Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17002 del 04/08/2011
Cassazione civile sez. III, 04/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 04/08/2011), n.17002
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato
FABBRI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato VULCANO
PIERLUIGI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FONDIARIA SAI SPA (OMISSIS), (già SAI – Società Assicuratrice
Industriale Spa), giusta fusione per incorporazione della Compagnia
“La Fondiaria Assicurazioni spa” nella SAI spa, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA
ANTONIETTA, che la rappresenta e difende giusta mandato speciale in
calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
MICHELE CASSA SAS;
– intimata –
avverso la sentenza n. 453/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del
30/11/06, depositata il 30/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il 12 aprile 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza n. 4532009, depositata il 30 aprile 2009, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento dei danni azionato da B.A. nei confronti della s.p.a. Fondiaria SAI e della s.a.s. Cassa, a seguito di un incidente stradale occorso il (OMISSIS). Il B. propone due motivi di ricorso per cassazione. Resiste Fondiaria con controricorso. La s.a.s. Cassa non ha depositato difese.
2- Deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. In relazione al primo motivo, che denuncia violazione di legge (artt. 2934 e 2947 cod. civ.), è stata omessa la formulazione del quesito di diritto, prescritta a pena di inammissibilità dalla citata norma, ancora in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27 e L. 18 giugno 2009, n. 69, artt. 47 e 58).
Nel secondo motivo, che denuncia omessa motivazione, manca un momento di sintesi delle censure, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria o comunque inidonea a giustificare la decisione impugnata, come pure è richiesto dall’art. 366 bis a pena di inammissibilità (cfr. fra le tante, Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547).
3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.- Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente rimborsare alla s.p.a. Fondiaria le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011