendo che l’intervento effettuato era da
considerarsi legittimo in quanto “opera di ristrutturazione”;
che istruita la causa con acquisizione documentale e
consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza depositata il 24 agosto
2009, il Tribunale di Sondrio, respinta ogni altra domanda ed
eccezione, condannava i convenuti alla eliminazione delle nuove
vedute dirette e dei balconi realizzati sulla corte comune, mapp.
507, nonché alla regolarizzazione delle luci aperte sulla medesima
corte, sulla scorta del dettato di cui gli artt. 901 e 902 c.c.,
compensando tra le parti le spese di lite;
che Alberto Lucchini impugnava la sentenza chiedendone la
rifcrma parziale nella parte in cui non aveva accolto la domanda
relativa alla demolizione o all’arretramento della nuova costruzione
in sopraelevazione e dei corpi aggettanti (corpo scala e pilastro
prospicienti i mappali 506 e 990) e nella parte in cui non aveva
provveduto sulla richiesta di risarcimento del danno;
-2-

Ritenuto che con atto di citazione notificato in data 11 marzo

che Antonio e Michele Pini si costituivano contestando
l’impugnazione e proponevano appello incidentale al fine di
accertare la conformità delle luci e delle vedute alle prescrizioni di
legge;
che, con sentenza depositata il 15 maggio 2013, la Corte

sentenza del Tribunale di Sondrio;
che avverso la sentenza della Corte d’appello Antonio e
Michele Pini hanno proposto ricòrso per cassazione con un unico
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moti ” !
che Alberto Lucchini ha resistito in giudizio proponendo
che

ricorso incidentalee”&~,4t
Considerato

che, in via

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preliminare, va dichiarata

l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso
incidentale sul presupposto della sua tardività, poiché la
notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto
a persona diversa dal suo destinatario si perfeziona, dopo l’entrata
in vigore del comma 6 dell’art. 7 della I. n. 890 del 1982
(introdotto dall’art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248 del 2007,
conv., con modif., dalla I. n. 31 del 2008), con la spedizione, al
destinatario medesimo, della lettera raccomandata con cui
l’agente postale lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo
estraneo, pur abilitato a riceverlo (Cass. 3 ottobre 2016, n.
19730);
che nel caso di specie la consegna del plico al portiere è
avvenuta il 30 aprile 2014, mentre l’avviso al destinatario è stato
comunicato il 15 maggio 2014 e la consegna del controricorso
all’ufficia’e giudiziario è avvenuta il 12 giugno 2014;
che con l’unico motivo di ricorso Antonio e Michele Pini
eccepiscono la violazione e falsa applicazione di norme di diritto
(art. 1102 c.c. con riferimento agli artt. 905 e 906 c.c.). Secondo i
ricorrenti, l’apertura di una finestra in un immobile di proprietà
-3-

d’appello di Milano rigettava entrambi gli appelli e confermava la

esclusiva di uno dei comproprietari verso un’area di proprietà
comune e indivisa tra le parti o la realizzazione di un balcone in
prossimità di essa non costituirebbero opere idonee a un suo
asservimento, bensì esercizio del diritto di proprietà. A tal fine
deducono che l’apertura di luci, vedute e balconi realizzata nel

indiviso della corte comune sulla quale affaccia sia la porzione di
loro esclusiva proprietà sia la porzione di proprietà del Lucchini.
Tale corte comune dà accesso alle diverse proprietà fornendo luce
e aria alle stesse e non è ravvisabile alcuna servitù a carico del
cortile comune in seguito alla realizzazione delle aperture in
oggetto, che non alterano la destinazione del fondo in
comproprietà;
che il motivo è fondato;
che, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di
questa Corte, la regolamentazione generale sulle distanze è
applicabile quando lo spazio su cui si apre la veduta sia comune, in
quanto in comproprietà tra le parti in causa o in condominio,
soltanto se compatibile con la disciplina particolare relativa alle
cose comuni, dovendo prevalere in caso di contrasto la
fondamentale regola di cui all’art. 1102 c.c., in ragione della sua
specialità, a termini della quale ciascun partecipante può servirsi
della cosa comune, senza alterarne la destinazione o impedire agli
altri partecipanti di farne pari uso (Cass. 19 dicembre 2017, n.
30528; Cass. 9 giugno 2010, n. 13874; Cass. 19 ottobre 2005, n.
20200, risultando superato l’orientamento risalente a Cass. 21
maggio 2008, n. 12989, secondo cui la qualità comune del bene
su cui ricade 13 veduta non esclude il rispetto delle distanze
predette);
che sulla base del principio nemini res sua servit e della
considerazione che i cortili condominiali o, comunque, comuni,
assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili
-4-

