Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17002 del 09/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17002 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 10477-2011 proposto da:
BAJO CLAUDIO BENVENUTO BJACDB52H16L049B,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA S. ANDREA DELLA
VALLE 3, presso lo studio dell’avvocato MELLARO MASSIMO, che
lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 92/50/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 7.5.2010, depositata il 12/07/2010;

Data pubblicazione: 09/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Lara Dentici (per delega avv.
Massimo Mellaro) che si riporta agli scritti.

IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il rigetto del 10 motivo
del ricorso e per l’assorbimento del 2° motivo.

Ric. 2011 n. 10477 sez. MT – ud. 26 – 06 – 2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del ott.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 10477/11

Ricorrente: Claudio Benvenuto Bajo
Controricorrente: agenzia entrate

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. Claudio Benvenuto Bajo propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 92/50/10, depositata il 12 luglio
2010, con la quale, rigettato l’appello del medesimo contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione inerente all’avviso
di accertamento, relativo all’Irpef, Iva ed Irap per l’anno 2003,
riguardante la gestione di un negozio per l’attività di parrucchiere, veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l’avviso di accertamento era motivato; si basava
sugli studi di settore; lo scostamento indicato con la dichiarazione del reddito era rilevante; l’atto impositivo era stato preceduto dal previsto contraddittorio, senza che gli elementi addotti dall’interessato, inerenti all’apertura di altro analogo negozio nella stessa zona, nonché all’assunzione della propria collaboratrice “storica” da parte del gestore dell’altro analogo esercizio fossero sufficienti per giustificare la ridotta entità dei
ricavi. L’agenzia delle entrate resiste con controricorso, mentre
il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

2. Innanzitutto va rilevato in via pregiudiziale che il

orso

si appalesa chiaramente inammissibile, perché confezionato col sistema c. d. dell’assemblaggio, posto che il ricorrente ha articolato l’indicazione delle ragioni in diritto mediante la riproduzione integrale dell’avviso di accertamento, e non piuttosto con
la chiara enunciazione delle censure proposte rispetto ai punti
della decisione oggetto di critica. Invero al riguardo, come è no-

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggior reddito,

2

to, anche le SS.UU. hanno statuito che in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3, cod.
proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di

per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla
Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui
non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso, come nella specie (Cfr. anche
Cass. Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Sezioni Unite: n.
16628 del 2009). Tale questione pregiudiziale inibisce l’esame
delle censure proposte a sostegno del gravame.
3. Ciò premesso, tuttavia, – solo “ad abundantiam” – si osserva
quanto segue.
Col primo motivo il ricorrente deduce violazione
legge e vizi di motivazione, in quanto la CTR non considerava che
l’avviso di accertamento non era adeguatamente motivato, posto che
l’agenzia non aveva tenuto conto che l’attività di parrucchiere
svolta aveva subito una contrazione a seguito dell’apertura di analogo negozio a poca distanza, ed inoltre una collaboratrice molto esperta si era dimessa, essendo stata assunta dal gestore per
così dire concorrente, peraltro come evidenziato in sede di contraddittorio, senza che l’ufficio ne avesse tenuto conto.
Il motivo è infondato, atteso che, com’è noto, in tema di accertamento induttivo dei redditi, l’Amministrazione finanziaria
può – ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 – fondare
il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze
tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli
desumibili «dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio
dell’attività svolta», sia sugli studi di settore, come nella
specie, nel quale ultimo caso l’Ufficio non è tenuto a verificare
tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, poten2

tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata;

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dosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per
la ricostruzione del reddito del contribuente (Cfr. anche Cass.
Sentenza n. 16430 del 27/07/2011). Del resto in tema di accertamento tributario, la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una “grave in-

30 agosto 1993, n. 331, aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell’avvio della procedura finalizzata
all’accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel
quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del
principio della capacità contributiva, dall’art. 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, il quale, pur richiamando direttamente l’art. 62-sexies cit., non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento, come nel caso in esame (V.
pure Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009). D’altronde nella
procedura improntata al principio del contraddittorio, quale quella prefigurata con la richiesta di informazioni e documenti mediante questionari, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, una volta che il contribuente abbia ottemperato alla
richiesta di chiarimenti, grava sull’Amministrazione finanziaria
l’onere di contestarne in modo specifico la completezza, la veridicità, l’idoneità probatoria, la qualificazione giuridica del
fatto rappresentato e, più in generale, la correttezza in termini
di effettiva deducibilità dei costi documentati, adempimento assolto in concreto mediante la indicazione della irrilevanza degli
elementi addotti da Bajo in sede di contraddittorio.
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivat in modo adeguato, oltre che giuridicamente e logicamente corretto.
4. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di norme di legge e vizi di motivazione, giacchè il giudice del gravame
non considerava che l’apertura del negozio analogo nella zona si
era verificata nel 1998 e non nel 1988, sicchè tutto il maggior
tempo ritenuto dal giudice di appello non c’era stato. Inoltre Baio aveva rappresentato le proprie rimostranze all’amministrazione
3

congruenza”, espressamente prevista dall’art. 62-sexies del d.l.

4

comunale, senza averne auto riscontro, pertanto non poteva avere
altra iniziativa da adottare di fronte al consistente calo dei ricavi.
Si tratta all’evidenza di censura che rimane assorbita dal primo motivo, senza che l’errore materiale inerente all’indicazione

nella stessa zona potesse incidere sulla corretta valut ione el
giudice di secondo grado.
5. Ne deriva che il ricorso va dichiarato i ammiss ile.
6. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al
rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in C 2.000,00(duemila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Roma, così deciso il 26 giugno 2013.

dell’anno riferito alla dedotta apertura di altro analogo negozio

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