Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17002 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 13/08/2020), n.17002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3340/2013 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. IN FALLIMENTO, in persona del curatore legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi

Ferdinando Berardi, con domicilio eletto in Roma Via Federico

Confalonieri 5, presso l’Avv. Emanuele Coglitore

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 210/03/2011 della COMM.TRIB.REG. BASILICATA,

depositata il 15/12/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 210/3/11 depositata in data 15 dicembre 2011 la Commissione tributaria regionale della Basilicata accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 260/3/09 della Commissione tributaria provinciale di Potenza, la quale a sua volta aveva accolto il ricorso proposto da (OMISSIS) Spa, contro un avviso di accertamento relativo al 2005 per maggiore IVA indebitamente portata in detrazione in dipendenza di operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere nel quadro di frodi carosello.

– Veniva così riformata nel merito la decisione del giudice di primo grado che aveva fatto cadere la riprese sulla considerazione della mancata dimostrazione da parte dell’Agenzia dell’elemento soggettivo in capo alla contribuente di essere parte del meccanismo frodatorio; veniva inoltre contestato l’indebito utilizzo di contributo agevolato ottenuto da parte del Ministero delle Attività Produttive;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Curatela del Fallimento della società, nelle more intervenuto, deducendo quattro motivi, che illustra con memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate;

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, – la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, n. 4) e art. 62, comma 1, in relazione al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 1, art. 17, comma 1, art. 18, comma 1, art. 19, comma 1, degli artt. 1655 e 1656 c.c., del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 1, comma 1, lett. a), nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo per il giudizio.

– Il motivo è fondato. L’avviso di accertamento è stato emesso sul presupposto che la Tecnica costruzioni s.r.l. e la Ceramica Stilitaly s.r.l. e Alfa s.p.a., società cui la contribuente ha commissionato l’esecuzione di opere industriali e l’acquisto di macchinari e impianti per la realizzazione di uno stabilimento in zona S. Nicola a Melfi, fossero soggetti inesistenti e, quindi, della conseguente illegittimità della operata detrazione IVA sulle fatture emesse da tali società fittizie. La CTR afferma di condividere tale impianto motivazionale (“L’accertamento oggetto della controversia è sorretto da ampia motivazione (…)”), ma questa prima parte argomentativa della sentenza è contraddittoria rispetto a quanto poi statuito in materia di riparto dell’onere della prova. In particolare, la sentenza accerta che le società emittenti le fatture sarebbero state sì dotate di personalità giuridica – e quindi formalmente esistenti -, ma ritiene che le stesse sarebbero state prive delle capacità organizzative e industriali necessarie per la realizzazione delle opere commissionate, e, pur tuttavia, dà anche atto dell’affidamento di gran parte dei lavori a loro, per la realizzazione delle opere mediante subappalti, ossia dell’esistenza dei contratti relativi.

– Con specifico riferimento alla circostanza riscontrata dalla documentazione probatoria offerta in ordine alla esistenza di contratti di subappalto stipulati tra le società emittenti le fatture e altre società subappaltatrici (“terzi”), la sentenza impugnata si limita ad affermare che la contribuente non avrebbe provveduto ad “allegare la relativa contabilità” e, dunque, la non avrebbe “fornito prove contrarie dell’esistenza di una sopra fatturazione da parte delle società emittenti rispetto a quanto commissionato”, con la conseguente creazione di “un indebito credito IVA”.

Tuttavia, come correttamente dedotto dalla contribuente in ricorso, e ulteriormente illustrato in memoria, con tale motivazione la CTR conferma la ripresa non più per operazioni soggettivamente inesistenti, ma per operazioni parzialmente oggettivamente inesistenti (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4344 del 14/02/2019), ossia per la differenza della sovrafatturazione cui non ha riscontro alcuna operazione oggettivamente esistente, e per la corrispondente indebita detrazione IVA eccedente la reale operazione economica. Tale contestazione non risulta fosse presente nell’atto impositivo, contenente riprese per sole operazioni soggettivamente inesistenti e, dunque, in questo, analogamente a quanto statuito da questa Corte in altre due controversie rese inter partes (Cass. Sez. 5, Sentenze nn. 28327 e 28326 del 2018), la motivazione risulta irrimediabilmente contraddittoria e suscettibile di determinare la nullità della sentenza ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

L’accoglimento del primo motivo determina la nullità della sentenza e dunque l’assorbimento dei restanti tre mezzi, con cui si censura rispettivamente la violazione dell’art. 2697 c.c., e di plurime altre previsioni di legge oltre che il vizio motivazionale, per aver la CTR apoditticamente ritenuto legittima la rettifica operata dall’Agenzia sulla base di mere affermazioni non provate (secondo motivo), il mancato assolvimento dell’onere della prova in capo alla contribuente circa la dimostrazione della inesistenza di sovrafattura-zione rispetto alle prestazioni effettivamente commissionate (terzo motivo) e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella parte in cui il giudice di appello si pronuncia sull’ottenimento del contributo agevolato da parte del Ministero delle Attività Produttive e l’indebito utilizzo del primo finanziamento ottenuto (quarto motivo), questione anch’essa dipendente dalla disamina del perimetro individuato dall’atto impositivo, che fonda la pretesa tributaria.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti tre, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti tre, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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