caso di specie deve ritenersi legittima essendo comproprietari pro

circostanti, sono ben fruibili a tale scopo, dai proprietari del bene
comune o dai condomini, tenuti solo al rispetto dell’art. 1102 c.c.
(Cass. n. 20200/2005);
che, pertanto, nell’ambito delle facoltà riconosciute rientra
anche quella di praticare aperture che consentano di ricevere aria

incontrare le limitazioni prescritte dagli artt. 901-907 c.c. a
garanzia della libertà dei fondi confinanti di proprietà esclusiva,
Mila riservatezza e sicurezza dei rispettivi titolari, considerato che
tali modalità di fruizione del bene comune ordinariamente non
comportano ostacoli al godimento dello stesso da parte dei
compartecipi, né pregiudizi agli immobili di proprietà esclusiva;
che, pertanto, erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto
che la deroga alla normativa sulle vedute, sui balconi e sulle luci
riguardi soltanto i fabbricati condominiali, ovvero i casi in cui già
sussisteva un’analoga servitù di veduta, trovando applicazione i
principi richiamati anche nell’ipotesi di proprietà comune di un
cortile non condominiale, essendo l’art. 1102 c.c. dettato per
regolare il godimento del bene in comunione;
che con il ricorso incidentale Alberto Lucchini deduce la
violazione e falsa applicazione degli art. 873 c.c., art. 9 del d.m.
1444/1968, art. 6.3/1 N.T.A. del P.R.G. vigente nel Comune di
Grosio al tempo dell’intervento, in relazione all’art. 360, comma 1,
n. 3 c.p.c. Secondo quanto argomentato, contrariamente alla
motivazione della sentenza, le dimensioni dell’edificio realizzato
eccedono quelle dell’originario manufatto (vengono in rilievo in
particolare: il sopralzo sui lati nord ed ovest, i nuovi terrazzi sul
lato nord, il nuovo pil3stro e una parte del corpo scale sul lato
ovest), che non può quindi costituire un’opera di recupero e di
ristrutturazione del preesistente ma una nuova costruzione, con la
conseguenza della necessità di rispettare le distanze previste dalla
legge e dal regolamento;
-5-

e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza

che il motivo è fondato;
che

nell’ambito

delle

opere

edilizie

la

semplice

“ristrutturazione” si verifica ove gli interventi, comportando
modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un
edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti

copertura, mentre è ravvisabile la “ricostruzione” allorché
dell’edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o
per volontaria demolizione, dette componenti, e l’intervento si
traduca nell’esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna
variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, e, in
particolare, senza aumenti della volumetria (Cass., Sez. Un., 19
ottobre 2011, n. 21578);
che in presenza di tali aumenti – a prescindere dalla loro
ampiezza – si verte, invece, in ipotesi di “nuova costruzione”,
come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al
momento della medesima (Cass., 20 agosto 2015, n. 17043);
che, nel caso di specie, come accertato nella pronuncia
impugnata, vi è stato un aumento di volumetria pari al 6% del
totale, che ha determinato altresì l’incremento dell’altezza del
fabbricato, per cui la fattispecie, contrariamente a quanto
affermato dalla Corte d’appello di Milano, ricade senz’altro nella
nozione di “nuova costruzione”. È necessario, pertanto, verificare il
rispetto delle distanze, sulla base delle disposizioni applicabili,
tenendo conto di tale qualificazione del manufatto;
che la sentenza impugnata deve essere conseguentemente
cassata sia in relazione al ricorso principale sia a quello
incidentale, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di
legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.
P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso principale e quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del
-6-

essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la

presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte
d’appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda

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