Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17002 del 10/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/07/2017, (ud. 21/03/2017, dep.10/07/2017),  n. 17002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28907-2012 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

C.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI PIETRALATA 320/D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO ORECCHIONI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 547/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 18/09/2012 R.G.N. 828/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 18.9.2012 la Corte di Appello di L’Aquila ha accolto solo parzialmente l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva dichiarato il diritto di C.R. a vedersi riconoscere, ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, l’anzianità di servizio maturata con contratti a termine e aveva pronunciato condanna generica del Ministero al pagamento delle differenze dovute, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria; che la Corte territoriale ha riformato il solo capo della sentenza relativo agli accessori del credito, limitando la condanna generica agli interessi legali;

che avverso tale sentenza il MIUR ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, articolato in più punti, al quale C.R. ha opposto difese con tempestivo controricorso;

che è stata depositata memoria dalla controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’unico motivo di ricorso, nel denunciare plurime disposizioni di legge e di contratto (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6; il D.L. n. 70 del 2011, art. 9; la L. n. 312 del 1980, art. 53; la L. n. 124 del 1999, art. 4) nonchè della direttiva 1999/70/CE, assume che i supplenti della scuola, legittimamente assunti sulla base di una disciplina speciale conforme alla direttiva europea, non sono comparabili ai dipendenti di ruolo, in quanto sottoscrivono ogni anno un nuovo contratto del tutto autonomo rispetto al precedente;

che il ricorrente contesta la spettanza degli scatti biennali di anzianità previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 53, evidenziando che al personale supplente della scuola, per espressa previsione del CCNL di comparto, spetta solo il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto a tempo indeterminato;

che la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che ” nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

che il motivo di ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

che la Corte territoriale non ha affrontato il tema della spettanza degli scatti anzianità la L. n. 312 del 1980, ex art. 53, perchè ha dato atto delle difese della appellata la quale, nel costituirsi in giudizio, aveva dedotto di avere richiesto l’applicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui denuncia la violazione della L. n. 312 del 1980, art. 53, e rigettato per il resto;

che le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate perchè le pronunce sopra richiamate sono intervenute successivamente alla proposizione del ricorso e sulla questione controversa la giurisprudenza di merito aveva espresso orientamenti contrastanti;

che non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

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