Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17002 del 05/08/2011

Cassazione civile sez. I, 05/08/2011, (ud. 10/01/2011, dep. 05/08/2011), n.17022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, COMMISSARIATO STRAORDINARIO DI GOVERNO, in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO CO.RE.CA. – CONSORZIO REGIONE CAMPANIA (C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, L.RE A DA BRESCIA 9, presso

l’avvocato LEONE ARTURO, rappresentato e difeso dall’avvocato VOSA

PAOLO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il

24/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato AIELLO CHIARINA (AVVOCATURA) che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Napoli, con sentenza del 24 marzo 2004, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondata l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale sottoscritto il 10/12 giugno 1998 con il quale, decidendo la controversia relativa all’esecuzione della concessione per la costruzione di alloggi e di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della L. n. 219 del 1981 insorta tra il Consorzio Regione Campania – CO.RE.CA. – e la Presidenza del consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di cui ai D.P.R. 7 agosto 1997, D.P.R. 12 febbraio 1998 e D.P.R. 6 febbraio 1999, sono state accolte parzialmente le domande proposte dal Consorzio per il risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima protrazione dei termini contrattualmente previsti per l’esecuzione dei lavori con conseguente condanna delle amministrazioni al pagamento di L. 8.103.966.980, oltre agli interessi D.P.R. n. 1063 del 1962, ex art. 35 pari a L. 6.736.618.655.

Per quanto ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha respinto il motivo con il quale le amministrazioni hanno eccepito la decadenza degli arbitri dal potere di decidere la controversia, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., n. 6, per essere decorso il termine stabilito per la pronuncia del lodo, e ha dichiarato inammissibile il motivo d’impugnazione con il quale è stata eccepita l’omessa pronuncia sulle domande riconvenzionali proposte dalle amministrazioni, in quanto la relativa eccezione non era stata proposta nel procedimento arbitrale e comunque perchè, essendo inesistente la rinuncia alle domande stesse, la predetta eccezione era infondata. In ordine all’eccezione di decadenza degli arbitri dal potere di decidere la corte d’appello ha affermato che il termine era stato prorogato per espressa dichiarazione del Commissario straordinario, direttamente e attraverso la difesa erariale, e che la proroga espressa è irretrattabile e non tollera l’apposizione di condizioni.

Avverso la sentenza della corte d’appello di Napoli ricorrono per cassazione sulla base di due motivi la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, il CO.RE.CA.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1353 c.c. e degli artt. 115, 116, 820, 821 c.p.c. e dell’art. 829 c.p.c., n. 6 nonchè vizio di motivazione, i ricorrenti censurano il rigetto dell’eccezione di decadenza degli arbitri.

Premesso, in punto di fatto, che gli arbitri si erano riservati di accettare l’incarico di decidere sulle domande riconvenzionali proposte dalle amministrazioni a condizione che le parti avessero concesso la proroga del termine per il deposito del lodo di ulteriori 180 giorni e che, mentre le amministrazioni avevano manifestato la volontà di concedere tale proroga, il Consorzio aveva dichiarato di essere disposto a dare il consenso solo per una proroga di 90 giorni, i ricorrenti sostengono, innanzi tutto, che l’accordo sulla la proroga del termine per il deposito del lodo, che non è un atto processuale ma negoziale (come emerge dalle lettera dell’art. 820 c.p.c., n. 4, che parla di “accordo” “con atto scritto”) non si era perfezionato perchè solo le amministrazioni avevano concesso la proroga di 180 giorni, alla quale gli arbitri avevano condizionato l’accettazione dell’incarico di decidere sulle domande riconvenzionali, mentre l’altra parte aveva dichiarato la sua disponibilità solo per una proroga di 90 giorni. Nè, in senso contrario, poteva essere invocata la circostanza che l’Avvocatura dello Stato aveva comunque svolto la propria attività difensiva e che, successivamente alla scadenza dell’originario termine, il Consorzio aveva manifestato il suo consenso per una seconda proroga di novanta giorni, essendo la prima inefficace e quindi irrilevante a giustificare una proroga ulteriore del termine originario.

La corte territoriale, inoltre non avrebbe adeguatamente valutato alcune circostanze di fatto, in particolare: a) la mancata coincidenza tra la dichiarazione dell’amministrazione favorevole a una proroga di 180 giorni e quella del Consorzio che era disponibile solo per una proroga di 90 giorni; b) il tenore dell’ordinanza con la quale gli arbitri hanno subordinato l’accettazione dell’incarico di esaminare le domande riconvenzionali delle amministrazioni alla proroga di 180 giorni; c) la dichiarazione del Commissario straordinario di far valere la decadenza.

Il motivo non è fondato.

L’art. 820 c.p.c., comma 4, nella formulazione risultante dalle modificazioni introdotte al testo originario dalla L. n. 25 del 1994, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie (essendo le ulteriori modifiche introdotte con la L. n. 40 del 2006, art. 23 applicabili solo ai procedimenti arbitrali iniziati successivamente al 2 marzo 2006) prevedeva che “Le parti, d’accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine.”.

La norma, pertanto, richiedeva soltanto che il consenso, espresso dalle parti personalmente o dai loro difensori muniti di procura speciale (Cass. n. 6069/2004), fosse espresso in forma scritta, ma non richiedeva la contestualità delle manifestazioni di volontà.

Ora, nella specie, è pacifico che, mentre la volontà delle amministrazioni di prorogare il termine di si è espressa in una sola volta, quella del Consorzio si è articolata in due tempi, avendo in una prima fase espresso il consenso per una proroga di 90 giorni e in una fase, in epoca anteriore alla scadenza del primo termine, esteso il consenso a una proroga di ulteriori 90 giorni. Pertanto il consenso alla proroga di 180 giorni è stato comunque raggiunto.

D’altra parte anche a voler, in ipotesi, ritenere il contrario, e cioè che solo le amministrazioni avrebbero acconsentito alla proroga del termine per la pronuncia del lodo, l’eccezione di decadenza degli arbitri dal potere di pronunciare il lodo avrebbe potuto essere sollevata solo dal Consorzio, che non sarebbe stato vincolato dal consenso espresso dalle amministrazioni, sempre che avesse notificato agli arbitri e alle altre parti l’intenzione di far valere tale decadenza (il che, come è pacifico, non è avvenuto) ma non certo dalle amministrazioni stesse, in contrasto con la propria manifestazione di volontà.

2. Con il secondo motivo le amministrazioni ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 306, 817 c.p.c. e dell’art. 829 c.p.c., n. 4, nonchè vizio di motivazione, censurando la dichiarazione d’inammissibilità del motivo di nullità con il quale era stata dedotta l’illegittimità della pronuncia con la quale sono state ritenute rinunciate le domande riconvenzionali.

Il combinato disposto dell’art. 829 c.p.c., n. 4 e dell’art. 817 c.p.c., invocato dalla corte territoriale si applicherebbe solo al caso di ultrapetizione rispetto all’oggetto del compromesso e non all’ipotesi, ricorrente nella specie, di omessa pronuncia, anche perchè la relativa eccezione non avrebbe potuto essere proposta nel corso del procedimento arbitrale non avendo gli arbitri anticipato la loro intenzione di non decidere sulle domande riconvenzionali.

Comunque l’affermazione della corte territoriale secondo la quale il rifiuto di conoscere della domanda riconvenzionale sarebbe stata percepibile già nel corso del procedimento sarebbe priva di adeguata motivazione.

Il motivo è infondato. L’art. 829 c.p.c., n. 4, nel testo applicabile nella specie (anteriore alle modifiche introdotte con la L. n. 40 del 2006) prevedeva la nullità del lodo non solo se pronunciato “fuori dei limiti del compromesso” ma anche se “pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso…”. Tale nullità, nella specie, avrebbe dovuto essere fatta valere nello stesso processo arbitrale perchè, come la corte territoriale ha accertato con giudizio di fatto incensurabile in questa sede, perchè adeguatamente motivato, “considerate le particolari modalità attraverso le quali controparte e arbitri fecero constatare nel processo arbitrale 1’effetto di rinunzia” si trattava “di evento pregiudizievole che era dato percepire anche prima dell’emanazione del lodo”.

Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese che liquida in Euro 15.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011

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