Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17001 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 13/08/2020), n.17001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27514/2012 proposto da:

G.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Coppola, con

domicilio eletto in Roma Via Barnaba Oriani 85 presso lo studio del

Dott. Dario D’Auria

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende

– controricorrente –

e

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in Roma piazza Venezia 11 presso

l’Assonime (Avv. Nicola Pennella), rappresentata e difesa dall’Avv.

Valerio Freda

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 267/04/2012 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA,

SEZ. STACC. SALERNO, depositata il 3/05/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 267/04/12 depositata in data 3 maggio 2012 la Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto dall’ufficio, avverso la sentenza n. 116/04/11 della Commissione tributaria provinciale di

Avellino quale aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente, contro una cartella di pagamento per IVA e IRAP 2003, sul presupposto della nullità della notifica, in quanto priva di relata, dell’atto impositivo sottostante, l’avviso di accertamento.

– La CTR riformava tale decisione ritenendo raggiunto lo scopo ai fini degli artt. 160 e 156 c.p.c., con conseguente impossibilità di dichiarare la nullità della notifica della cartella di pagamento, restando superata la questione della irregolarità della relata, dal momento che dall’esame dell’atto di notifica della cartella e della ricevuta di ritorno emergevano tutti gli elementi fondamentali sufficienti ad identificare il notificatore, il destinatario e la modalità di notifica attraverso l’utilizzo del mezzo postale.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, deducendo due motivi, che illustra con memoria. L’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione hanno resistito depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, sollevata dall’Agente della Riscossione, essendo questa stata apposta a margine del ricorso e, dunque, individuante senza dubbio il conferimento unilaterale di poteri difensivi in relazione al processo per Cassazione (conforme, Cass. 6-3, Ordinanza n. 11894 del 2019).

-Con il primo motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la contribuente deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non aver la CTR considerato che l’avviso è stato notificato con la relata apposta non in calce ma sul frontespizio dell’atto, omessi i timbri di congiunzione tra le pagine e con la copia della ricevuta di ritorno priva degli elementi minimi indispensabili alla funzione probatoria cui era preposta, oltre che dell’indicazione del soggetto cui era stato consegnato il plico.

– Con il secondo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26 e 60 e art. 148 c.p.c., comma 1, e art. 156 c.p.c., per aver la CTR ritenuto i vizi della notifica sopra denunciati una mera irregolarità e non causa di inesistenza della notifica.

– I motivi possono essere affrontati congiuntamente, in quanto connessi, e sono inammissibili, come puntualmente eccepito da entrambe le controricorrenti. In nessuno dei due motivi, incentrati sulla relata e la notifica dell’avviso sottostante la cartella e sulla presunta gravità del vizio da cui sarebbe affetto tale da determinare l’inesistenza della notifica stessa, viene riprodotta in ricorso la relata in questione, e la mancanza configura un palese vizio di autosufficienza (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5185 del 28/02/2017).

-In ogni caso, la ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte che afferma come l’inesistenza sia configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20 luglio 2016). -Nessuna delle due ipotesi di inesistenza ricorre nel caso di specie, in cui il giudice d’appello ha accertato in fatto che dall’esame dell’atto di notifica della cartella e della ricevuta di ritorno emergevano tutti gli elementi fondamentali sufficienti ad identificare il notificatore, il destinatario e la modalità di notifica attraverso l’utilizzo del mezzo postale – accertamento in fatto non utilmente revocabile in dubbio se non attraverso la proposizione di documenti decisivi contrari -, e ciò permette di escludere possa parlarsi di inesistenza della notifica evri-tenere sanato il vizio per raggiungimento degli effetti ex art. 156 c.p.c., conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (più di recente, in termini, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6678 del 15/03/2017). -Sono assorbite le restanti censure di inammissibilità sollevate nei controricorsi e di difetto di legittimazione passiva reiterata dall’Agente della Riscossione, discendendo per ciò solo l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 7.300,00 per Compensi, oltre Spese prenotate a debito per l’Agenzia delle Entrate e in Euro 7.300,00 per Compensi, oltre Spese generali 15% Iva e Cpa per l’Agente della riscossione.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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