Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17001 del 09/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17001 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 10317-2011 proposto da:
IODICE GIOV. DOMENICO DCIGDM61S23E932T, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RUGGIERO BONGHI 11/B, presso lo
studio dell’avvocato BORRACCINO ANTONIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato IODICE GENEROSO MARCO TULLIO,
giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

58-1,1
}3

Data pubblicazione: 09/07/2013

avverso la sentenza n. 47/51/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 5.2.2010, depositata il 26/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.

IMMACOLATA ZENO.

Ric. 2011 n. 10317 sez. MT – ud. 26-06-2013
-2-

(

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 10317/11
Ricorrente: Giovanni Domenico Iodice
Intimata: agenzia entrate
Oggetto: opposizione cartella pagamento,
Ordinanza

1. Giovanni Domenico Iodice propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania n. 47/51/10, depositata il 26
febbraio 2010, con la quale, rigettato l’appello del medesimo contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione, inerente
alla cartella di pagamento, relativa all’Irpef, Irap ed Iva per il
2002, veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado
osservava che, come indicato dallo stesso contribuente nella dichiarazione dei redditi per il 2001, il credito d’imposta per gli
anni precedenti e l’altro inerente a quello in argomento risultavano compensati, mediante il mod. F24, come anche meglio specificato ai righi RN30 e RN31 della medesima, senza che la documentazione prodotta da Iodice fornisse la prova che quel credito, relativo cioè al 2001, non fosse stato compensato. Né aveva dimostrato che le imposte riguardanti l’annualità d’imposizione in
questione potessero o dovessero essere compensate col credito rivendicato per l’anno precedente. L’agenzia delle entrate si è ol
costituita, senza svolgere alcuna difesa.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso il ricor

e de-

duce vizi di motivazione, in quanto la CTR da un lato riteneva che
l’appellante avesse un credito d’imposta inerente al 2001,
dall’altro invece negava che egli potesse compensarlo con il debito d’imposta del 2002, e cioè di quello d’imposizione.
Il motivo è inammissibile perché generico, atteso che il ricorrente non ha riportato integralmente il tratto del ricorso in appello, con cui avrebbe addotto la censura, né quello indicato in
quello introduttivo. In ogni caso comunque esso è infondato, atte1

Svolgimento del processo

2

so che in tema di IVA, la facoltà del contribuente di portare in
detrazione il credito d’imposta può essere esercitata soltanto
nell’anno successivo alla maturazione di detto credito, mediante
annotazione nel registro di cui all’art. 25 del d.P.R. 26 ottobre

gue che, una volta maturata tale preclusione, il contribuente può
soltanto domandare il rimborso della maggior imposta pagata, nei
limiti e con le forme prescritte per la relativa istanza (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 16257 del 23/07/2007, n. 4246 del 2007).
D’altronde in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in
deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi
espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo
cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso,
ed ogni deduzione sono regolate da specifiche, inderogabili norme
di legge. Tale principio non può considerarsi superato per effetto
dell’art. 8, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d.
statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in
via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni
vigenti, demandando ad appositi regolamenti l’estensione di tale
istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere
dall’anno d’imposta 2002 (V. pure Cass. Sente 22 del
25/05/2007, n. 22872 del 2006).
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta mo 1 ata in modo adeguato, e logicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
4. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna
statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.

1972, n. 633, derivando tale preclusione dagli articoli 32, comma
2 ° , e 55, comma 1 0 , del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ne conse-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA